§ 67.4.15C - Legge 27 aprile 1981, n. 165.
Modifica degli articoli 156, 160, 758 e 760 del codice della navigazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:27/04/1981
Numero:165


Sommario
Art. 1.      Dopo il terzo comma dell'art. 156 del codice della navigazione sono inseriti i seguenti:
Art. 2.      Il terzo comma dell'art. 160 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
Art. 3.      All'art. 758 del codice della navigazione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
Art. 4.      Il terzo comma dell'art. 760 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:


§ 67.4.15C - Legge 27 aprile 1981, n. 165.

Modifica degli articoli 156, 160, 758 e 760 del codice della navigazione.

(G.U. 2 maggio 1981, n. 119)

 

     Art. 1.

     Dopo il terzo comma dell'art. 156 del codice della navigazione sono inseriti i seguenti:

     "In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, il Ministro può concedere l'autorizzazione a dismettere la bandiera anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente alla assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fidejussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione marittima o di quella dei trasporti. La fidejussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonchè degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma.

     Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello dei trasporti, sono stabilite in via generale le modalità in base alle quali può essere presentata la fidejussione di cui al precedente comma".

 

          Art. 2.

     Il terzo comma dell'art. 160 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     "Tuttavia la demolizione può essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro italiano navale o dall'ispettorato compartimentale e all'estero dall'autorità consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalità previste nel quarto e quinto comma dell'art. 156".

 

          Art. 3.

     All'art. 758 del codice della navigazione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, il Ministro può concedere l'autorizzazione per la cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, e al deposito di fidejussione bancaria, a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti. La fidejussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 556 e 1023 nonchè degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma.

     Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite in via generale le modalità in base alle quali può essere presentata la fidejussione di cui al precedente comma".

 

          Art. 4.

     Il terzo comma dell'art. 760 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     "Tuttavia la demolizione può essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro aeronautico italiano e all'estero dall'autorità consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalità previste dal quinto e sesto comma dell'art. 758".