§ 67.4.83 – L. 24 marzo 1958, n. 359.
Modifiche alla legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:24/03/1958
Numero:359


Sommario
Art. 1.      La limitazione prevista dal primo comma dell'art. 6 della legge 17 luglio 1954, n. 522, non si applica qualora le riparazioni, modificazioni o trasformazioni delle navi [...]
Art. 2.      Per l'installazione di nuovi apparati motori completi di costruzione nazionale su navi mercantili con scafo in legno di nuova costruzione destinate alla navigazione [...]


§ 67.4.83 – L. 24 marzo 1958, n. 359.

Modifiche alla legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

(G.U. 21 aprile 1958, n. 96).

 

     Art. 1.

     La limitazione prevista dal primo comma dell'art. 6 della legge 17 luglio 1954, n. 522, non si applica qualora le riparazioni, modificazioni o trasformazioni delle navi siano state eseguite entro il 13 agosto 1957.

     Per i lavori di cui al comma precedente, iniziati nel periodo di tempo compreso fra il 14 agosto 1956 e il 13 agosto 1957, le relative domande di ammissione ai benefici debbono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ove gli stessi lavori siano stati ultimati, il termine di sei mesi per la presentazione dei documenti di liquidazione dei contributi di cui alla lettera c) dell'art. 18 della soprarichiamata legge n. 522, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     Per l'installazione di nuovi apparati motori completi di costruzione nazionale su navi mercantili con scafo in legno di nuova costruzione destinate alla navigazione marittima si applicano le disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 17 luglio 1954, n. 522.