§ 68.2.13 - D.L. 23 novembre 2006, n. 283.
Interventi per completare il risanamento economico della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino.


Settore:Normativa nazionale
Materia:68. Norme civilistiche
Capitolo:68.2 fondazioni
Data:23/11/2006
Numero:283


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di consentire il definitivo perfezionamento delle procedure di valorizzazione e di dismissione già avviate nell'ambito degli interventi di risanamento finanziario della Fondazione [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 68.2.13 - D.L. 23 novembre 2006, n. 283. [1]

Interventi per completare il risanamento economico della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino.

(G.U. 24 novembre 2006, n. 274)

 

Art. 1.

     1. Al fine di consentire il definitivo perfezionamento delle procedure di valorizzazione e di dismissione già avviate nell'ambito degli interventi di risanamento finanziario della Fondazione Ordine Mauriziano e nelle more della nomina dei relativi organi ordinari, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge di cui al comma 1, la gestione dell'attività sanitaria svolta dall'Ente Ordine Mauriziano di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge si intende integralmente a carico dello stesso Ente e suoi successori.

     3. La proprietà dei beni mobili ed immobili già appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano di Torino è da intendersi attribuita, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, alla Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino, con esclusione dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro - IRCC di Candiolo.

 

     Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Non convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 26 gennaio 2007, n. 21).