Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 24/02/1992 |
Numero: | 337 |
Sommario |
Art. 1. Area di competenza del servizio dei fari e del segnalamento marittimo (servizio fari). |
Art. 2. Segnalamenti in servizio. |
Art. 3. Personale del servizio fari. |
Art. 4. Schema ordinativo del servizio. |
Art. 5. Direzione del servizio. |
Art. 6. Organi periferici. |
Art. 7. Ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo (Ispettorato). |
Art. 8. Istituzione e scioglimento delle reggenze. |
Art. 9. Ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo (U.T.F.). |
Art. 10. Comandi di zona fari. |
Art. 11. Comitato dei comandanti del servizio fari. |
Art. 12. Normativa di riferimento. |
Art. 13. Reggenze dei segnalamenti. Personale assegnato. |
Art. 14. Attribuzioni e compiti del reggente. |
Art. 15. Compiti del personale delle reggenze. |
Art. 16. Orario giornaliero di servizio nelle reggenze. Farista di servizio. |
Art. 17. Riposo settimanale dei faristi. |
Art. 18. Congedo annuale dei faristi. |
Art. 19. Giornale di reggenza e quaderno del segnalamento. |
Art. 20. Rapporto di fine turno. |
Art. 21. Collegamento telefonico delle reggenze. |
Art. 22. Contributo al soccorso in mare ed alla prevenzione da inquinamento. |
Art. 23. Interruzione e sospensione del servizio. |
Art. 24. Alloggi per il personale farista. |
Art. 25. Sedi disagiate. |
Art. 26. Accesso ai segnalamenti. Alloggiamento presso le reggenze. |
Art. 27. Definizione. |
Art. 28. Esercizio della sorveglianza. |
Art. 29. Collaborazione dell'autorità marittima. |
Art. 30. Verifica della posizione dei segnalamenti galleggianti. |
Art. 31. Controllo da parte delle unità navali. |
Art. 32. Norme tecniche. |
Art. 33. Norme di servizio. |
Art. 34. Uniformità della normativa. |
Art. 35. Definizione. |
Art. 36. Visita dei comandanti di zona fari - Rapporto sulla visita. |
Art. 37. Visite tecniche. |
Art. 38. Ispezioni tecnico-logistiche. |
Art. 39. Varie su visite ed ispezioni. |
Art. 40. Unità navali. |
Art. 41. Automezzi ed imbarcazioni. |
Art. 42. Abilitazioni. |
Art. 43. Impiego di elicotteri della marina militare. |
Art. 44. Concorso dei mezzi navali delle capitanerie di porto. |
Art. 45. Trasporto dei materiali ai segnalamenti. |
Art. 46. Distintivo speciale del servizio fari. |
Art. 47. Materiali del servizio fari. |
Art. 48. Servizio delle manutenzioni. |
Art. 49. Manutenzione programmata. |
Art. 50. Officine del servizio fari. |
Art. 51. Officina mista dell'ufficio tecnico fari. |
Art. 52. Officine miste dei comandi zona fari. |
Art. 53. Magazzini. |
Art. 54. Competenza degli interventi su infrastrutture e manufatti. |
Art. 55. Assegnazione dei fondi per l'ordinaria manutenzione ed il minuto mantenimento e procedure per l'esecuzione dei lavori. |
Art. 56. Norme abrogative - entrata in vigore. |
§ 67.4.207 – D.M. 24 febbraio 1992, n. 337. [1]
Regolamento per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo.
(G.U. 15 luglio 1992, n. 165, S.O.).
Titolo primo
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI FARI E DEL SEGNALAMENTO MARITTIMO
Capo I
GENERALITA'
Art. 1. Area di competenza del servizio dei fari e del segnalamento marittimo (servizio fari).
1. Il servizio fari gestisce la segnaletica marittima fissa e galleggiante dislocata lungo le coste della penisola e delle isole e nei porti di interesse nazionale sostenendone le spese.
2. I porti di interesse nazionale sono i porti della 1a categoria secondo la classificazione del R.D. 2.4. 1885 n. 3095 articolo 1 ovvero "i porti e le spiagge che interessano la sicurezza della navigazione generale e servono unicamente o principalmente a rifugio o alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato".
3. Il servizio fari gestisce altresì la segnaletica marittima dei porti delle classi 1a, 2a e 3a della 2a categoria. Le relative spese di esercizio sono sostenute anche dalle province e dai comuni che le rimborsano al Ministero del tesoro secondo le aliquote dell'articolo 7 del R.D. 2.4. 1885 n. 3095.
4. Sono esclusi dalla gestione del servizio fari i segnalamenti dei porti della 4a classe della 2a categoria. La relativa segnaletica, soggetta anch'essa alla normativa nazionale ed internazionale, deve essere comunque approvata dall'ispettorato dei fari.
Art. 2. Segnalamenti in servizio.
1. Il servizio fari presiede al funzionamento degli ausili alla navigazione costituiti da fari, fanali, nautofoni, mede, boe luminose e non, radiofari e racons. L'elenco dei segnalamenti in servizio è pubblicato e tenuto a giorno dall'istituto idrografico della marina sulla base delle informazioni fornite dal servizio fari.
Art. 3. Personale del servizio fari.
1. Al servizio fari sono assegnati:
a) ufficiali, sottufficiali, militari di truppa della marina militare - in conformità delle tabelle ordinative organiche stabilite dallo stato maggiore della marina - da destinare all'ispettorato, all'ufficio tecnico del fari (U.T.F.) di La Spezia ed alle zone fari;
b) un ufficiale superiore dell'arma del genio dell'esercito da destinare all'ispettorato;
c) personale civile dei profili professionali n. 98 farista e n. 99 farista capo da assegnare alle reggenze;
d) personale civile di altri profili professionali da assegnare all'ispettorato, all'U.T.F. ed alle zone fari, in conformità delle tabelle ordinative organiche stabilite dallo stato maggiore della marina.
Capo II
ORGANI DIRETTIVI DEL SERVIZIO FARI
Art. 4. Schema ordinativo del servizio.
1. Il servizio fari è ordinato secondo lo schema dell'allegato n. 1.
Art. 5. Direzione del servizio.
1. Organo direttivo centrale del servizio fari è l'ispettorato con sede in Roma alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Marina. E' retto da un ufficiale ammiraglio o da un capitano di vascello del corpo di stato maggiore.
Art. 6. Organi periferici.
1. Il servizio fari è articolato nei seguenti organi facenti parte della struttura periferica della marina militare:
a) l'ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo (U.T.F.): ufficio non dipartimentale situato a La Spezia nella giurisdizione del dipartimento marittimo dell'alto Tirreno;
b) le zone fari (ZZ.FF.) di La Maddalena, La Spezia, Napoli, Messina, Taranto e Venezia, uffici dipartimentali;
c) le reggenze dei segnalamenti.
