§ 67.4.43 – D.Lgs. 5 gennaio 1948, n. 268.
Istituzione di un punto franco nel porto di Venezia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:05/01/1948
Numero:268


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Nella prima attuazione del porto franco, potranno beneficiare di tale regime soltanto quelle aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1, che saranno state già [...]
Art. 3.      Le aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1 e costituite in punto franco sono considerate fuori della linea doganale a norma dell'art. 1 della legge doganale [...]
Art. 4.      Il carattere extra doganale delle aree costituite in punto franco ai sensi del precedente art. 3 non si estende all'uso ed al consumo
Art. 5.      Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai venditori ambulanti e la vendita al minuto
Art. 6.      L'esonero dai vincoli doganali consentiti dal regime di punto franco non si applica
Art. 7.      Per le navi che approdano nel punto franco e che ne partono saranno applicate le disposizioni del capo II della legge doganale concernente i manifesti. Tuttavia [...]
Art. 8.      Nulla è innovato alle disposizioni dei Codici della navigazione e delle altre leggi e regolamenti, relativi all'uso delle aree pertinenti al Demanio pubblico marittimo [...]
Art. 9.      L'amministrazione e la gestione del punto franco è affidata al Provveditorato del porto di Venezia
Art. 10.      Il personale dell'Amministrazione finanziaria ha facoltà di entrare in tutti i magazzini nessuno escluso e negli altri esercizi esistenti nel punto franco, allo scopo di [...]
Art. 11.      In quanto non contrastino col regime di punto franco, sono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti [...]
Art. 12.      E' unito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti dovuti chiunque consumi od usi nelle aree costituite in punto franco le merci di [...]
Art. 13.      E' punito con un'ammenda pari ai diritti dovuti, fino ad un massimo di tre volte i diritti medesimi, chiunque detenga o depositi fuori degli appositi magazzini, ritenuti [...]
Art. 14.      Le norme di coordinamento e quelle speciali intese ad assicurare la tutela degli interessi fiscali e valutari saranno dettate da apposito regolamento, che sarà approvato [...]


§ 67.4.43 – D.Lgs. 5 gennaio 1948, n. 268. [1]

Istituzione di un punto franco nel porto di Venezia.

(G.U. 17 aprile 1948, n. 91).

 

     Art. 1. [2]

     E' istituito nel porto di Venezia un punto franco delimitato: dal settore portuale di San Basilio, comprendente l'area che va dalla testata del Magazzino n. 1 sulla banchina di San Basilio (confinante con la città attraverso il canale omonimo) da un lato corrente, dal lato mare, lungo la ben delimitata zona portuale esistente, arriva sino al Canale di Scomenzera, e precisamente alla strozzatura della zona portuale esistente dopo il Magazzino n. 20, comprendendo quindi, oltre alla banchina di San Basilio, la banchina dell'ex deposito franco, la banchina del cotonificio veneziano, la banchina dei Magazzini generali, la banchina di Santa Marta ed il primo tratto della banchina del Canale Scomenzera, fino alla strozzatura sopra citata. La linea prosegue, dal lato della città, lungo il muro di cinta della zona portuale dei Magazzini generali, che si congiunge con quello del cotonificio che ne viene circondato fino al fabbricato del cotonificio stesso prospiciente la Fondamenta delle Terese ed il Canale di San Nicolò; continua lungo la facciata del citato fabbricato fino all'incontro del muro di cinta allineato con lo sbarramento del Canale di San Nicolò; prosegue lungo il fabbricato del frigorifero e il muro di cinta sul Canale di San Nicolò fino a Calle Raspina; corre lungo il muro di recintazione delle zone portuali dell'ex deposito franco di San Basilio e finisce al canale omonimo.

 

          Art. 2.

     Nella prima attuazione del porto franco, potranno beneficiare di tale regime soltanto quelle aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1, che saranno state già attrezzate per il traffico.

     La data di entrata in vigore del regime di punto franco nelle aree anzidette, sarà stabilita con proprio decreto dal Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per i lavori pubblici, per la marina mercantile, per l'industria ed il commercio, per i trasporti, e per il commercio con l'estero, appena eseguite le opere di recinzione e le altre opere occorrenti per i servizi doganali e di vigilanza.

     Con successivi decreti dello stesso Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati, il regime di punto franco potrà essere esteso alle aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1 a misura che queste saranno riconosciute idonee ed attrezzate per tale scopo.

 

          Art. 3.

     Le aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1 e costituite in punto franco sono considerate fuori della linea doganale a norma dell'art. 1 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

     Nelle aree stesse, salvo le limitazioni e le eccezioni di cui agli articoli seguenti, si potranno compiere, in completa libertà da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione.

     Le merci estere, introdotte in dette aree, si considerano fuori del territorio doganale, e, se provengono dall'interno di esso, si considerano definitivamente uscite dallo Stato.

     Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nelle aree medesime si considerano, agli effetti doganali, definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere, salvo che non siasi provveduto a mantenere la nazionalità nei casi e nei modi che saranno indicati dal regolamento previsto dal successivo art. 14.

 

          Art. 4.

