§ 67.4.4 – R.D. 26 settembre 1904, n. 713.
Approvazione per il regolamento per l'esecuzione della legge sui porti, spiagge e fari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:26/09/1904
Numero:713


Sommario
Articolo unico.      E' approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, per la esecuzione della legge 2 aprile 1885 (testo unico), [...]
Art. 1.      Le attribuzioni e l'ingerenza devolute al Ministero dei lavori pubblici sulla esecuzione delle opere marittime sono subordinate a preventivi concerti da prendersi, a [...]
Art. 2.      Sono opere nuove straordinarie quelle che, creando ciò che non esiste o modificando ciò che esiste, ottengono uno scopo nuovo, o cangiano essenzialmente quello che prima [...]
Art. 3.      Per la relazione che annualmente dev'essere fatta al Parlamento, secondo quanto dispone l'art. 40 della legge, gli uffici del genio civile trasmetteranno al Ministero [...]
Art. 4.      Anche le capitanerie di porto compileranno ogni anno speciali relazioni sui risultati ottenuti nei riguardi della navigazione e del commercio dalle nuove opere eseguite, [...]
Art. 5.      Interessano la sicurezza della navigazione generale, come servienti unicamente al rifugio delle navi, e sono quindi da iscriversi in 1ª categoria, i porti e le spiagge, [...]
Art. 6.      I porti e le spiagge che devono classificarsi in 1ª categoria come servienti unicamente o precipuamente alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, sono quelli [...]
Art. 7.      I Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici, della marina e dell'agricoltura, industria e commercio, per mezzo dei dipendenti uffici locali, raccoglieranno [...]
Art. 8.      In base alle notizie, di cui nel precedente articolo, e tenuto conto dei requisiti indicati negli articoli 5 e 6 del presente regolamento e nell'art. 2 della legge, il [...]
Art. 9.      In avvenire potranno il Ministero dei lavori pubblici promuovere, o gl'interessati richiedere aggiunte e variazioni nell'elenco dei porti della 1ª categoria, o passaggi [...]
Art. 10.      La variazione di categoria, di classe o di serie avrà effetto col principio dell'anno finanziario immediatamente successivo alla data del decreto
Art. 11.      Delle maggiori o minori somme che, per effetto delle variazioni alla 1ª categoria e dei passaggi dall'una all'altra classe della 2ª si avessero da richiedere per le [...]
Art. 12.      Il Ministero dei lavori pubblici trasmetterà copia del decreto, di cui nel precedente art. 10, ai competenti prefetti, acciò curino che dalle provincie e dai comuni [...]
Art. 13.      Sono opere che riguardano i porti, le spiagge e i fari, soggette alle disposizioni del presente regolamento, quelle indicate nell'art. 5 della legge (testo unico) 2 [...]
Art. 14. a
Art. 15. a
Art. 16.      Quando una stessa opera interessa promiscuamente varie amministrazioni dello Stato, la spesa relativa viene ripartita in regione dell'interesse rispettivo
Art. 17.      I porti-canali ed i canali della laguna di Venezia, per quella parte che interessa il commercio marittimo e per l'armatura delle foci, sono considerati come opere [...]
Art. 18. 
Art. 19.      Agli accordi che le provincie e i comuni facessero fra di loro, valendosi delle facoltà di cui all'art. 9 della legge, l'amministrazione dello Stato s'intende estranea [...]
Art. 20.      I progetti di nuove opere marittime debbono essere sottoposti all'esame delle commissioni locale e centrale, di cui al capo X del presente regolamento, quando la natura [...]
Art. 21.      Avuto il parere delle commissioni locale e centrale, il Ministero dei lavori pubblici provvederà all'approvazione dei progetti, dopo sentito il Ministero della marina, [...]
Art. 22. a
Art. 23.      Nelle spese indicate dall'art. 15 della legge, ripartibili fra lo Stato e gli enti interessati, si intendono comprese anche quelle relative ai mezzi d'opera, di [...]
Art. 24.      Il Ministero dei lavori pubblici trasmetterà ogni anno a quello del tesoro la liquidazione delle spese sostenute per ciascun porto, in quanto siano ripartibili fra lo [...]
Art. 25.      I progetti di liquidazione, di cui nel precedente articolo, saranno, a cura del Ministero del tesoro, trasmessi, a mezzo delle prefetture, agli enti interessati, [...]
Art. 26.      Con la domanda, di cui all'art. 17 della legge, diretta ad ottenere l'imposizione di una tassa supplementare d'ancoraggio, i comuni marittimi, oltre a dimostrare gli [...]
Art. 27.      La domanda, di cui nel precedente articolo, dovrà essere presentata per mezzo del prefetto, il quale, dopo sentiti i consigli delle provincie e dei comuni interessati, [...]
Art. 28.      Il Ministero dei lavori pubblici, riconoscendo attendibile la domanda, promuoverà sulla medesima l'esame e il parere del consiglio superiore della marina, e sentirà [...]