Art. 7. Ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo (Ispettorato).
1. L'ispettorato ha responsabilità di studio, pianificazione, direzione e controllo del servizio fari nell'ambito delle funzioni di natura tecnica e logistica che la legge gli attribuisce. L'ispettorato è altresì l'autorità nazionale che si esprime sulla adeguatezza della segnaletica marittima alle esigenze della navigazione.
2. I compiti dell'ispettorato, al fine di assicurare al servizio fari strutture ed organizzazione efficienti nonché adeguate alle esigenze della navigazione marittima, sono:
a) per lo studio:
1) elaborare per quanto di competenza studi e progetti sul segnalamento marittimo in generale nei settori tecnico, delle infrastrutture e dell'impiego del personale;
2) elaborare studi circa l'assetto delle reggenze in relazione al loro numero, alla loro distribuzione ed alla loro struttura;
3) elaborare progetti o approvare proposte di progetti di enti pubblici e privati riguardanti la segnaletica necessaria alla navigazione marittima e quella delle zone portuali;
b) per la pianificazione:
1) formulare la programmazione per l'ammodernamento ed il rinnovamento del servizio nei settori organizzativo, tecnico e dei materiali;
2) fornire allo stato maggiore della marina il proprio concorso:
- nella programmazione tecnico-finanziaria di competenza;
- nella trattazione dei problemi ordinativi e di personale militare e civile;
- nella programmazione delle attività di ordinaria manutenzione delle infrastrutture dei segnalamenti, delle strutture dell'U.T.F. e delle ZZ.FF.;
- nella formulazione delle direttive da emanare in periferia per la attuazione delle misure per far fronte alle esigenze di tempo di guerra ed in caso di emergenza;
c) per la direzione:
1) emanare direttive nel campo organizzativo, tecnico e logistico;
2) definire il numero e la struttura delle reggenze sulla base delle esigenze e secondo le modalità indicate nell'articolo 8 del presente Regolamento;
3) provvedere all'impiego dei fondi stanziati dallo stato maggiore marina per il servizio fari;
4) provvedere alla ripartizione di quella parte dei fondi destinati agli organismi periferici del servizio fari per l'espletamento dei compiti di istituto;
5) emanare le normative tecniche redatte dall'U.T.F. per l'impiego, la conservazione e la manutenzione dei materiali del servizio fari;
6) fornire concorso alle direzioni generali competenti nel perfezionamento di contratti ministeriali anche per l'estero, nella compilazione di relazioni per gli organi consultivi e di controllo e per le autorizzazioni di spesa ai comandi/enti periferici;
7) fornire concorso ai competenti organi per quel che attiene al reclutamento, l'ordinamento, l'impiego, il trattamento economico ed il benessere del personale farista;
d) per il controllo:
1) curare l'efficienza della struttura ispettiva del servizio di cui al capo VI del presente Regolamento;
2) effettuare direttamente o per delega le ispezioni tecnico-logistiche agli organismi periferici del servizio;
e) per le relazioni:
1) rappresentare il servizio fari in campo nazionale e nell'ambito delle organizzazioni internazionali in materia di segnalamento marittimo;
2) mantenere rapporti con altri enti/organismi dello Stato anche al di fuori dell'amministrazione difesa ai fini dell'adempimento dei compiti istituzionali.
Art. 8. Istituzione e scioglimento delle reggenze.
1. L'ispettorato, sulla base di esigenze di natura operativa, tecnica e logistica, ha la facoltà di modificare la distribuzione ed il numero delle reggenze; ha altresì la facoltà di modificarne la struttura, il numero dei segnalamenti affidati, il personale assegnato e la sede.
2. L'ispettore con proprio provvedimento definisce per ogni reggenza:
a) la denominazione e la sede;
b) la data di istituzione o di chiusura;
c) i segnalamenti affidati definiti ciascuno dalla denominazione, dal numero dell'elenco fari, dalla ubicazione e, nei casi in cui è necessario, dalle coordinate geografiche;
d) il numero dei faristi assegnati;
e) il nome del reggente;
f) i mezzi terrestri e navali assegnati;
g) l'indicazione o meno di sede disagiata facendo riferimento al relativo Decreto ministeriale in vigore.
3. Di ogni variazione di assetto l'ispettorato informa lo stato maggiore della marina e la direzione generale competente del personale civile del ministero della difesa.
4. L'ispettorato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento emana un ordine del giorno con la situazione delle reggenze corredato dagli elementi di cui al predetto punto 2. A tale ordine del giorno si farà riferimento per le successive modifiche.
Art. 9. Ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo (U.T.F.).
1. L'ufficio tecnico dei fari, retto da un capitano di vascello del corpo di stato maggiore, opera alle dirette dipendenze dell'ispettorato che lo impiega per svolgere funzioni tecniche e logistiche a beneficio dell'intera rete nazionale dei segnalamenti. Ha alle sue dipendenze personale militare e civile stabilito dalle tabelle organiche.
2. Lo stato maggiore della marina stabilisce con propria determinazione la configurazione amministrativa dell'U.T.F. ai sensi dell'art. 2 del
3. L'U.T.F. svolge i seguenti compiti:
a) effettua studi, ricerche e sperimentazioni secondo le direttive dell'ispettorato;
b) provvede alla gestione dei materiali del servizio fari con particolare riferimento alla codificazione, conservazione, manutenzione e distribuzione; è responsabile della gestione e della condotta del magazzino centrale del servizio;
c) provvede alle manutenzioni di 3° livello dei materiali tecnici del servizio o direttamente o ricorrendo a ditta specializzata;
d) è responsabile della redazione e della tenuta a giorno dei notiziari dei segnalamenti su indicazione dei comandi di zona fari tenendo informato l'istituto idrografico della marina per l'aggiornamento della documentazione nautica;
e) provvede alla redazione ed al continuo aggiornamento delle normative tecniche per la conservazione, manutenzione, condotta ed impiego dei materiali tecnici del servizio fari;
f) svolge corsi di formazione professionale del personale farista in prova e corsi di aggiornamento tecnico al personale in servizio;
g) dà esecuzione per la parte di competenza ai programmi di ammodernamento e rinnovamento dei segnalamenti predisposti dall'ispettorato eseguendo i necessari interventi tecnici;
h) valuta e coordina le proposte tecniche, anche in relazione all'acquisto di materiali tecnici di cui all'art. 47, relative al segnalamento marittimo rappresentate dai comandi di zona fari prima dell'inoltro all'ispettorato per l'approvazione.
