§ 67.4.27 – D.Lgs.Lgt. 26 aprile 1945, n. 334.
Disposizioni integrative della legge 7 aprile 1941, n. 266, per il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili catturate dal [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:26/04/1945
Numero:334


Sommario
Art. 1.      Le norme contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266, si applicano, con le decorrenze stabilite dalla legge stessa, oltre che alle categorie dei marittimi indicati [...]
Art. 2.      Quando l'armatore, perchè catturato o internato, non sia nella possibilità di provvedere agli adempimenti prescritti dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, e dal presente [...]
Art. 3.      Ai marittimi colpiti da infortunio o da malattia prima del 10 giugno 1940, i quali, in conseguenza della guerra, non abbiano potuto far ritorno in patria, spetta dalla [...]
Art. 4.      Sentita la Commissione di cui all'art. 18 del presente decreto, sono rimborsabili dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara e imputate alla mutualità stabilita [...]
Art. 5.      Ai marittimi cui si applicano la legge 7 aprile 1941, n. 266, ed il presente decreto, è dovuto dagli armatori interessati un premio straordinario nella misura stabilita [...]
Art. 6.      Il trattamento economico di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 20 marzo 1941, n. 123, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1941, n. 985, si applica [...]
Art. 7.      Ai marittimi sbarcati dalle navi rifugiate in porti neutrali in conseguenza della vendita delle stesse, ove non risulti che abbiano trovato lavoro a carattere [...]
Art. 8.      Il Ministro per la marina ha facoltà di disporre che ai marittimi imbarcati su navi ferme in porti esteri nelle condizioni previste dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, [...]
Art. 9.      I marittimi sbarcati in conseguenza di naufragio, cattura, sequestro, vendita o perdita delle navi di cui alla legge 7 aprile 1941, n. 266, e al presente decreto, [...]
Art. 10.      L'onere sostenuto dagli armatori per le navi di cui alla legge 7 aprile 1941, n. 266, al regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, ed al presente decreto, per contributi [...]
Art. 11.      A decorrere dal 1° novembre 1942 gli assegni di cui all'art. 10 della legge 7 aprile 1941, n. 266, sono corrisposti dall'armatore nella misura stabilita dal contratto [...]
Art. 12.      Il terzo e quarto comma dell'art. 7 della legge 7 aprile 1941, n. 266, sono abrogati e sostituiti dai seguenti
Art. 13.      Alle prestazioni stabilite dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, e dal presente decreto, nei riguardi dei marittimi catturati facenti parte di equipaggi di navi battenti [...]
Art. 14.      Nei riguardi dei marittimi considerati dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, dal regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e dal presente decreto, internati in campi di [...]
Art. 15.      Nel caso di morte, intervenuta all'estero, di marittimi considerati dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, dal regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e dal presente [...]
Art. 16.      La Cassa nazionale per la previdenza marinara è autorizzata ad effettuare il rimborso dell'ammontare erogato dagli armatori e da imputarsi alla mutualità a norma della [...]
Art. 17.      Gli armatori delle navi, agli equipaggi delle quali sono applicati la legge 7 aprile 1941, n. 266, il regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e il presente decreto, [...]
Art. 18.      La Commissione di cui all'art. 12 della legge 7 aprile 1941, n. 266, è integrata con un rappresentante del Ministero del tesoro, con un rappresentante del Ministero [...]
Art. 19.      Con decreto luogotenenziale, a termini dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e dell'art. 5 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, [...]


§ 67.4.27 – D.Lgs.Lgt. 26 aprile 1945, n. 334. [1]

Disposizioni integrative della legge 7 aprile 1941, n. 266, per il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri in conseguenza della guerra.

(G.U. 5 luglio 1945, n. 80).

 

     Art. 1.

     Le norme contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266, si applicano, con le decorrenze stabilite dalla legge stessa, oltre che alle categorie dei marittimi indicati nell'art. 1 della legge anche:

     a) ai marittimi sbarcati in conseguenza della guerra da navi battenti bandiera neutrale e imbarcati su navi italiane rifugiate in porti esteri;

     b) ai marittimi provenienti da navi italiane naufragate prima del 10 giugno 1940 e imbarcati su navi italiane rifugiate in porti esteri, o internati o catturati.

     Al personale predetto, quando è trasbordato su nave italiana, spetta il trattamento che in base alla legge 7 aprile 1941, n. 266, viene corrisposto al personale di grado o qualifica corrispondente imbarcato sulla nave stessa; le competenze sono corrisposte a cura dell'armatore di questa.

