§ 67.4.144 – D.P.R. 27 dicembre 1976, n. 1053.
Modificazioni alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:27/12/1976
Numero:1053


Sommario
Art. 1.      L'ufficio locale marittimo di Arbatax viene elevato a circondario marittimo ed assume la denominazione di ufficio circondariale marittimo di Arbatax
Art. 2.      I limiti territoriali del circondario marittimo di Cagliari, in conseguenza della modificazione di cui all'art. 1, sono variati in conformità alla tabella unita al [...]
Art. 3.      L'ufficio locale marittimo di Gela viene elevato a circondario marittimo ed assume la denominazione di ufficio circondariale marittimo di Gela
Art. 4.      I limiti territoriali del circondario marittimo di Licata, in conseguenza della modificazione di cui all'art. 3, sono variati in conformità alla tabella unita al [...]
Art. 5.      La delegazione di spiaggia di Porto Civitanova del compartimento marittimo di Ancona viene elevata ad ufficio locale marittimo
Art. 6.      Nell'ambito del compartimento marittimo di Gallipoli è istituita la delegazione di spiaggia di 2ª classe di Torre S. Giovanni d'Ugento
Art. 7.      Le delegazioni di spiaggia di Scaletta Zanclea e di Nizza Sicilia del compartimento marittimo di Messina sono soppresse
Art. 8.      Nell'ambito del compartimento marittimo di Messina è istituita la delegazione di spiaggia di 3ª classe di Alì Terme
Art. 9.      Nell'ambito del compartimento marittimo di Rimini è istituita la delegazione di spiaggia di 1ª classe di Misano Adriatico
Art. 10.      Le delegazioni di spiaggia di Sturla, del compartimento marittimo di Genova, di Scario e di Agnone Cilento, del compartimento marittimo di Salerno, di Caronia Marina e [...]
Art. 11.      Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 67.4.144 – D.P.R. 27 dicembre 1976, n. 1053.

Modificazioni alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile.

(G.U. 20 aprile 1977, n. 106).

 

     Art. 1.

     L'ufficio locale marittimo di Arbatax viene elevato a circondario marittimo ed assume la denominazione di ufficio circondariale marittimo di Arbatax.

 

          Art. 2.

     I limiti territoriali del circondario marittimo di Cagliari, in conseguenza della modificazione di cui all'art. 1, sono variati in conformità alla tabella unita al presente decreto, firmata dai Ministri per la marina mercantile, per la grazia e giustizia, per la difesa e per il tesoro.

 

          Art. 3.

     L'ufficio locale marittimo di Gela viene elevato a circondario marittimo ed assume la denominazione di ufficio circondariale marittimo di Gela.

 

          Art. 4.

     I limiti territoriali del circondario marittimo di Licata, in conseguenza della modificazione di cui all'art. 3, sono variati in conformità alla tabella unita al presente decreto, firmata dai Ministri per la marina mercantile, per la grazia e giustizia, per la difesa e per il tesoro.

 

          Art. 5.

     La delegazione di spiaggia di Porto Civitanova del compartimento marittimo di Ancona viene elevata ad ufficio locale marittimo.

 

          Art. 6.

     Nell'ambito del compartimento marittimo di Gallipoli è istituita la delegazione di spiaggia di 2ª classe di Torre S. Giovanni d'Ugento.

 

          Art. 7.

     Le delegazioni di spiaggia di Scaletta Zanclea e di Nizza Sicilia del compartimento marittimo di Messina sono soppresse.

 

          Art. 8.

     Nell'ambito del compartimento marittimo di Messina è istituita la delegazione di spiaggia di 3ª classe di Alì Terme.

 

          Art. 9.

     Nell'ambito del compartimento marittimo di Rimini è istituita la delegazione di spiaggia di 1ª classe di Misano Adriatico.

 

          Art. 10.

     Le delegazioni di spiaggia di Sturla, del compartimento marittimo di Genova, di Scario e di Agnone Cilento, del compartimento marittimo di Salerno, di Caronia Marina e di Rinella, del compartimento marittimo di Messina, di Viserba, del compartimento marittimo di Rimini, sono soppresse.

 

          Art. 11.

     Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegati

(Omissis)