Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 27/04/1948 |
Numero: | 614 |
Sommario |
Art. 1. Il Comando generale delle capitanerie di porto assume la denominazione di Ispettorato generale delle capitanerie di porto |
Art. 2. L'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto è preposto all'Ispettorato generale [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
§ 67.4.45 – D.Lgs. 27 aprile 1948, n. 614. [1]
Ricostituzione dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto.
(G.U. 8 giugno 1948, n. 131).
Il Comando generale delle capitanerie di porto assume la denominazione di Ispettorato generale delle capitanerie di porto.
L'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto è preposto all'Ispettorato generale indicato nell'articolo precedente.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
[1] Abrogato dall'art. 2268 del