§ 67.4.100 – L. 28 ottobre 1962, n. 1604.
Estensione della legge 9 gennaio 1962, n. 2, alla demolizione delle navi in legno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:28/10/1962
Numero:1604


Sommario
Art. unico.      Le disposizioni della legge 9 gennaio 1962, n. 2, sono estese ai proprietari di navi mercantili a scafo in legno da carico secco e liquido nonchè da passeggeri e miste, [...]


§ 67.4.100 – L. 28 ottobre 1962, n. 1604.

Estensione della legge 9 gennaio 1962, n. 2, alla demolizione delle navi in legno.

(G.U. 29 novembre 1962, n. 304).

 

     Art. unico.

     Le disposizioni della legge 9 gennaio 1962, n. 2, sono estese ai proprietari di navi mercantili a scafo in legno da carico secco e liquido nonchè da passeggeri e miste, iscritte alla data del 1° gennaio 1959 nelle matricole e nei registri di cui all'art. 146 del Codice della navigazione e costruite in data anteriore al 1946, che procedano alla demolizione di tali navi ed alla costruzione di nuove unità a scafo metallico.

     Le disposizioni della legge citata al comma precedente non si applicano a coloro che abbiano acquistato navi in legno dopo la data del 1° gennaio 1962.