§ 67.4.63 – L. 5 gennaio 1953, n. 24.
Riorganizzazione dei servizi relativi alle opere marittime.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:05/01/1953
Numero:24


Sommario
Art. 1.      Il disimpegno di tutta l'attività relativa alle opere marittime, finora di competenza degli ordinari uffici del Genio civile e delle sezioni autonome per il Servizio [...]
Art. 2.      A modifica delle vigenti disposizioni la competenza in materia di opere marittime spetta all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici
Art. 3.      Le attribuzioni degli ispettori generali del Genio civile, di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive integrazioni, sono deferite, per la parte delle opere [...]
Art. 4.      Entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, in relazione all'entità dei lavori e alla loro più sollecita esecuzione, potranno essere apportate [...]
Art. 5.      Il nuovo ordinamento dei servizi per le opere marittime entrerà in vigore con l'inizio dell'anno finanziario successivo alla pubblicazione della presente legge


§ 67.4.63 – L. 5 gennaio 1953, n. 24. [1]

Riorganizzazione dei servizi relativi alle opere marittime.

(G.U. 29 gennaio 1953, n. 23).

 

     Art. 1.

     Il disimpegno di tutta l'attività relativa alle opere marittime, finora di competenza degli ordinari uffici del Genio civile e delle sezioni autonome per il Servizio escavazione porti marittimi, è trasferito alla competenza degli uffici del Genio civile per le opere marittime aventi le sedi e la circoscrizione di cui alla tabella annessa alla presente legge, vistata dal Ministro per i lavori pubblici.

     Le sezioni autonome del Genio civile per il Servizio escavazione dei porti marittimi di Livorno, Napoli, Bari, Venezia, istituito con l'art. 3 del regio decreto 5 luglio 1934, sono soppresse.

     Rimangono immutate le competenze e l'organizzazione del Servizio per l'escavazione dei porti marittimi di cui al regio decreto 5 luglio 1934, e ai regi decreti-legge 17 gennaio 1935, n. 105 e 28 giugno 1937, n. 943.

 

          Art. 2.

     A modifica delle vigenti disposizioni la competenza in materia di opere marittime spetta all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

     Rimane ferma la competenza del Magistrato alle acque di Venezia nella materia di polizia lagunare, di cui al regio decreto 18 giugno 1936, n. 1853.

     Le attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici afferenti al demanio marittimo ed alle sue pertinenze indicate negli articoli 28 e 29 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonché a tutte le costruzioni comunque insistenti sul demanio o sulle pertinenze stesse, sono esercitate dall'Amministrazione centrale e dagli Uffici del genio civile per le Opere marittime [2].

 

          Art. 3.

     Le attribuzioni degli ispettori generali del Genio civile, di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive integrazioni, sono deferite, per la parte delle opere marittime, con decreto dei Ministro per i lavori pubblici, ad uno o più ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

     Gli ispettori generali del Genio civile esprimono parere per la parte delle opere marittime:

     1) sui progetti esecutivi, di importo compreso fra 200.000 ECU e 500.000 ECU, di opere da eseguire dallo Stato sia a totale suo carico, sia col suo concorso, e dagli enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato [3] ;

     2) sui progetti esecutivi, di importo compreso fra 200.000 ECU e 500.000 ECU, di opere pubbliche da eseguire a cura degli enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo [4];

     3) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero di penalità contrattuali quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente lire 15 milioni [5].

 

          Art. 4.

     Entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, in relazione all'entità dei lavori e alla loro più sollecita esecuzione, potranno essere apportate modifiche alla competenza territoriale e alle sedi degli uffici del Genio civile per le opere marittime di cui al precedente art. 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio del Ministri.

 

          Art. 5.

     Il nuovo ordinamento dei servizi per le opere marittime entrerà in vigore con l'inizio dell'anno finanziario successivo alla pubblicazione della presente legge.

     La gestione amministrativa e contabile degli appalti e forniture eseguiti nei limiti delle autorizzazioni disposte ed impegni assunti con provvedimenti di data anteriore a tale passaggio rimane nella competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche.

 

 

Tabella degli uffici del Genio civile per le opere marittime

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma aggiunto dall'art. unico della L. 19 luglio 1959, n. 551.

[3] Numero così modificato dall'art. 14 della L. 17 maggio 1999, n. 144, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella G.U.

[4] Numero così modificato dall'art. 14 della L. 17 maggio 1999, n. 144, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella G.U.

[5] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 19 ottobre 1965, n. 1205.