4. L'U.T.F. dispone per l'assolvimento dei suoi compiti di una officina mista di costruzione e riparazione, di laboratori per studi, ricerche, sperimentazioni e collaudi dei materiali dei fari, di infrastrutture didattiche e del magazzino centrale del servizio fari.
5. Gli interventi tecnici di qualsiasi tipo del personale dell'U.T.F. presso i segnalamenti saranno ordinati o comunque autorizzati dall'ispettorato. Il comando di zona fari assicurerà a detto personale dell'U.T.F. il necessario supporto logistico e tecnico nello svolgimento della attività di istituto.
Art. 10. Comandi di zona fari.
1. Ciascun comando di zona fari, come organo dipartimentale, opera alle dirette dipendenze dell'alto comando periferico che, all'interno della propria competenza territoriale, lo impiega ai fini della efficienza operativa del segnalamento marittimo. Tale dipendenza si estende all'ambito logistico ed amministrativo in particolare per quanto si riferisce al supporto tecnico e logistico, all'ordinaria manutenzione ed al minuto mantenimento dei materiali e delle infrastrutture del servizio fari.
2. I comandi di zona fari inoltre dipendono funzionalmente per gli aspetti tecnici e logistici dall'ispettorato. Tale dipendenza si esplica:
a) nel settore dei materiali tecnici per ciò che si riferisce agli approvvigionamenti, ai programmi di ammodernamento, alle normative tecniche e di impiego delle apparecchiature ed alle ispezioni;
b) nell'impiego dei fondi assegnati per l'assolvimento dei compiti di istituto;
c) nell'applicazione delle disposizioni di carattere ordinativo circa la distribuzione, il numero e la struttura delle reggenze.
3. Ciascun comando di zona fari, la cui area di giurisdizione coincide con quella dell'alto comando periferico di appartenenza, è retto da un ufficiale superiore del corpo di stato maggiore della marina militare che assume la denominazione di "comandante della zona fari". Egli ha alle proprie dipendenze il personale militare e civile del comando, dell'officina mista e del magazzino e quello civile farista destinato presso le reggenze.
4. Lo stato maggiore della marina stabilisce con propria determinazione la configurazione amministrativa dei comandi di zona fari ai sensi dell'articolo 2 del
5. I comandanti di zona fari sono responsabili della condotta del servizio fari nell'area di competenza territoriale dell'alto comando periferico da cui dipendono. Essi assolvono i seguenti compiti:
a) impartiscono alle reggenze dipendenti le necessarie disposizioni operative, tecniche e logistiche controllandone la corretta esecuzione; in tale contesto emanano e mantengono aggiornate le disposizioni particolari per ciascuna reggenza;
b) gestiscono i fondi assegnati sui vari capitoli di spesa;
c) esercitano sulle reggenze dipendenti il necessario controllo ai fini dell'adeguato svolgimento del servizio nonché del corretto utilizzo dei locali delle reggenze stesse e dei segnalamenti; in tale contesto effettuano le prescritte visite periodiche;
d) provvedono alle manutenzioni di 2° livello dei materiali tecnici utilizzando personale ed attrezzature della dipendente officina e, quando necessario, l'unità navale dipartimentale di supporto, moto trasporto fari (M.T.F.);
e) mantengono sempre informato l'alto comando periferico di appartenenza, l'ispettorato e l'U.T.F. sullo stato di efficienza dei segnalamenti dipendenti ed attivano, quando necessario, l'organo responsabile della emanazione degli avvisi ai naviganti;
f) forniscono all'alto comando periferico di appartenenza il proprio concorso nella pianificazione delle predisposizioni per le situazioni di necessità e ne provvedono alla attuazione;
g) formulano proposte, sentita l'autorità marittima del luogo, intese ad adeguare la segnaletica marittima alle esigenze della navigazione;
h) forniscono ad enti pubblici e privati interessati al traffico marittimo la consulenza nel campo della segnaletica marittima; i progetti di segnaletica marittima prima della loro realizzazione sono comunque sottoposti alla approvazione dell'ispettorato tramite l'U.T.F.;
i) mantengono contatti con le autorità periferiche militari e civili interessate alle varie problematiche del segnalamento marittimo;
l) esercitano funzioni amministrative e disciplinari nei riguardi del personale civile e militare dipendente secondo la vigente normativa al riguardo;
m) compilano e mantengono aggiornata la monografia del servizio fari della zona fari di competenza, documento che descrive l'organizzazione generale, i segnalamenti affidati, le infrastrutture ed il supporto logistico.
Art. 11. Comitato dei comandanti del servizio fari.
1. Il comitato dei comandanti è un organo consultivo dell'ispettorato e di coordinamento del servizio fari che tratta questioni di carattere ordinativo, organizzativo, di personale, tecnico, finanziario e normativo.
2. Esso è così costituito:
- ispettore |
presidente |
- direttore dell'U.T.F. |
membro |
- i comandanti delle sei ZZ.FF. |
membri |
- vice ispettore |
membro e segretario |
In assenza dell'ispettore il comitato è presieduto dall'ufficiale più anziano presente.
3. Le riunioni sono convocate dall'ispettore quando lo ritiene necessario oppure su proposta di uno dei membri. Comunque il comitato si riunisce obbligatoriamente una volta l'anno per il consuntivo delle attività dell'anno che volge al termine e per la programmazione di quella dell'anno a venire.
4. L'ordine del giorno è predisposto dall'Ispettorato, tenendo conto anche delle proposte dei membri.
Titolo secondo
CONDOTTA DEL SERVIZIO
Capo III
SERVIZIO DELLE REGGENZE
Art. 12. Normativa di riferimento.
Nei rapporti con il personale farista viene applicata la normativa sulla negoziazione decentrata di cui all'art. 4 della legge 29.3.1983 n. 93 (legge quadro sul Pubblico Impiego), all'art. 15 del D.P.R. 8.5.1987 n. 266, al regolamento di attuazione emanato dal Ministro della difesa con decreto del 30.4.1988 ed all'art. 14 del D.P.R. 17.1.1990 n. 44. Vengono altresì applicate le norme riguardanti il diritto di informazione di cui all'art. 32 del citato D.P.R. 8.5.1987 n. 266.
Art. 13. Reggenze dei segnalamenti. Personale assegnato.
1. Le reggenze sono organi operativi periferici del servizio fari. Esse, alle dirette dipendenze dei comandanti di zona fari, sovrintendono al funzionamento di uno o più fari, radiofari e segnalamenti marittimi.
2. A ciascuna reggenza è assegnato il personale civile di cui al precedente articolo 3. L'assegnazione del personale alle reggenze viene disposta dalla competente Direzione generale del ministero della difesa su proposta dell'ispettorato dei fari.