     L'armatore è tenuto inoltre a provvedere all'assicurazione del personale suddetto contro gli infortuni e le malattie e la spesa relativa è imputata alla mutualità a norma delle disposizioni contenute nel successivo art. 9.

     Il Ministro per la marina d'intesa con quello per il tesoro può ammettere al trattamento di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1941, n. 266, singoli marittimi che si trovino in situazioni similari a quelle considerate dalla legge predetta e dal presente decreto.

 

          Art. 2.

     Quando l'armatore, perchè catturato o internato, non sia nella possibilità di provvedere agli adempimenti prescritti dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, e dal presente decreto, agli adempimenti stessi provvede direttamente la Cassa nazionale per la previdenza marinara.

 

          Art. 3.

     Ai marittimi colpiti da infortunio o da malattia prima del 10 giugno 1940, i quali, in conseguenza della guerra, non abbiano potuto far ritorno in patria, spetta dalla data della loro guarigione e fino all'inizio del viaggio di rimpatrio, il trattamento previsto dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, e l'onere relativo sostenuto dalle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie è imputato alla mutualità prevista dall'art. 9 della stessa legge.

 

          Art. 4.

     Sentita la Commissione di cui all'art. 18 del presente decreto, sono rimborsabili dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara e imputate alla mutualità stabilita dall'art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 266:

     a) le spese già autorizzate dal Ministero delle comunicazioni e quelle autorizzate dal Ministero della marina per la fornitura di vestiario ai marittimi cui si applicano la legge predetta ed il presente decreto o sostenute dall'armatore per la corresponsione delle indennità per perdita di corredo e di strumenti professionali nella misura prevista dai contratti collettivi per l'arruolamento, in vigore al momento della perdita e nei limiti dei contratti stessi;

     b) le spese relative all'impianto e all'esercizio di campeggi climatici per gli equipaggi di navi bloccate in porti coloniali o neutrali, nonchè le relative spese di trasferimento degli arruolati;

     c) le spese di mantenimento per i marittimi ai quali è stato imposto lo sbarco dalle autorità locali o le eventuali integrazioni quando il mantenimento è a carico dello Stato nel quale si trovano i marittimi;

     d) le spese per l'eventuale integrazione di vitto a favore di marittimi che hanno subìto condanne all'estero per atti o fatti intesi per ragioni belliche ad impedire la utilizzazione della nave sulla quale erano imbarcati.

 

          Art. 5.

     Ai marittimi cui si applicano la legge 7 aprile 1941, n. 266, ed il presente decreto, è dovuto dagli armatori interessati un premio straordinario nella misura stabilita dal contratto collettivo 18 luglio 1941, e, per il personale imbarcato sulle navi delle società esercenti servizi di preminente interesse nazionale, dal decreto del Ministro per le comunicazioni 20 agosto 1941.

     Detto premio è versato ai marittimi e alle loro famiglie nella misura stabilita dagli articoli 6 e 7 della legge 7 aprile 1941, n. 266, e dall'art. 12 del presente decreto.

     L'onere relativo è imputato alla mutualità stabilita dall'art. 9 della legge predetta, ed è rimborsato agli armatori dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, con le modalità di cui al successivo art. 16.

 

          Art. 6.

     Il trattamento economico di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 20 marzo 1941, n. 123, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1941, n. 985, si applica anche ai comandanti, agli ufficiali ed ai marconisti della marina mercantile che per effetto dello stato di guerra sono stati assegnati a campi di concentramento o a luoghi di confino o hanno subito condanne per atti o fatti intesi per ragioni belliche a impedire la utilizzazione della nave, già imbarcati su navi battenti bandiera italiana, oggetto della legge 7 aprile 1941, n. 266, del regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e del presente decreto.

     Il trattamento economico stabilito dal presente articolo si applica per tutto il tempo intercorrente dalla data dell'internamento o del confino o dell'arresto, sino alla fine di due mesi successivi alla loro cessazione e sostituisce, per il personale di cui al comma precedente, quello spettante ad esso e alle famiglie a termini della legge 7 aprile 1941, n. 266.

