§ 67.4.50 – L. 15 dicembre 1949, n. 945.
Modificazioni alla legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:15/12/1949
Numero:945


Sommario
Art. 1.      Coloro che, ammessi ai benefici accordati dalla legge 8 marzo 1949, n. 75, siano incorsi nella decadenza prevista dal 1° comma dell'art. 13 per la mancata presentazione [...]
Art. 2.      Per le costruzioni previste dall'art. 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, i termini di cui al 1° comma dell'art. 13 della stessa legge sono portati da 6 mesi e da 3 mesi [...]
Art. 3.      Le costruzioni già ammesse ai benefici della legge 8 marzo 1949, n. 75, e che usufruiscono della rimessione in termini di cui all'art. 1 della presente legge, [...]
Art. 4.      Il triennio stabilito per le nuove costruzioni dall'art. 1 della legge 8 marzo 1949, n. 75, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 67.4.50 – L. 15 dicembre 1949, n. 945.

Modificazioni alla legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

(G.U. 30 dicembre 1949, n. 300).

 

     Art. 1.

     Coloro che, ammessi ai benefici accordati dalla legge 8 marzo 1949, n. 75, siano incorsi nella decadenza prevista dal 1° comma dell'art. 13 per la mancata presentazione della copia autentica del contratto di commessa regolarmente registrato, possono proporre, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una istanza motivata al Ministro per la marina mercantile per la rimessione in termini.

     Il Ministro, qualora ritenga giustificata l'istanza, sentito il parere del Comitato di cui all'art. 3 della detta legge integrato a tale scopo da due rappresentanti dei datori di lavoro e da due rappresentanti dei prestatori di opera nominati dal Ministro stesso, assegna ai committenti un nuovo termine entro cui il contratto, ove non sia stato nel frattempo presentato, dovrà essere prodotto, ed un termine entro cui la costruzione dovrà essere iniziata.

     I nuovi termini non possono essere superiori rispettivamente a mesi 3 e a mesi 6 a decorrere dalla data del provvedimento ministeriale.

 

          Art. 2.

     Per le costruzioni previste dall'art. 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, i termini di cui al 1° comma dell'art. 13 della stessa legge sono portati da 6 mesi e da 3 mesi rispettivamente a 9 mesi e a 6 mesi.

 

          Art. 3.

     Le costruzioni già ammesse ai benefici della legge 8 marzo 1949, n. 75, e che usufruiscono della rimessione in termini di cui all'art. 1 della presente legge, conserveranno tali benefici anche se siano state iniziate prima del provvedimento di rimessione.

 

          Art. 4.

     Il triennio stabilito per le nuove costruzioni dall'art. 1 della legge 8 marzo 1949, n. 75, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.