3. Il responsabile delle attività della reggenza è il reggente. Tale incarico viene conferito al farista più anziano nel contingente del profilo professionale di farista capo o all'unico farista in servizio presso la reggenza. In casi particolari e su richiesta motivata dell'interessato (cattivo stato di salute, ragioni familiari o altre) l'incarico di reggente può essere conferito temporaneamente ad altro farista capo o farista della reggenza anche se non il più anziano.
Art. 14. Attribuzioni e compiti del reggente.
1. Il reggente è responsabile:
a) del funzionamento dei segnalamenti affidati alla reggenza e della continuità del servizio;
b) delle manutenzioni ordinarie degli impianti fissi e galleggianti;
c) della conservazione e delle riparazioni di piccola manutenzione degli edifici e manufatti assegnati;
d) dell'impiego e della manutenzione dei mezzi navali e terrestri.
2. Nello svolgimento dei suoi compiti il reggente si avvale della collaborazione del personale dipendente; partecipa altresì ai turni di servizio con gli altri faristi.
3. I compiti del reggente sono quelli previsti dal profilo professionale n. 99 relativo al farista capo che svolge tale mansione.
Art. 15. Compiti del personale delle reggenze.
1. Il personale farista e farista capo destinato alle reggenze svolge alle dirette dipendenze del reggente i compiti previsti dai profili professionali rispettivamente n. 98 di farista e n. 99 di farista capo.
Art. 16. Orario giornaliero di servizio nelle reggenze. Farista di servizio.
1. L'orario di servizio del personale farista assegnato alle reggenze è regolato da norme stabilite in negoziazione decentrata sulla base dei seguenti presupposti:
a) orario settimanale di servizio per il numero di ore previsto dalle leggi in vigore;
b) introduzione della figura del farista di servizio;
c) frazionamento del servizio giornaliero in due periodi: quello mattinale, effettuato da tutti e quello notturno, effettuato dal personale di servizio.
2. Il personale farista assegnato alle reggenze dei segnalamenti svolge il proprio servizio, che è coordinato dal reggente, in due distinte frazioni della giornata:
a) nella frazione mattinale, il servizio è svolto da tutto il personale e consiste nei seguenti adempimenti:
1) trasferimento ai segnalamenti via mare o via terra;
2) manutenzione, rifornimento e rassetto dei segnalamenti, dei loro accessori e delle pertinenze;
3) manutenzione e rassetto dei mezzi di trasporto assegnati;
4) disbrigo delle pratiche di ufficio;
b) nella frazione notturna, che è quella compresa fra il tramonto ed il sorgere del sole, il servizio è assicurato dal farista di servizio giornaliero.
3. L'incarico di farista di servizio è svolto a rotazione da tutti i faristi della reggenza compreso il reggente che regola il turno. Il farista di servizio si attiene alle disposizioni del reggente e svolge le seguenti operazioni:
a) controllo della regolare accensione dei segnalamenti della reggenza al tramonto;
b) controllo del funzionamento dei segnalamenti, effettuato almeno tre ore dopo il tramonto;
c) controllo del regolare spegnimento dei segnalamenti al sorgere del sole.
Inoltre:
d) assicura la propria reperibilità nel periodo compreso fra il termine del servizio mattinale e le 08.00 del giorno successivo;
e) effettua d'iniziativa l'eventuale intervento di ripristino dell'efficienza e la relativa segnalazione al comando zona fari o all'alto comando periferico.
4. Anche l'attività del farista di servizio - ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti punti del presente articolo - è regolato dalla negoziazione decentrata in particolare per le modalità di recupero delle ore effettuate oltre il normale orario e per le modalità di compenso per la reperibilità.
Art. 17. Riposo settimanale dei faristi.
1. Il riposo settimanale dei faristi è regolato dalla normativa sugli impiegati civili dello stato; tuttavia deve venir assicurata anche nei giorni domenicali e festivi la sorveglianza dei segnalamenti.
2. Nelle reggenze con almeno due operatori il farista di servizio domenicale assicura la sorveglianza dei segnalamenti e svolge le sue attività secondo il normale orario di lavoro feriale salvo a recuperare astenendosi dal lavoro in un giorno della settimana successiva, concordato con il reggente contemperando le esigenze personali con quelle di servizio. Nelle reggenze con un solo operatore la sorveglianza nei giorni festivi può essere affidata alle autorità marittime locali richiedendola con la procedura indicata nel successivo articolo 29.
3. I comandi di zona fari devono assicurare la continuità del servizio, la sicurezza del personale e degli apparati. Essi hanno comunque la facoltà di integrare il personale della reggenza con l'invio in missione di faristi disponibili nell'ambito della zona o di militari addestrati per gli interventi in casi di emergenza.
Art. 18. Congedo annuale dei faristi.
1. Nel rispetto dell'art. 36 del D.P.R. 10.1.1957 n. 3 e successive integrazioni e modificazioni, il congedo ordinario annuale viene fruito in turni stabiliti dal comando zona fari tenuto conto delle preferenze, dell'anzianità relativa dei faristi e dei turni degli anni precedenti.
2. Nei periodi nei quali la reggenza rimane priva di faristi anche a causa di sovrapposizione di riposo settimanale e congedo annuale, il comandante della zona fari ha facoltà di predisporre uno o più dei provvedimenti indicati nel precedente articolo 17 sempre nell'intento di assicurare la continuità del servizio senza trascurare la sicurezza del personale e dei materiali.
Art. 19. Giornale di reggenza e quaderno del segnalamento.
1. Sono documenti ufficiali. Nel giornale di reggenza sono sistematicamente annotati l'attività giornaliera della reggenza, il rapporto di fine turno del farista di servizio nonché notizie amministrative ed altre informazioni complementari. Nel quaderno del segnalamento sono annotati tutti gli interventi di manutenzione effettuati sul segnalamento.
2. Responsabile della compilazione e della conservazione dei due documenti è il reggente che si attiene alle istruzioni riportate sui documenti stessi.
3. Il giornale di reggenza ed il quaderno del segnalamento sono predisposti secondo i rispettivi modelli degli allegati n. 2 e n. 3 al presente Regolamento.
Art. 20. Rapporto di fine turno.
1. Il farista di servizio di cui al precedente articolo 16, ultimato il turno di servizio, ne registra gli eventi salienti sul giornale di reggenza nelle pagine rispondenti alla data del giorno. Il suo rapporto è vistato dal reggente.
Art. 21. Collegamento telefonico delle reggenze.
1. Le reggenze devono disporre di collegamento telefonico o, se non è possibile, radiofonico con il proprio comando zona fari e con l'autorità marittima competente per giurisdizione.
Art. 22. Contributo al soccorso in mare ed alla prevenzione da inquinamento.