     Ove, per il periodo dal 10 giugno 1940 al 14 maggio 1941, il personale di cui al 1° comma del presente articolo, per effetto dell'applicazione del regio decreto-legge 20 marzo 1941, n. 123, avesse diritto a percepire un ammontare complessivo di competenze inferiore a quello spettante dal 10 giugno 1940 al 30 settembre 1940, in base al contratto di arruolamento o al regolamento organico, e dal 1° ottobre 1940 al 14 maggio 1941 in base alla legge 7 aprile 1941, n. 266, l'eventuale eccedenza è corrisposta a carico dell'armatore, e per il periodo dal 1° ottobre 1940 al 14 maggio 1941 è posta a carico della mutualità.

     Per la corresponsione del trattamento di cui ai commi precedenti, si applicano le norme contenute negli articoli 6 e 7 della legge 7 aprile 1941, n. 266, e relativo regolamento e nell'art. 12 del presente decreto.

 

          Art. 7.

     Ai marittimi sbarcati dalle navi rifugiate in porti neutrali in conseguenza della vendita delle stesse, ove non risulti che abbiano trovato lavoro a carattere continuativo, è mantenuto il trattamento previsto dalla legge 7 aprile 1941, n. 266.

     Se nei confronti di detti marittimi non sia possibile la rimessa della quota ad essi spettante, le somme dovute sono accantonate nei conti individuali aperti presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara.

     Nel caso in cui da parte del Governo o degli Stati o Enti che hanno acquistato o comunque utilizzato le navi, vengano corrisposti ai marittimi sbarcati assegni per salario o altro titolo, la liquidazione ai marittimi del conto individuale sarà effettuata previo conguaglio tra le somme riscosse e quelle spettanti a norma della legge 7 aprile 1941, n. 266.

     Ove risulti che i marittimi di cui al primo comma del presente articolo abbiano trovato lavoro, sarà mantenuto loro il trattamento previsto dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, ma limitatamente alle percentuali da corrispondere alle famiglie ai sensi dell'art. 12 del presente decreto. Le somme residuali saranno accantonate nei conti individuali e al termine della guerra sarà effettuato il conguaglio con i salari percepiti in dipendenza del lavoro al quale sono stati adibiti.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei riguardi di coloro che hanno beneficiato del trattamento della legge 7 aprile 1941, n. 266, in base al regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80.

     Con decreto luogotenenziale da emanarsi a norma dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e dell'art. 5 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, saranno stabiliti i criteri per l'effettuazione dei predetti conguagli.

 

          Art. 8.

     Il Ministro per la marina ha facoltà di disporre che ai marittimi imbarcati su navi ferme in porti esteri nelle condizioni previste dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, siano corrisposti eventuali compensi di lavoro straordinario per servizi inerenti alla nave compiuti dietro ordine delle autorità consolari italiane.

     L'onere è imputato, sentita la Commissione di cui all'art. 18 del presento decreto, alla mutualità prevista dall'art. 9 della legge predetta.

 

          Art. 9.

     I marittimi sbarcati in conseguenza di naufragio, cattura, sequestro, vendita o perdita delle navi di cui alla legge 7 aprile 1941, n. 266, e al presente decreto, continuano ad essere coperti dalle assicurazioni contro gli infortuni, anche se determinati da fatto di guerra, o contro le malattie, anche se, avendo trovato lavoro nei paesi in cui si trovano, fossero coperti per tali assicurazioni.

     L'onere sostenuto dagli armatori per l'assicurazione contro gli infortuni, anche se determinati da fatto di guerra, e contro le malattie, per i marittimi sbarcati in conseguenza di naufragio, cattura, sequestro, vendita o perdita delle navi di cui alla legge 7 aprile 1941, n. 266, ed al presente decreto, nonchè quello sopportato in esecuzione della disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 4 della sopraindicata legge, sono imputati alla mutualità a decorrere dal 1° ottobre 1940.

     Gli indennizzi eventualmente spettanti ai marittimi infortunati o loro aventi causa, in base alle norme dello Stato nel quale è avvenuto l'infortunio, sono devoluti alla mutualità, fino alla concorrenza di quanto spettante ai marittimi stessi in base alle leggi italiane.

     Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche ai marittimi appartenenti agli equipaggi delle navi di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e che siano stati internati.

 

          Art. 10.

     L'onere sostenuto dagli armatori per le navi di cui alla legge 7 aprile 1941, n. 266, al regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, ed al presente decreto, per contributi per la previdenza marinara, per le assicurazioni sociali obbligatorie e per il personale richiamato alle armi, derivante dalla applicazione di norme legislative, è imputato alla mutualità a decorrere dal 1° ottobre 1940.

 

          Art. 11.

