Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 68. Norme civilistiche |
Capitolo: | 68.7 riservatezza |
Data: | 09/05/1997 |
Numero: | 123 |
Sommario |
Art. 1. Informazioni all'interessato |
Art. 2. Trattamento di dati in ambito giornalistico |
Art. 3. Garante |
Art. 4. Autorizzazioni e informative |
Art. 5. Norme di coordinamento e transitorie |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 68.7.4 - D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123. [1]
Disposizioni correttive ed integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
(G.U. 10 maggio 1997, n. 107)
Art. 1. Informazioni all'interessato
1. Nell'articolo 10, comma 1, della
Art. 2. Trattamento di dati in ambito giornalistico
1. Nell'articolo 25, comma 4, della
2. Nell'articolo 25 della
"4 bis. Le disposizioni della presente legge che attengono all'esercizio della professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della
Art. 3. Garante
1. Nella denominazione del capo VII e nell'articolo 30, comma 1, della
2. Nell'articolo 33, comma 1, della
3. Il personale richiesto dal Garante per la protezione dei dati personali nella fase di costituzione del relativo ufficio, nelle more del perfezionamento del comando, del fuori ruolo o dell'aspettativa, può essere utilizzato dal Garante a decorrere dalla data indicata nella richiesta, sempreché tale data sia di almeno dieci giorni successiva a quella della richiesta, vi sia l'assenso dell'interessato e l'amministrazione o l'ente di appartenenza non si opponga.
Art. 4. Autorizzazioni e informative
1. Il comma 7 dell'articolo 41 della
" 7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 28, comma 4, lettera g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti.".
2. Nell'articolo 41 della
"7 bis. In sede di prima applicazione della presente legge, le informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997.".
Art. 5. Norme di coordinamento e transitorie
1. Nell'articolo 42, commi 1 e 4, della
2. Negli articoli 1 e 2 della
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 33, comma 3, della
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogato dall’art. 183 del