1. Il farista che operando nell'ambito della sua reggenza o comunque trovandosi nella situazione prevista dall'articolo 593 comma 2 del R.D. 19.10.1930 n. 1398 avvisti - o comunque abbia notizia - di esseri umani in pericolo di vita per sinistro in mare o di navi in pericolo o di macchie inquinanti o di analoghe situazioni di emergenza, ne dà immediata comunicazione, all'autorità marittima competente. Dà altresì immediato asilo ed assistenza ad eventuali naufraghi nei locali della reggenza.
Art. 23. Interruzione e sospensione del servizio.
1. I fari, fanali e segnalamenti marittimi devono rimanere comunque accesi e attivi anche in caso di interruzione o sospensione del servizio del personale del servizio fari.
2. Per garantire la continuità delle indispensabili prestazioni del servizio fari anche in tale circostanza, gli alti comandi periferici predispongono una pianificazione che preveda:
a) prioritariamente l'impiego di personale facente parte dei contingenti esonerati dallo sciopero previsti dall'articolo 4 del
b) secondariamente l'impiego nella quantità necessaria di personale militare addestrato oppure il ricorso all'affidamento della sorveglianza dei segnalamenti alla locale autorità marittima.
Art. 24. Alloggi per il personale farista.
1. Il personale farista destinato alle reggenze assegnatario di alloggi di servizio per guardianaggio e custodia (ASGC) ha l'obbligo di risiedervi.
2. All'assegnatario è fatto divieto di utilizzare come proprio alloggio altri locali del comprensorio della reggenza ancorché temporaneamente non impiegati, a meno di specifica autorizzazione dell'alto comando periferico competente.
Art. 25. Sedi disagiate.
1. L'elenco delle reggenze e dipendenze che per le particolari condizioni di vita, clima, isolamento, carico di lavoro etc. sono considerate sedi disagiate ai fini di una maggiorazione del premio incentivante, è individuato con decreto del Ministro della difesa sentite le organizzazioni sindacali.
Art. 26. Accesso ai segnalamenti. Alloggiamento presso le reggenze.
1. Il personale estraneo al servizio non può accedere all'interno dei segnalamenti a meno di specifica autorizzazione del comandante di zona fari.
2. Il personale militare e civile appartenente al servizio può accedere ai segnalamenti ed alloggiare presso le reggenze per motivi di servizio connessi con l'incarico ricoperto.
3. Il temporaneo alloggiamento presso le reggenze di personale estraneo al servizio è consentito solamente in casi di emergenza o di comprovata necessità e deve essere autorizzato dall'alto comando periferico.
Capo IV
SORVEGLIANZA DEI SEGNALAMENTI
Art. 27. Definizione.
1. Con il termine "sorveglianza" ci si riferisce all'insieme di attività intese a verificare giornalmente l'effettivo corretto funzionamento di ciascun faro e segnalamento marittimo in genere.
2. Responsabile della sorveglianza è il reggente; tuttavia in alcuni casi e circostanze particolari essa può essere affidata a comandi/enti/personale estranei al servizio fari.
Art. 28. Esercizio della sorveglianza.
1. Ciascun reggente deve essere sempre al corrente della situazione di efficienza dei segnalamenti affidatigli. Ai fini dell'intervento correttivo e della informazione del navigante il reggente riferisce tempestivamente al proprio comando zona fari circa:
a) l'inefficienza o l'irregolare funzionamento dei segnalamenti luminosi e diurni;
b) l'eventuale spostamento o il disormeggio di segnali galleggianti;
c) l'inefficienza delle luci di allineamento per l'ingresso nei porti e per la navigazione in acque ristrette;
d) le anomalie nel funzionamento di radiofari e nautofoni.
2. La sorveglianza dei segnalamenti può essere affidata alle autorità marittime locali nelle seguenti circostanze:
a) segnalamenti lontani dalla reggenza o comunque non facilmente raggiungibili da essa;
b) durante i periodi di riposo settimanali e di congedo annuale del personale farista se non esiste altra possibilità nell'ambito della reggenza e con limitazioni e modalità di cui agli articoli 17 e 18;
c) in caso di interruzione o sospensione del servizio da parte dei faristi secondo le priorità indicate nell'articolo 23;
d) in eventualità di carattere eccezionale e comunque di durata limitata nel tempo.
3. Nei casi predetti il comando zona fari può richiedere al comandante del compartimento marittimo di giurisdizione, informando l'alto comando periferico, la collaborazione della locale autorità marittima per l'accertamento giornaliero:
a) del regolare accensione/spegnimento dei segnalamenti ai crepuscoli e del loro corretto funzionamento;
b) della corretta ubicazione dei segnalamenti galleggianti;
c) della regolare attivazione dei nautofoni in caso di nebbia;
d) della eventuale attivazione e disattivazione in caso di necessità dei segnalamenti non automatizzati.
4. In tale circostanza l'autorità marittima ha altresì il compito di informare con il mezzo più rapido possibile il comando zona fari o l'alto comando periferico di eventuali irregolarità di funzionamento ai fini della tempestiva emanazione dell'avviso ai naviganti e dell'intervento correttivo del personale del comando zona fari.
5. La sorveglianza dei segnalamenti situati all'interno di installazioni della marina militare può essere affidata a personale militare ivi in servizio.
6. Il reggente può esercitare la sorveglianza dei segnalamenti anche:
a) mediante un sistema di monitoraggio a distanza tra segnalamento e reggenza con collegamento radio e/o su linea telefonica;
b) mediante l'impiego di personale estraneo all'amministrazione dello stato e contrattato con apposita convenzione dal servizio fari.
7. L'affidamento del segnalamento in sorveglianza ad altro ente o personale al di fuori del servizio fari non esime il reggente dalle normali responsabilità del servizio su quel segnalamento per ciò che si riferisce a controlli periodici, rifornimenti, manutenzioni, rassetto e ripristino dell'efficienza.
Art. 29. Collaborazione dell'autorità marittima.
1. Qualsiasi richiesta di collaborazione dell'autorità marittima sia nella sorveglianza che nel supporto o in altri settori è avanzata dal comandante della zona fari al comandante del compartimento marittimo competente informandone l'alto comando periferico di giurisdizione.
Art. 30. Verifica della posizione dei segnalamenti galleggianti.
1. I comandanti di Z.F. predispongono idonea organizzazione per la sorveglianza dei segnalamenti galleggianti specie per quelli fuori dai porti o comunque esposti all'azione del mare, delle correnti e del vento.