     A decorrere dal 1° novembre 1942 gli assegni di cui all'art. 10 della legge 7 aprile 1941, n. 266, sono corrisposti dall'armatore nella misura stabilita dal contratto interconfederale 13 giugno 1941 per il loro intero ammontare alla persona delegata dal marittimo.

     La delega è valida solo nel caso in cui sia rilasciata dall'avente diritto a favore di persona compresa fra i beneficiari degli assegni o fra coloro che hanno cura dei beneficiari stessi.

     In difetto di delega esplicita dei titolari degli assegni, i diritti su di essi possono essere esercitati, in ordine esclusivo, dalla moglie, dal padre, dalla madre o dalla persona alla quale sono affidati i minori a carico.

     Per ottenere il pagamento degli assegni la persona cui spetta di esercitare i diritti del marittimo deve produrre una dichiarazione degli altri interessati, attestante il nulla osta di questi alla riscossione da parte di detta persona dell'ammontare complessivo dovuto alla famiglia, o l'intendimento di essi di esigere direttamente gli assegni per essi spettanti al marittimo per la quota della quale sono beneficiari; per i minori il nulla osta è rilasciato dalla persona alla quale sono affidati.

     Il contributo è corrisposto dagli armatori in relazione alle competenze lorde dovute a ciascun marittimo in applicazione della legge 7 aprile 1941, n. 266, del regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e del presente decreto, e l'onere relativo è imputato alla mutualità prevista dall'art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 266, a decorrere dal 1° ottobre 1940.

     Al personale marittimo di cui all'art. 6 del presente decreto gli assegni sono devoluti secondo le norme relative all'accantonamento e allo sblocco degli assegni famigliari agli impiegati privati richiamati alle armi.

 

          Art. 12.

     Il terzo e quarto comma dell'art. 7 della legge 7 aprile 1941, n. 266, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

     In mancanza di delega gli armatori corrispondono alle famiglie (moglie e figli) un assegno pari all'ottanta o all'ottantacinque per cento di quanto indicato nell'art. 5, a seconda che si tratti dei componenti della bassa forza o dello stato maggiore.

     Ove il marittimo sia celibe o vedovo senza prole, l'assegno di cui al comma precedente è corrisposto ai genitori, se risulti che vivono a carico del marittimo.

 

          Art. 13.

     Alle prestazioni stabilite dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, e dal presente decreto, nei riguardi dei marittimi catturati facenti parte di equipaggi di navi battenti bandiera italiana date in gestione dallo Stato a società di navigazione od armatori italiani, e nei riguardi delle famiglie dei marittimi stessi provvede l'ufficio previsto dall'art. 17 del presente decreto e l'onere relativo è imputato alla mutualità.

 

          Art. 14.

     Nei riguardi dei marittimi considerati dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, dal regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e dal presente decreto, internati in campi di concentramento o detenuti in seguito a condanna subita per atti o fatti intesi per ragioni belliche ad impedire l'utilizzazione della nave sulla quale erano imbarcati, la morte intervenuta o l'invalidità permanente contratta per malattia derivante dall'internamento o dalla prigionia, è parificata, ai fini del trattamento spettante in base alla legge e ai contratti collettivi di lavoro, alla morte o alla invalidità permanente derivante da infortunio causato da fatto di guerra.

     Per gli eventi occorsi prima della entrata in vigore del presente decreto e dei quali a detta data sia pervenuta comunicazione ufficiale alla famiglia, i diritti derivanti dalle disposizioni di cui sopra debbono essere fatti valere entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente decreto. Negli altri casi i diritti predetti debbono essere fatti valere entro 12 mesi dalla data nella quale l'anzidetta comunicazione è pervenuta.

 

          Art. 15.

     Nel caso di morte, intervenuta all'estero, di marittimi considerati dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, dal regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e dal presente decreto, il trattamento spettante ai familiari in applicazione dei provvedimenti predetti è mantenuto per tre mesi dalla data in cui è pervenuta al Ministero della marina notizia ufficiale della morte.

     Nel caso in cui per effetto delle disposizioni vigenti e delle norme contenute nel presente decreto spettasse agli aventi diritto, pensione o rendita di infortunio o indennità in capitale per rischio di guerra ed esistesse identità di persona fra uno o più di tali aventi diritto alla pensione o alla rendita o all'indennità e i beneficiari del trattamento previsto dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, dal regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e dal presente decreto, alle persone, nei confronti delle quali si accerti l'identità, il trattamento stesso è concesso fino a quando gli aventi diritto non siano entrati in effettivo godimento della pensione o della rendita di infortunio o della indennità in capitale. In detta ipotesi per il periodo di tempo intercorrente fra la data di decorrenza dei cennati trattamenti e la data di cessazione della corresponsione degli assegni previsti dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, le mensilità di pensione o di rendita o i ratei sono devoluti alla mutualità fino alla concorrenza del trattamento corrispondente.

