§ 67.4.228 – D.P.R. 5 ottobre 1994, n. 679.
Regolamento recante modificazioni alle circoscrizioni territoriali marittime di Roma, Civitavecchia e Milazzo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:05/10/1994
Numero:679


Sommario
Art. 1.      1. La capitaneria di porto di Roma è elevata a direzione marittima, assumendo la denominazione di direzione marittima di Roma
Art. 2.      1. La direzione marittima di Civitavecchia è trasformata in capitaneria di porto, assumendo la denominazione di capitaneria di porto di Civitavecchia
Art. 3.      1. L'ufficio circondariale marittimo di Milazzo è elevato a capitaneria di porto, assumendo la denominazione di capitaneria di porto di Milazzo
Art. 4.      1. I limiti delle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui agli articoli 1, 2 e 3 nell'ambito delle zone marittime di appartenenza, sono quelli individuati nella [...]
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore al novantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 67.4.228 – D.P.R. 5 ottobre 1994, n. 679.

Regolamento recante modificazioni alle circoscrizioni territoriali marittime di Roma, Civitavecchia e Milazzo.

(G.U. 12 dicembre 1994, n. 289).

 

     Art. 1.

     1. La capitaneria di porto di Roma è elevata a direzione marittima, assumendo la denominazione di direzione marittima di Roma.

 

          Art. 2.

     1. La direzione marittima di Civitavecchia è trasformata in capitaneria di porto, assumendo la denominazione di capitaneria di porto di Civitavecchia.

 

          Art. 3.

     1. L'ufficio circondariale marittimo di Milazzo è elevato a capitaneria di porto, assumendo la denominazione di capitaneria di porto di Milazzo.

 

          Art. 4.

     1. I limiti delle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui agli articoli 1, 2 e 3 nell'ambito delle zone marittime di appartenenza, sono quelli individuati nella tabella allegata al presente decreto che, vistata dal Ministro proponente, ne fa parte integrante.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore al novantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Tabella

(Omissis)