     Il carattere extra doganale delle aree costituite in punto franco ai sensi del precedente art. 3 non si estende all'uso ed al consumo;

     a) delle merci estere, compresi i commestibili e le bevande;

     b) dei materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;

     c) dei materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;

     d) degli arredamenti di uffici e di abitazioni.

     Le merci, i generi ed i materiali di cui al comma precedente debbono essere nazionali o nazionalizzati. Le prescrizioni da osservarsi perchè sia riconosciuta e mantenuta tale condizione, anche agli effetti della eventuale reintroduzione in franchigia nel territorio doganale, saranno stabilite dal regolamento, previsto dal successivo art. 14.

 

          Art. 5.

     Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai venditori ambulanti e la vendita al minuto.

     La concessione di spacci viveri e di bevande, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, e la concessione di esercizi di vendita per provviste di bordo, saranno disciplinate da prescrizioni atte ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo.

 

          Art. 6.

     L'esonero dai vincoli doganali consentiti dal regime di punto franco non si applica:

     1) ai generi di monopolio;

     2) alla saccarina ed ai prodotti saccarinati;

     3) alle armi portatili ed alle loro parti;

     4) agli articoli da oreficeria ed agli oggetti preziosi;

     5) ai bastoni ed agli ombrelli;

     6) agli oggetti di qualsiasi natura ridotti ad indumenti personali, nonchè ai lavori di pellicceria;

     7) agli alcaloidi e loro sali, compresi gli stupefacenti; ai prodotti medicinali sintetici ed alle specialità medicinali;

     8) agli articoli tascabili ed alle merci che si prestino ad essere facilmente occultate.

     Le merci ed i prodotti sopraindicati devono essere immessi in appositi magazzini, riconosciuti idonei per la sicura custodia e sottoposti alla vigilanza della competente dogana, nei modi prescritti dagli articoli 72 e 75 della legge doganale.

     Nel regolamento di cui all'art. 14 saranno indicate le norme da osservarsi per il deposito delle merci di cui al primo comma e la loro eventuale manipolazione.

 

          Art. 7.

     Per le navi che approdano nel punto franco e che ne partono saranno applicate le disposizioni del capo II della legge doganale concernente i manifesti. Tuttavia l'obbligo di rendere conto delle merci manifestate si considera adempiuto da parte del capitano, quando venga dimostrato l'avvenuto sbarco o trasbordo nel recinto del punto franco delle merci che dal manifesto di arrivo non risultino destinate a rimanere a bordo.

     Agli effetti delle stesse disposizioni, le navi provenienti dal punto franco di Venezia sono considerate presso gli altri porti dello Stato come provenienti direttamente dall'estero.

 

          Art. 8.

     Nulla è innovato alle disposizioni dei Codici della navigazione e delle altre leggi e regolamenti, relativi all'uso delle aree pertinenti al Demanio pubblico marittimo ed all'esercizio della polizia marittima.

 

          Art. 9.

     L'amministrazione e la gestione del punto franco è affidata al Provveditorato del porto di Venezia.

     Tale ente è tenuto:

     a) a costruire e mantenere in buono stato la cinta doganale e ad eseguire tutte le opere che fossero richieste dall'Amministrazione finanziaria per il sicuro esercizio della vigilanza;

     b) a fornire gratuitamente i locali necessari per gli uffici doganali e per il personale di vigilanza ed a provvedere alla ordinaria manutenzione di essi.

 

          Art. 10.

     Il personale dell'Amministrazione finanziaria ha facoltà di entrare in tutti i magazzini nessuno escluso e negli altri esercizi esistenti nel punto franco, allo scopo di eseguire accertamenti sulle merci depositate, ispezionare i libri e gli altri registri di affari.

 

          Art. 11.

     In quanto non contrastino col regime di punto franco, sono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti le sanzioni di carattere penale.

     Restano ferme, salvo che in esse non sia fatta espressa deroga per i punti franchi, le altre leggi dello Stato riferentisi ad attività che nel punto franco possono essere svolte.

 

          Art. 12.

     E' unito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti dovuti chiunque consumi od usi nelle aree costituite in punto franco le merci di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

     E' punito con la stessa pena chiunque immette merci estere nei magazzini destinati al deposito di merci nazionali.

 

          Art. 13.

     E' punito con un'ammenda pari ai diritti dovuti, fino ad un massimo di tre volte i diritti medesimi, chiunque detenga o depositi fuori degli appositi magazzini, ritenuti idonei per la sicura custodia, le merci di cui al precedente art. 6.

 

          Art. 14.

     Le norme di coordinamento e quelle speciali intese ad assicurare la tutela degli interessi fiscali e valutari saranno dettate da apposito regolamento, che sarà approvato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con gli altri Ministri interessati.

     Con lo stesso regolamento saranno stabilite le condizioni alle quali potrà essere riconosciuta l'origine delle merci da estrarre dal punto franco, quando ciò sia richiesto per la concessione di particolari agevolezze, le facoltà che alla Amministrazione finanziaria restano riservate nell'ambito del punto franco, anche rispetto alle persone che possono essere temporaneamente o permanentemente escluse; le norme intese a disciplinare l'ordine interno e il movimento dei varchi; le incombenze spettanti al Provveditorato al porto di Venezia, ai fini del regolare svolgimento dei servizi doganali e di vigilanza.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561.

[2] Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 12 febbraio 1955, n. 41.