Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 26/04/1945 |
Numero: | 334 |
Sommario |
Art. 1. Le norme contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266, si applicano, con le decorrenze stabilite dalla legge stessa, oltre che alle categorie dei marittimi indicati [...] |
Art. 2. Quando l'armatore, perchè catturato o internato, non sia nella possibilità di provvedere agli adempimenti prescritti dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, e dal presente [...] |
Art. 3. Ai marittimi colpiti da infortunio o da malattia prima del 10 giugno 1940, i quali, in conseguenza della guerra, non abbiano potuto far ritorno in patria, spetta dalla [...] |
Art. 4. Sentita la Commissione di cui all'art. 18 del presente decreto, sono rimborsabili dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara e imputate alla mutualità stabilita [...] |
Art. 5. Ai marittimi cui si applicano la legge 7 aprile 1941, n. 266, ed il presente decreto, è dovuto dagli armatori interessati un premio straordinario nella misura stabilita [...] |
Art. 6. Il trattamento economico di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 20 marzo 1941, n. 123, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1941, n. 985, si applica [...] |
Art. 7. Ai marittimi sbarcati dalle navi rifugiate in porti neutrali in conseguenza della vendita delle stesse, ove non risulti che abbiano trovato lavoro a carattere [...] |
Art. 8. Il Ministro per la marina ha facoltà di disporre che ai marittimi imbarcati su navi ferme in porti esteri nelle condizioni previste dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, [...] |
Art. 9. I marittimi sbarcati in conseguenza di naufragio, cattura, sequestro, vendita o perdita delle navi di cui alla legge 7 aprile 1941, n. 266, e al presente decreto, [...] |
Art. 10. L'onere sostenuto dagli armatori per le navi di cui alla legge 7 aprile 1941, n. 266, al regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, ed al presente decreto, per contributi [...] |
Art. 11. A decorrere dal 1° novembre 1942 gli assegni di cui all'art. 10 della legge 7 aprile 1941, n. 266, sono corrisposti dall'armatore nella misura stabilita dal contratto [...] |
Art. 12. Il terzo e quarto comma dell'art. 7 della legge 7 aprile 1941, n. 266, sono abrogati e sostituiti dai seguenti |
Art. 13. Alle prestazioni stabilite dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, e dal presente decreto, nei riguardi dei marittimi catturati facenti parte di equipaggi di navi battenti [...] |
Art. 14. Nei riguardi dei marittimi considerati dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, dal regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e dal presente decreto, internati in campi di [...] |
Art. 15. Nel caso di morte, intervenuta all'estero, di marittimi considerati dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, dal regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e dal presente [...] |
Art. 16. La Cassa nazionale per la previdenza marinara è autorizzata ad effettuare il rimborso dell'ammontare erogato dagli armatori e da imputarsi alla mutualità a norma della [...] |
Art. 17. Gli armatori delle navi, agli equipaggi delle quali sono applicati la legge 7 aprile 1941, n. 266, il regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e il presente decreto, [...] |
Art. 18. La Commissione di cui all'art. 12 della legge 7 aprile 1941, n. 266, è integrata con un rappresentante del Ministero del tesoro, con un rappresentante del Ministero [...] |
Art. 19. Con decreto luogotenenziale, a termini dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e dell'art. 5 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, [...] |
§ 67.4.27 – D.Lgs.Lgt. 26 aprile 1945, n. 334. [1]
Disposizioni integrative della legge 7 aprile 1941, n. 266, per il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri in conseguenza della guerra.
(G.U. 5 luglio 1945, n. 80).
Le norme contenute nella
a) ai marittimi sbarcati in conseguenza della guerra da navi battenti bandiera neutrale e imbarcati su navi italiane rifugiate in porti esteri;
b) ai marittimi provenienti da navi italiane naufragate prima del 10 giugno 1940 e imbarcati su navi italiane rifugiate in porti esteri, o internati o catturati.
Al personale predetto, quando è trasbordato su nave italiana, spetta il trattamento che in base alla
L'armatore è tenuto inoltre a provvedere all'assicurazione del personale suddetto contro gli infortuni e le malattie e la spesa relativa è imputata alla mutualità a norma delle disposizioni contenute nel successivo art. 9.