2. Una accurata verifica della posizione del segnalamento deve essere disposta dal comando zona fari periodicamente e comunque dopo che esso è rimasto a lungo soggetto all'azione violenta di elementi meteorologici. Quando vengono rilevati spostamenti tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione deve essere provveduto alla ricollocazione del segnalamento nella corretta posizione disponendo nel frattempo per la emanazione del relativo avviso ai naviganti.
Art. 31. Controllo da parte delle unità navali.
1. Le unità navali della marina militare italiana in navigazione che rilevano anomalie nel funzionamento o nella posizione di un segnalamento marittimo ne danno sollecita comunicazione all'alto comando periferico ed al comando zona fari territorialmente competenti.
2. Notizie specifiche sulle prestazioni operative dei segnalamenti possono essere richieste alle unità navali dai comandi zona fari tramite l'alto comando periferico di appartenenza.
Titolo terzo
DISPOSIZIONI PER LA NORMATIVA ED IL CONTROLLO
Capo V
NORME TECNICHE E DI SERVIZIO
Art. 32. Norme tecniche.
1. L'U.T.F. redige la normativa tecnica relativa alle modalità d'impiego, alla manutenzione, alla tenuta, alla conservazione ed alle riparazioni dei materiali tecnici del servizio. Detta normativa viene applicata dopo la sua emanazione da parte dell'ispettorato.
2. I comandi di zona fari possono in casi particolari e di provata necessità adottare norme tecniche diverse purché concordate con l'U.T.F. ed autorizzate dall'ispettorato.
Art. 33. Norme di servizio.
1. I comandanti di zona fari emanano, sulla base delle norme in vigore e delle direttive ricevute, norme di servizio relative all'andamento ed all'espletamento del servizio fari nell'ambito della giurisdizione della zona.
Art. 34. Uniformità della normativa.
1. L'ispettorato impartisce direttive intese a regolare nell'ambito del servizio fari l'emanazione di norme, disposizioni, circolari, monografie, rapporti, segnalazioni di avarie, notiziari etc. al fine di dare unità di indirizzo ed uniformità nella loro redazione e nelle procedure.
Capo VI
ATTIVITA' ISPETTIVA
Art. 35. Definizione.
1. L'attività ispettiva è quella intesa a verificare l'andamento del servizio fari nelle sue componenti tecnica, logistica, infrastrutturale e di personale.
2. Viene effettuata ai seguenti livelli:
a) dai comandanti di zona fari: con le visite periodiche alle reggenze ed ai relativi segnalamenti;
b) dal direttore dell'U.T.F.: con le visite tecniche ai segnalamenti su mandato dell'ispettorato;
c) dall'ispettorato: con le ispezioni tecnico-logistiche a tutti gli organismi del servizio fari ovvero: U.T.F., zone fari e reggenze e, per quel che si riferisce alla idoneità all'assolvimento dei compiti di istituto, alle unità navali MM.TT.FF.
Art. 36. Visita dei comandanti di zona fari - Rapporto sulla visita.
1. I comandanti di zona fari esercitano sulle reggenze dipendenti una accurata vigilanza con visite effettuate di iniziativa con o senza preavviso e con una periodicità non superiore a quattro mesi.
2. In ciascuna visita, che comprende oltre che la sede della reggenza anche alcuni o tutti i segnalamenti della stessa sono verificati:
a) l'efficienza e lo stato dei materiali, delle infrastrutture e dei mezzi; la condotta e lo stato delle manutenzioni;
b) il rendimento generale e le condizioni di vita del personale della reggenza;
c) la tenuta della documentazione in generale ed in particolare la regolare tenuta delle scritture del magazzino e degli inventari ed, a campione, la verifica delle concordanze tra le consistenze contabili e quelle effettive dei materiali a carico;
d) l'attività della reggenza nel periodo trascorso dall'ultima visita avvalendosi del giornale di reggenza e dei quaderni dei segnalamenti e sulla scorta della normativa in vigore.
3. Al termine della visita viene redatto per le sistemazioni della reggenza e per ciascun segnalamento ispezionato il "rapporto sulla visita" (facsimile in allegato 4) con il quale il comando zona fari riferisce sinteticamente sulla parte tecnica, su quella infrastrutturale, sul personale e sulla logistica non mancando di avanzare proposte per i provvedimenti correttivi. Detto rapporto è inviato all'ispettorato dei fari, all'U.T.F. e per conoscenza all'alto comando periferico di giurisdizione.
4. Ciascun comandante di zona fari cura di visitare tutti i fari e tutti i segnalamenti dipendenti almeno una volta nell'arco di un anno.
Art. 37. Visite tecniche.
1. Le visite tecniche sono quelle effettuate alle reggenze, ai segnalamenti ed agli apprestamenti tecnici per il servizio fari a bordo delle unità MM.TT.FF.; dette visite sono intese a:
a) verificare l'efficienza nonché lo stato di conservazione e manutenzione dei materiali tecnici;
b) verificare l'efficacia della normativa tecnica in vigore oppure redigere una nuova normativa;
c) studiare nuove sistemazioni e nuovi impianti.
2. Le visite tecniche sono effettuate dal direttore dell'U.T.F. (o da un suo delegato) su specifico mandato dell'ispettorato che viene informato con rapporto scritto. Il direttore dell'U.T.F. può anche eseguire (o fare eseguire dal proprio personale) visite tecniche di iniziativa nell'ambito di un più ampio mandato dell'ispettorato che tuttavia dovrà essere di volta in volta informato.
Art. 38. Ispezioni tecnico-logistiche.
1. L'ispettorato attraverso le ispezioni tecnico-logistiche si accerta direttamente della idoneità o meno delle varie componenti del servizio fari ad assolvere i propri compiti istituzionali. Esse sono intese a verificare:
a) nelle reggenze:
1) l'efficienza e lo stato di manutenzione e di conservazione dei materiali tecnici, delle infrastrutture e dei mezzi navali e terrestri;
2) la gestione amministrativa dei materiali a carico;
3) l'efficacia della normativa in vigore sia tecnica che di servizio;
4) il rendimento e le condizioni di vita del personale farista;
5) la tenuta della documentazione.
b) nell'ufficio tecnico fari e nelle zone fari:
1) l'adeguatezza delle strutture all'assolvimento dei compiti;
2) il funzionamento dei magazzini e dei depositi di materiali;
3) il funzionamento dell'officina mista;
4) l'adeguatezza della tabella organica e dell'esistenza del personale militare e civile assegnato.
c) a bordo delle unità navali MM.TT.FF.:
1) l'adeguatezza delle strutture, degli impianti e delle dotazioni marinaresche necessarie all'assolvimento dei compiti relativi al servizio fari;
2) il funzionamento dell'officina e del magazzino del servizio fari;
3) l'adeguatezza delle sistemazioni e della normativa relative all'imbarco del personale del servizio fari per l'attività in mare;
4) l'esistenza e l'adeguatezza della normativa d'impiego delle apparecchiature e attrezzature pertinenti il servizio fari.