     L'ammontare degli assegni previsti dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, eventualmente corrisposti in più restano a carico della mutualità, nella quota armatoriale.

     Nel caso di morte intervenuta all'estero, per malattia, di marittimi considerati dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, dal regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e dal presente decreto, e non indicati nell'articolo precedente, l'eventuale diritto a pensione a carico della Cassa per la previdenza marinara decorrerà dalla data in cui è pervenuta al Ministero della marina notizia ufficiale della morte.

 

          Art. 16.

     La Cassa nazionale per la previdenza marinara è autorizzata ad effettuare il rimborso dell'ammontare erogato dagli armatori e da imputarsi alla mutualità a norma della legge 7 aprile 1941, n. 266, del regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e del presente decreto, su presentazione degli stati paga compilati dagli armatori stessi purchè provvisti di dichiarazione attestante che le somme indicate sono state effettivamente erogate e che di ogni differenza eventualmente riscontrata è responsabile l'armatore firmatario.

     Gli armatori i quali beneficiano delle disposizioni della legge 7 aprile 1941, n. 266, del regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e del presente decreto, sono solidalmente responsabili, ciascuno in ragione del 10 per cento della somma dovuta a titolo di rimborso dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara a norma dei provvedimenti stessi, dell'adempimento degli obblighi stabiliti dal primo comma del presente articolo. La Cassa nazionale per la previdenza marinara tratterrà a tale fine un decimo dell'ammontare totale erogato da ciascun armatore, costituendo un fondo unico fruttifero dell'interesse del 2 per cento. Tale fondo sarà vincolato fino alla liquidazione di ogni spettanza di tutti i marittimi soggetti alle disposizioni della legge 7 aprile 1941, n. 266, del regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e del presente decreto, e successivamente ripartito tra gli armatori secondo le norme stabilite dal regolamento.

     In conto del contributo dello Stato di cui alla lettera b) dell'art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 266, sono effettuati pagamenti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara in misura pari ai due terzi dell'ammontare dei rimborsi fatti agli armatori in applicazione del primo comma del presente articolo e risultanti da stati di spesa prodotti dalla Cassa il cui ammontare sia confermato dal Ministero della marina. Le anticipazioni predette non potranno superare la somma di L. 5.000.000 mensili prevista dal comma b) dell'art. 9 della anzidetta legge.

 

          Art. 17.

     Gli armatori delle navi, agli equipaggi delle quali sono applicati la legge 7 aprile 1941, n. 266, il regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e il presente decreto, sono autorizzati a costituire un apposito ufficio per la gestione unificata delle erogazioni e dei rimborsi derivanti dalla applicazione delle norme legislative sopra indicate.

     Tale ufficio è posto sotto il controllo della Commissione di cui all'art. 12 della legge 7 aprile 1941, n. 266, e dell'art. 18 del presente decreto.

     Con la costituzione di tale ufficio non sarà richiesta agli armatori interessati la garanzia solidale di cui al secondo comma dell'articolo precedente, e la Cassa per la previdenza marinara non tratterrà la quota occorrente per la costituzione del fondo previsto dall'articolo medesimo.

     Le spese necessarie per il servizio di corresponsione degli assegni, che sono anticipate dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, sono a totale carico degli armatori, e l'onere relativo è imputato alla mutualità prevista dall'art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 266, nella quota armatoriale.

 

          Art. 18.

     La Commissione di cui all'art. 12 della legge 7 aprile 1941, n. 266, è integrata con un rappresentante del Ministero del tesoro, con un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e con un rappresentante della organizzazione sindacale dei lavoratori del mare.

     Alla Commissione è affidato anche il compito di vigilare sulla applicazione della legge 7 aprile 1941, n. 266, del regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e del presente decreto, ai fini del coordinamento nella loro attuazione pratica, delle norme contenute nelle disposizioni stesse, facendo, se del caso, le opportune segnalazioni ai Ministeri della marina e del tesoro.

 

          Art. 19.

     Con decreto luogotenenziale, a termini dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e dell'art. 5 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sono date le norme di applicazione del presente decreto.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.