Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 68. Norme civilistiche |
Capitolo: | 68.7 riservatezza |
Data: | 03/11/2000 |
Numero: | 325 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 68.7.16 - Legge 3 novembre 2000, n. 325. [1]
Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675
(G.U. 9 novembre 2000, n. 262)
Art. 1. Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della
1. In sede di prima applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 15 della
2. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge con atto avente data certa e deve contenere una esposizione sintetica delle informazioni necessarie, da cui risultino:
a) gli accorgimenti da adottare o già adottati e gli elementi che caratterizzano il programma di adeguamento, nonché le singole fasi in cui esso è eventualmente ripartito;
b) le linee-guida previste per dare piena attuazione alle misure minime di sicurezza, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 36 della
3. Il documento di cui ai commi 1 e 2 deve essere conservato presso di sé a cura del soggetto interessato.
4. La violazione di uno degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 comporta l'inapplicabilità di quanto previsto al comma 1.
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall’art. 183 del