Il Ministro per la marina d'intesa con quello per il tesoro può ammettere al trattamento di cui all'art. 11 della
Quando l'armatore, perchè catturato o internato, non sia nella possibilità di provvedere agli adempimenti prescritti dalla
Ai marittimi colpiti da infortunio o da malattia prima del 10 giugno 1940, i quali, in conseguenza della guerra, non abbiano potuto far ritorno in patria, spetta dalla data della loro guarigione e fino all'inizio del viaggio di rimpatrio, il trattamento previsto dalla
Sentita la Commissione di cui all'art. 18 del presente decreto, sono rimborsabili dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara e imputate alla mutualità stabilita dall'art. 9 della
a) le spese già autorizzate dal Ministero delle comunicazioni e quelle autorizzate dal Ministero della marina per la fornitura di vestiario ai marittimi cui si applicano la legge predetta ed il presente decreto o sostenute dall'armatore per la corresponsione delle indennità per perdita di corredo e di strumenti professionali nella misura prevista dai contratti collettivi per l'arruolamento, in vigore al momento della perdita e nei limiti dei contratti stessi;
b) le spese relative all'impianto e all'esercizio di campeggi climatici per gli equipaggi di navi bloccate in porti coloniali o neutrali, nonchè le relative spese di trasferimento degli arruolati;
c) le spese di mantenimento per i marittimi ai quali è stato imposto lo sbarco dalle autorità locali o le eventuali integrazioni quando il mantenimento è a carico dello Stato nel quale si trovano i marittimi;
d) le spese per l'eventuale integrazione di vitto a favore di marittimi che hanno subìto condanne all'estero per atti o fatti intesi per ragioni belliche ad impedire la utilizzazione della nave sulla quale erano imbarcati.
Ai marittimi cui si applicano la
Detto premio è versato ai marittimi e alle loro famiglie nella misura stabilita dagli articoli 6 e 7 della
L'onere relativo è imputato alla mutualità stabilita dall'art. 9 della legge predetta, ed è rimborsato agli armatori dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, con le modalità di cui al successivo art. 16.
Il trattamento economico di cui all'art. 2 del regio
Il trattamento economico stabilito dal presente articolo si applica per tutto il tempo intercorrente dalla data dell'internamento o del confino o dell'arresto, sino alla fine di due mesi successivi alla loro cessazione e sostituisce, per il personale di cui al comma precedente, quello spettante ad esso e alle famiglie a termini della
Ove, per il periodo dal 10 giugno 1940 al 14 maggio 1941, il personale di cui al 1° comma del presente articolo, per effetto dell'applicazione del regio
Per la corresponsione del trattamento di cui ai commi precedenti, si applicano le norme contenute negli articoli 6 e 7 della
Ai marittimi sbarcati dalle navi rifugiate in porti neutrali in conseguenza della vendita delle stesse, ove non risulti che abbiano trovato lavoro a carattere continuativo, è mantenuto il trattamento previsto dalla
Se nei confronti di detti marittimi non sia possibile la rimessa della quota ad essi spettante, le somme dovute sono accantonate nei conti individuali aperti presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Nel caso in cui da parte del Governo o degli Stati o Enti che hanno acquistato o comunque utilizzato le navi, vengano corrisposti ai marittimi sbarcati assegni per salario o altro titolo, la liquidazione ai marittimi del conto individuale sarà effettuata previo conguaglio tra le somme riscosse e quelle spettanti a norma della
Ove risulti che i marittimi di cui al primo comma del presente articolo abbiano trovato lavoro, sarà mantenuto loro il trattamento previsto dalla
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei riguardi di coloro che hanno beneficiato del trattamento della
Con decreto luogotenenziale da emanarsi a norma dell'art. 1, n. 1, della
Il Ministro per la marina ha facoltà di disporre che ai marittimi imbarcati su navi ferme in porti esteri nelle condizioni previste dalla
L'onere è imputato, sentita la Commissione di cui all'art. 18 del presento decreto, alla mutualità prevista dall'art. 9 della legge predetta.
I marittimi sbarcati in conseguenza di naufragio, cattura, sequestro, vendita o perdita delle navi di cui alla
L'onere sostenuto dagli armatori per l'assicurazione contro gli infortuni, anche se determinati da fatto di guerra, e contro le malattie, per i marittimi sbarcati in conseguenza di naufragio, cattura, sequestro, vendita o perdita delle navi di cui alla
Gli indennizzi eventualmente spettanti ai marittimi infortunati o loro aventi causa, in base alle norme dello Stato nel quale è avvenuto l'infortunio, sono devoluti alla mutualità, fino alla concorrenza di quanto spettante ai marittimi stessi in base alle leggi italiane.
Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche ai marittimi appartenenti agli equipaggi delle navi di cui all'art. 1 del regio
L'onere sostenuto dagli armatori per le navi di cui alla
A decorrere dal 1° novembre 1942 gli assegni di cui all'art. 10 della
La delega è valida solo nel caso in cui sia rilasciata dall'avente diritto a favore di persona compresa fra i beneficiari degli assegni o fra coloro che hanno cura dei beneficiari stessi.
In difetto di delega esplicita dei titolari degli assegni, i diritti su di essi possono essere esercitati, in ordine esclusivo, dalla moglie, dal padre, dalla madre o dalla persona alla quale sono affidati i minori a carico.
Per ottenere il pagamento degli assegni la persona cui spetta di esercitare i diritti del marittimo deve produrre una dichiarazione degli altri interessati, attestante il nulla osta di questi alla riscossione da parte di detta persona dell'ammontare complessivo dovuto alla famiglia, o l'intendimento di essi di esigere direttamente gli assegni per essi spettanti al marittimo per la quota della quale sono beneficiari; per i minori il nulla osta è rilasciato dalla persona alla quale sono affidati.
Il contributo è corrisposto dagli armatori in relazione alle competenze lorde dovute a ciascun marittimo in applicazione della
Al personale marittimo di cui all'art. 6 del presente decreto gli assegni sono devoluti secondo le norme relative all'accantonamento e allo sblocco degli assegni famigliari agli impiegati privati richiamati alle armi.
Il terzo e quarto comma dell'art. 7 della
In mancanza di delega gli armatori corrispondono alle famiglie (moglie e figli) un assegno pari all'ottanta o all'ottantacinque per cento di quanto indicato nell'art. 5, a seconda che si tratti dei componenti della bassa forza o dello stato maggiore.
Ove il marittimo sia celibe o vedovo senza prole, l'assegno di cui al comma precedente è corrisposto ai genitori, se risulti che vivono a carico del marittimo.
Alle prestazioni stabilite dalla
Nei riguardi dei marittimi considerati dalla
Per gli eventi occorsi prima della entrata in vigore del presente decreto e dei quali a detta data sia pervenuta comunicazione ufficiale alla famiglia, i diritti derivanti dalle disposizioni di cui sopra debbono essere fatti valere entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente decreto. Negli altri casi i diritti predetti debbono essere fatti valere entro 12 mesi dalla data nella quale l'anzidetta comunicazione è pervenuta.
Nel caso di morte, intervenuta all'estero, di marittimi considerati dalla
Nel caso in cui per effetto delle disposizioni vigenti e delle norme contenute nel presente decreto spettasse agli aventi diritto, pensione o rendita di infortunio o indennità in capitale per rischio di guerra ed esistesse identità di persona fra uno o più di tali aventi diritto alla pensione o alla rendita o all'indennità e i beneficiari del trattamento previsto dalla
L'ammontare degli assegni previsti dalla
Nel caso di morte intervenuta all'estero, per malattia, di marittimi considerati dalla
La Cassa nazionale per la previdenza marinara è autorizzata ad effettuare il rimborso dell'ammontare erogato dagli armatori e da imputarsi alla mutualità a norma della
Gli armatori i quali beneficiano delle disposizioni della
In conto del contributo dello Stato di cui alla lettera b) dell'art. 9 della
Gli armatori delle navi, agli equipaggi delle quali sono applicati la
Tale ufficio è posto sotto il controllo della Commissione di cui all'art. 12 della
Con la costituzione di tale ufficio non sarà richiesta agli armatori interessati la garanzia solidale di cui al secondo comma dell'articolo precedente, e la Cassa per la previdenza marinara non tratterrà la quota occorrente per la costituzione del fondo previsto dall'articolo medesimo.
Le spese necessarie per il servizio di corresponsione degli assegni, che sono anticipate dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, sono a totale carico degli armatori, e l'onere relativo è imputato alla mutualità prevista dall'art. 9 della
La Commissione di cui all'art. 12 della
Alla Commissione è affidato anche il compito di vigilare sulla applicazione della
Con decreto luogotenenziale, a termini dell'art. 1, n. 1, della
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.
[1] Abrogato dall'art. 2 del