2. Le ispezioni tecnico-logistiche sono effettuate da una commissione così composta:
presidente: |
l'ispettore dei fari che per le ispezioni alle reggenze ed alle unità MM.TT.FF. può essere sostituito da un ufficiale superiore del servizio fari; |
1° membro: |
un ufficiale superiore del servizio fari; |
2° membro: |
un capo tecnico del servizio fari esperto nel settore dei materiali tecnici oppure un ufficiale del servizio fari esperto nello stesso settore. |
3. La commissione è nominata con provvedimento dell'ispettorato. Non possono far parte della commissione ufficiali ed impiegati civili dell'organismo ispezionato e, per l'ispezione ad una reggenza, appartenenti al comando zona fari da cui essa dipende. L'inserimento in essa di ufficiali e impiegati appartenenti ai comandi zona fari sarà coordinata con l'alto comando periferico di competenza.
4. Al termine dell'ispezione di ciascun organismo il presidente redige un rapporto circostanziato sulla parte tecnica, su quella infrastrutturale, sulla logistica e sul personale segnalando inconvenienti ed avanzando proposte per eliminarli. Tale rapporto viene inoltrato all'ispettorato ed all'alto comando periferico competente.
5. L'ispettorato inoltre:
a) emana apposite direttive differenziate per ogni tipo di organismo (U.T.F., zone fari, MM.TT.FF. e reggenze) ai fini della corretta, completa ed uniforme esecuzione delle ispezioni;
b) programma per tempo l'esecuzione delle ispezioni in modo che ciascun organismo venga sottoposto all'ispezione tecnico-logistica con una frequenza non superiore ai quattro anni le reggenze ed ai tre anni gli altri.
Art. 39. Varie su visite ed ispezioni.
1. Visite ed ispezioni sono effettuate generalmente durante le ore di lavoro e possono essere con o senza preavviso. Quelle fuori orario di lavoro sono preannunciate e per il tempo impiegato i faristi sono retribuiti con il compenso straordinario.
2. L'ufficiale responsabile della visita o dell'ispezione ne registra l'effettuazione sul giornale di reggenza annotando sinteticamente, senza esprimere alcun giudizio o valutazione, le ore di inizio e fine nonché i locali della reggenza ed i segnalamenti visitati.
Titolo quarto
LOGISTICA ED INFRASTRUTTURE
Capo VII
SUPPORTO LOGISTICO MOBILE
Art. 40. Unità navali.
1. Lo stato maggiore della marina può assegnare agli alti comandi periferici, nella cui area di giurisdizione le caratteristiche della segnaletica lo richiedano, navi supporto al servizio fari adeguatamente attrezzate ed equipaggiate per l'assolvimento dei compiti di posa e recupero dei segnalamenti galleggianti, per le manutenzioni ed interventi tecnici sui segnalamenti, per il trasporto dei materiali, mezzi e personale, per il rifornimento e per il controllo diurno e notturno della segnaletica marittima.
2. Dette unità, chiamate moto trasporto fari, (MM.TT.FF.), dispongono di una officina attrezzata per lavorazioni varie. I faristi nonché personale civile dell'ispettorato, dell'U.T.F. e delle zone fari ed il personale militare del servizio fari imbarcano su dette unità navali ogni qualvolta le esigenze della missione lo richiedano.
3. L'alto comando periferico dispone dell'impiego di tali unità secondo programmi di manutenzione ed interventi di vario tipo proposti dal comando della zona fari.
Art. 41. Automezzi ed imbarcazioni.
1. L'U.T.F., i comandi di zona fari ed alcune reggenze sono forniti di autoveicoli, automezzi speciali da lavoro, motofurgoni ed imbarcazioni previsti da apposite tabelle di assegnazione stabilite dallo stato maggiore su proposta dell'ispettorato.
2. I comandi di zona fari possono disporre temporanee ridislocazioni dei mezzi nell'ambito della propria area di giurisdizione, previa autorizzazione dell'alto comando periferico ed informandone l'ispettorato.
Art. 42. Abilitazioni.
1. Il personale che impiega mezzi terrestri e navali in dotazione deve essere in possesso delle apposite abilitazioni ed autorizzazioni alla loro condotta. A tal fine i comandi di zona fari provvedono ad interessare l'alto comando periferico e le autorità marittime locali competenti al rilascio delle suddette abilitazioni.
Art. 43. Impiego di elicotteri della marina militare.
1. In caso di comprovata necessità o urgenza, trasporti di personale e materiali ai siti di difficile accesso possono effettuarsi facendo ricorso all'impiego di elicotteri della M.M. idonei allo scopo. Le missioni sono disposte dall'alto comando periferico competente su richiesta del comando di zona fari.
Art. 44. Concorso dei mezzi navali delle capitanerie di porto.
1. Nelle sedi nelle quali vi sia indisponibilità di mezzi navali del servizio e l'impossibilità di utilizzo di mezzi locali idonei, il comando zona fari può richiedere il concorso saltuario dei mezzi dell'autorità marittima locale. Della richiesta di concorso deve essere data informazione all'alto comando periferico competente.
Art. 45. Trasporto dei materiali ai segnalamenti.
1. Quando non sia possibile o non sia conveniente effettuare il trasporto dei materiali dai magazzini dei comandi zona fari alle reggenze ed ai segnalamenti con mezzi dell'amministrazione, è consentito ricorrere a ditte private stipulando, ove occorre, apposite convenzioni.
Art. 46. Distintivo speciale del servizio fari.
1. Le unità navali e le imbarcazioni adibite al servizio fari alzano l'apposito distintivo speciale con le modalità dettate dalla vigente normativa di forza armata.
Capo VIII
AMMINISTRAZIONE DEI MATERIALI
Art. 47. Materiali del servizio fari.
1. I materiali in uso nel servizio fari sono così classificati:
a) "materiali tecnici" che comprendono le apparecchiature, i dispositivi, le strumentazioni, i supporti ed il materiale vario e di consumo per le sorgenti luminose dei segnalamenti, per i nautofoni, per i radiofari e per i racons;
b) materiali relativi ai mezzi navali e terrestri;
c) materiali delle officine;
d) manufatti in muratura.
2. Per i "materiali tecnici" valgono le norme dettate dagli articoli che seguono. I materiali di cui ai punti b), c) e d) sono soggetti alla normativa dipartimentale per quel che si riferisce alla gestione ed alla manutenzione.
Art. 48. Servizio delle manutenzioni.
