Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 68. Norme civilistiche |
Capitolo: | 68.6 responsabilità civile |
Data: | 15/02/1977 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. unico. Il primo comma dell'art. 1784 del codice civile è sostituito dal seguente |
§ 68.3.3 - Legge 15 febbraio 1977, n. 35.
Adeguamento monetario del limite di responsabilità degli albergatori e imprenditori assimilati.
(G.U. 24 febbraio 1977, n. 52)
Il primo comma dell'art. 1784 del codice civile è sostituito dal seguente:
"L'albergatore risponde della sottrazione, della perdita o del deterioramento delle cose portate dai clienti in albergo ed a lui non consegnate, fino ad un limite massimo pari a cento volte il prezzo dell'alloggio giornaliero in albergo".