Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 09/10/1957 |
Numero: | 975 |
Sommario |
Art. unico. Il personale amministrativo e di Stato maggiore navigante iscritto alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le norme del regio [...] |
§ 67.4.82 – L. 9 ottobre 1957, n. 975.
Norme sulla previdenza marinara.
(G.U. 29 ottobre 1957, n. 268).
Il personale amministrativo e di Stato maggiore navigante iscritto alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le norme del regio
La facoltà di cui sopra, dovrà essere fatta valere in costanza del rapporto di lavoro, potrà altresì essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge da coloro che alla predetta data abbiano già risolto il rapporto d'impiego o dai loro superstiti.
Gli effetti previdenziali dei riconoscimenti di servizio, avranno decorrenza dal primo del mese successivo a quello di presentazione della domanda; la decorrenza predetta si applica anche alle domande pervenute alla Cassa nazionale per la previdenza marinara anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
La somma da versare per il riscatto sarà ragguagliata alla riserva matematica relativa ai periodi da riconoscere calcolata sulla retribuzione massima prevista dall'art. 5 del
L'ammissione al riconoscimento di cui al primo comma del presente articolo comporta l'integrale trasferimento alla Gestione speciale dei contributi eventualmente versati, limitatamente al periodo di servizio riconosciuto, nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.