1. I materiali tecnici del servizio fari sono tenuti in efficienza da un servizio di manutenzione così articolato:
a) manutenzioni di 1° livello o ordinarie: sono gli interventi periodici di responsabilità del reggente effettuati con personale e mezzi della reggenza;
b) manutenzioni di 2° livello comprendono quegli interventi periodici più complessi che possono essere effettuati dal personale tecnico delle zone fari con l'ausilio dell'officina mista di zona e dell'officina della M.T.F.;
c) manutenzioni di 3° livello comprendono quegli interventi periodici e non, i quali per delicatezza o complessità sono affidati all'U.T.F. oppure ad impresa privata specializzata con la quale è stata stipulata apposita convenzione. L'intervento assume in quest'ultimo caso la denominazione di "service".
Art. 49. Manutenzione programmata.
1. Per ogni apparecchiatura, sistemazione e dispositivo in servizio, l'U.T.F. fornisce una specifica normativa che per ciascuno dei tre livelli di manutenzione indichi gli interventi specificandone la periodicità.
2. Sulla base di detta normativa e dei mezzi e risorse disponibili ogni comando di zona fari redige ad ogni fine anno la pianificazione delle manutenzioni per l'anno successivo che sottopone alla approvazione dell'ispettorato.
Art. 50. Officine del servizio fari.
1. Il servizio fari dispone delle officine miste dell'U.T.F. e delle sei zone fari. Esse sono istituite per decreto ministeriale; l'organizzazione delle lavorazioni e gli aspetti tecnico-amministrativi sono disciplinati dal "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'esercito, della marina, e della aeronautica" (R.A.U.) approvato con D.P.R. 5.6.1976 n. 1076 ed in particolare dagli articoli 98, 99, 100 e 101 del libro VII Istruzioni relative al titolo XIII del R.A.U., approvate con decreto del Ministro della difesa di concerto col Ministro del tesoro il 22 dicembre 1977.
2. Gli ordini di lavoro sono emessi dall'ufficiale preposto al servizio delle lavorazioni; i mezzi di lavoro e di materiali di impiego e di consumo sono assunti a carico del consegnatario per debito di vigilanza all'uopo designato.
Art. 51. Officina mista dell'ufficio tecnico fari.
1. I compiti dell'officina mista dell'U.T.F. sono:
a) costruzione e assiemamento di nuovi apparati ed impianti destinati ai segnalamenti marittimi;
b) manutenzione di 3° livello dei materiali tecnici del servizio fari con interventi di riparazione, in officina e fuori sede se necessario;
c) riparazione, trasformazione e modifica degli stessi materiali tecnici;
d) verifica e prove di funzionamento di apparati, impianti e materiali da inviare ai comandi di zona fari.
Art. 52. Officine miste dei comandi zona fari.
1. I compiti delle officine miste di zona sono:
a) riparazioni, verifiche e manutenzioni di 2° livello dei materiali tecnici del servizio fari nell'ambito dell'area di giurisdizione con eventuali interventi fuori sede se necessario;
b) trasformazione e modifica di apparati, meccanismi, impianti in servizio presso le reggenze della zona;
c) assiemamento di nuovi apparati, impianti e relative prove.
Art. 53. Magazzini.
1. La gestione dei materiali è regolata dal libro VII delle "Istruzioni amministrative e contabili relative al titolo XIII del R.A.U." negli articoli dal 48 al 97.
2. Presso l'U.T.F. e le zone fari sono istituiti con decreto ministeriale magazzini affidati a consegnatari anch'essi nominati con decreti del ministro e tenuti alla resa del conto giudiziale: cioè consegnatari per debito di custodia; detti magazzini sono normalmente adibiti a rifornimento dei materiali ad altri magazzini affidati a consegnatari per debito di vigilanza.
3. Presso l'U.T.F. e le zone fari sono istituiti magazzini affidati a consegnatari per debito di vigilanza nominati con provvedimento di ciascun comandante, adibiti alla gestione ed alla distribuzione per l'impiego dei materiali necessari al funzionamento delle officine dei vari servizi ed al funzionamento e manutenzione dei fari e dei segnalamenti marittimi.
4. I movimenti dei materiali tra magazzini e contabilità giudiziale - in particolare tra il magazzino dell'U.T.F. che funge da magazzino centrale e quelli delle sei zone fari - sono disciplinati dagli articoli 51 e 52 del sopranominato libro VII delle istruzioni R.A.U. e devono essere autorizzati di volta in volta dall'ispettorato dei fari che autorizza anche i movimenti dei materiali nell'ambito dei magazzini dipendenti dai comandi di zona diversi.
5. I comandanti di zona fari autorizzano i movimenti di materiali nell'ambito dei magazzini dipendenti.
Capo IX
INFRASTRUTTURE
Art. 54. Competenza degli interventi su infrastrutture e manufatti.
1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede alla costruzione, modifica e manutenzione straordinaria dei manufatti e delle infrastrutture del servizio fari.
2. La marina militare provvede invece all'ordinaria manutenzione ed al minuto mantenimento degli stessi.
3. Il personale delle reggenze provvede alle piccole riparazioni e manutenzioni degli edifici e dei manufatti per la loro conservazione.
Art. 55. Assegnazione dei fondi per l'ordinaria manutenzione ed il minuto mantenimento e procedure per l'esecuzione dei lavori.
1. Entro il mese di settembre di ogni anno l'ispettorato presenta allo stato maggiore della marina un programma, preventivamente concordato tra i pertinenti alti comandi periferici ed i comandi zone fari da essi dipendenti, degli interventi di ordinaria manutenzione da eseguire alle infrastrutture del servizio fari specificando per ciascuno di essi la spesa presunta e la priorità di esecuzione. Sulla base di tali indicazioni lo stato maggiore della marina definisce i lavori che possano trovare copertura finanziaria a fronte delle disponibilità a capitolo ed assegna i relativi fondi agli alti comandi periferici interessati tenendone informato l'ispettorato dei fari.
2. Gli alti comandi periferici riservano alle rispettive zone fari i fondi necessari per minuto mantenimento secondo la ripartizione valutata nel contesto generale delle infrastrutture dipartimentali e sulla base delle proposte che sono avanzate annualmente dalla stessa zona fari per l'area di rispettiva giurisdizione.
3. Le procedure per l'esecuzione dei lavori sono quelle previste dal "Regolamento Lavori del Genio Militare" approvato con R.D. 17 marzo 1932 e dalla "Istruzione per l'uso ed il mantenimento degli immobili militari", approvata con decreto del Ministro della difesa il 28.10.1980.
Art. 56. Norme abrogative - entrata in vigore.
1. E' abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente decreto entra in vigore a partire dal 15° giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegati
(Omissis)
[1] Abrogato dall'art. 2269 del