§ 68.3.3 - Legge 15 febbraio 1977, n. 35.
Adeguamento monetario del limite di responsabilità degli albergatori e imprenditori assimilati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:68. Norme civilistiche
Capitolo:68.6 responsabilità civile
Data:15/02/1977
Numero:35


Sommario
Art. unico.      Il primo comma dell'art. 1784 del codice civile è sostituito dal seguente


§ 68.3.3 - Legge 15 febbraio 1977, n. 35.

Adeguamento monetario del limite di responsabilità degli albergatori e imprenditori assimilati.

(G.U. 24 febbraio 1977, n. 52)

 

 

     Art. unico.

     Il primo comma dell'art. 1784 del codice civile è sostituito dal seguente:

     "L'albergatore risponde della sottrazione, della perdita o del deterioramento delle cose portate dai clienti in albergo ed a lui non consegnate, fino ad un limite massimo pari a cento volte il prezzo dell'alloggio giornaliero in albergo".