Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 29/07/1996 |
Numero: | 474 |
Sommario |
Art. 1. Requisiti. |
Art. 2. Eccezioni. |
Art. 3. Commissione di esame. |
Art. 4. Modello del certificato. |
Art. 5. Rilascio del certificato. |
Art. 6. Casi di necessità. |
Art. 7. Disposizione transitoria. |
Art. 8. Abrogazione di norme. |
§ 67.4.246 – D.P.R. 29 luglio 1996, n. 474.
Regolamento concernente i requisiti ed il programma di esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio.
(G.U. 14 settembre 1996, n. 216).
Art. 1. Requisiti.
1. Per ottenere il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare;
b) avere assolto all'obbligo scolastico;
c) avere compiuto diciotto anni di età;
d) avere effettuato un periodo di navigazione non inferiore a dodici mesi risultante dall'estratto del "giornale nautico - parte II" appositamente compilato dal comandante della nave, nel quale venga espressamente dichiarato che il marittimo interessato ha preso parte in maniera attiva e proficua a tutte le esercitazioni di emergenza compiute a bordo, ovvero aver frequentato con esito positivo un corso di sopravvivenza e salvataggio, previsto dal decreto ministeriale 6 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 in data 18 maggio 1987 ed avere effettuato un periodo di navigazione non inferiore a nove mesi;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame secondo il programma indicato nell'allegato B che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2. Eccezioni.
1. Il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio è conferito senza particolari accertamenti:
a) agli ufficiali di coperta;
b) ai marittimi che per almeno trenta mesi siano stati imbarcati in qualità di nostromo su navi destinate al trasporto passeggeri.
Art. 3. Commissione di esame.
1. La prova di esame di cui al precedente articolo 1 dovrà essere sostenuta davanti ad una commissione nominata dal capo del compartimento e composta come segue:
a) da un ufficiale di porto di grado non inferiore a tenente di vascello (C.P.), presidente;
b) da un capitano di lungo corso, membro;
c) da un sottufficiale di porto, membro, che svolge anche le funzioni di segretario.
2. La commissione potrà essere integrata di volta in volta, in caso di particolari esigenze, da un funzionario del Ministero dei trasporti e della navigazione, in qualità di esperto.
Art. 4. Modello del certificato.
1. E' approvato il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio che è conforme all'allegato A che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 5. Rilascio del certificato.
1. Il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio verrà rilasciato dal compartimento di iscrizione del marittimo, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 1.
2. L'ufficio periferico presso il quale è stato effettuato l'esame potrà rilasciare al marittimo interessato un certificato provvisorio di avvenuto superamento della prova di cui trattasi, sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Art. 6. Casi di necessità.
1. Qualora per particolari esigenze derivanti dallo sviluppo dei traffici marittimi e dalla sicurezza della navigazione, si rendesse necessaria una convocazione urgente della commissione di esame, il relativo onere di spesa sarà a carico del richiedente.
Art. 7. Disposizione transitoria.
1. Possono essere ammessi agli esami per il conseguimento del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio coloro che abbiano effettuato un periodo di navigazione non inferiore a tre anni prima del 1° ottobre 1988.
Art. 8. Abrogazione di norme.
1. Il decreto ministeriale 2 aprile 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1988, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato A [1]
(Omissis)
Allegato B
Programma di esame per marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio
La commissione dovrà esaminare il grado di preparazione del candidato sulla base del seguente programma:
1) indossare una cintura di salvataggio in modo corretto;
2) interpretare i contrassegni sui mezzi di salvataggio relativi al numero di persone che sono abilitate a trasportare;
3) eseguire le corrette operazioni e manovre necessarie per preparare, mettere in mare e per salire a bordo dei mezzi di salvataggio nonché per allontanarsi dal fianco della nave, per governare e per sbarcare dai mezzi di salvataggio;
4) remare, armare albero e vela e condurre imbarcazioni a vela;
5) aggancio, gonfiamento ed ammaino di una zattera di salvataggio mediante gru;
6) usare i mezzi di segnalazione, compresi i razzi luminosi;
7) usare l'apparecchio radio portatile per i mezzi di salvataggio;
8) impiegare l'estintore in dotazione delle imbarcazioni di salvataggio;
9) occuparsi di persone ferite sia durante che dopo l'abbandono della nave;
10) condurre una imbarcazione di salvataggio. Tale prova potrà essere effettuata anche collettivamente.
La commissione dovrà inoltre accertare che il marittimo abbia conoscenza di quanto segue:
1) obbligo di cooperare alla sicurezza della propria nave e di soccorrere altre navi e naufraghi;
2) cenni sulle situazioni di emergenza quali collisione, incendio e falla;
3) valore dell'addestramento e delle esercitazioni di emergenza;
4) necessità di essere pronti per ogni emergenza;
5) ruolo di appello;
6) segnali regolamentari di emergenza;
7) mezzi di sfuggita normalmente esistenti a bordo;
8) caratteristiche e funzionamento dei mezzi di salvataggio che si trovano normalmente a bordo delle navi con particolare riferimento agli accessori e alle attrezzature per l'ammaino e il governo dei mezzi di salvataggio collettivi;
9) dotazioni dei mezzi di salvataggio e loro uso con particolare riferimento alla bussola di governo;
10) governo dei mezzi di salvataggio anche in condizioni meteomarine avverse, uso dei battelli di emergenza e delle imbarcazioni di salvataggio a motore per raggruppare le zattere di salvataggio e recupero dei naufraghi e delle persone in mare;
11) prendere costa con un mezzo di salvataggio;
12) cenni sui metodi di salvataggio con elicotteri;
13) provvedimenti da prendere in relazione alle tecniche di sopravvivenza e salvataggio (pericoli principali per i naufraghi, razionamento dei viveri e dell'acqua nei mezzi di salvataggio, uso della cassetta di pronto soccorso e cenni sulle tecniche di rianimazione, effetti della ipotermia e sua prevenzione, impiego di mezzi e di indumenti protettivi).
[1] Allegato sostituito dall'art. 1 del D.M. 9 ottobre 2002.