Art. 29.      L'imposizione della tassa supplementare è fatta per decreto reale, su proposta concorde dei Ministeri dei lavori pubblici, delle finanze e della marina, e dopo sentito [...]
Art. 30.      Il Ministero dei lavori pubblici trasmetterà copia del decreto, di cui nel precedente articolo, a quelli della marina e delle finanze, pei provvedimenti relativi alla [...]
Art. 31.      La riscossione della tassa supplementare vien fatta dagli ufficiali del Governo incaricati della riscossione dei diritti marittimi, e da essi versata nella tesoreria [...]
Art. 32.      L'ufficiale incaricato della riscossione informerà bimestralmente delle somme introitate e dei versamenti fatti, con l'indicazione del vaglia relativo, l'ufficio del [...]
Art. 33.      I vaglia del tesoro, di cui al precedente art. 31, saranno pagati al municipio gestore delle opere, in seguito a sua domanda corredata dei certificati dell'ufficio del [...]
Art. 34.      Le provincie, i comuni, le camere di commercio e i privati che intendessero ottenere la concessione di costruire opere marittime, in base al primo comma dell'art. 18 [...]
Art. 35.      Sul progetto e relazione, di cui al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici promuove il parere delle commissioni di cui al capo X del presente regolamento, [...]
Art. 36.      Il progetto e la relazione, quando siano stati definitivamente approvati dai corpi tecnici consulenti, di cui al precedente articolo, saranno dal Ministero dei lavori [...]
Art. 37.      Il Ministero della marina, avuti gli atti di cui al precedente articolo, provvede agli ulteriori atti di preliminare istruttoria per far luogo, ove ne sia il caso, alla [...]
Art. 38.      Per la imposizione e riscossione della tassa supplementare d'ancoraggio, di cui all'art. 18 della legge, saranno seguite le norme tracciate nei precedenti articoli 26, [...]
Art. 39.      La concessione dell'esercizio di opere marittime non potrà mai eccedere i novant'anni ed al termine della concessione le opere stesse passeranno al demanio pubblico
Art. 40.      Le tariffe per l'esercizio delle opere marittime concesse non dovranno essere superiori a quelle consimili dei vicini porti esteri, e saranno approvate dal Ministero dei [...]
Art. 41.      Con l'atto di concessione, da stipularsi a cura dell'amministrazione marittima nei modi e forme prescritte dal codice e regolamento per la marina mercantile, saranno [...]
Art. 42.      L'atto di concessione non avrà alcun effetto nei rapporti dell'amministrazione governativa, fino a quando non sia stato debitamente approvato con apposito regio decreto, [...]
Art. 43.      Per assicurare la regolare esecuzione delle opere nel termine prestabilito, il concessionario dovrà prestare una cauzione, il cui ammontare sarà determinato volta per [...]
Art. 44.      La esecuzione delle opere concesse è soggetta all'alta sorveglianza dell'ufficio del genio civile, dal quale saranno anche collaudate
Art. 45.      Non eseguendosi dal concessionario le opere nel tempo e nel modo stabilito, esso decadrà dalla concessione, perderà la cauzione depositata e sarà inoltre responsabile [...]
Art. 46.      Quando il concessionario trascuri la regolare manutenzione delle opere concesse, o in qualche altro modo contravvenga ai patti della concessione, o ne sospenda [...]
Art. 47.      La concessione può essere in ogni tempo revocata, quando a giudizio dell'amministrazione ciò sia richiesto da cause di pubblica utilità o da ragioni di pubblico [...]
Art. 48.      Alla consegna delle zone acquee o delle aree di pertinenza del demanio marittimo, che si rendessero necessarie per la esecuzione od esercizio delle opere portuarie a [...]
Art. 49.      La concessione gratuita di terreni arenili in favore dei comuni di che al 2° comma dell'art. 18 della legge, s'intende limitata agli arenili compresi nel territorio del [...]
Art. 50.      La gratuita concessione degli arenili non è obbligatoria per tutte le opere la cui costruzione possa essere ad un comune concessa, ma ha luogo soltanto quando le opere [...]
Art. 51.      Nell'atto di concessione degli arenili, da approvarsi dal Ministero della marina, d'accordo con quelli dei lavori pubblici e delle finanze, saranno determinate le [...]
Art. 52.      Entro il limite massimo di novant'anni, fissati dalla legge, la durata della concessione potrà essere maggiore o minore, a seconda della maggiore o minore importanza [...]
Art. 53.      La consegna degli arenili sarà fatta, a totale spesa del comune, da un funzionario della capitaneria del porto col concorso di un ufficiale del genio civile e di un [...]
Art. 54.      I municipi dovranno destinare preferibilmente ad uso di industrie navali o marittime gli arenili avuti in concessione
Art. 55. 2
Art. 56.      Il comune non potrà imporre tasse o canoni di sorta sugli arenili che servono al tiro ed al varo dei bastimenti, allo stendaggio delle reti, alla pesca ed a simili usi [...]
Art. 57.      I comuni concessionari non potranno nè ordinare, nè permettere estrazione di arena dai terreni avuti in concessione, se non previo regolare permesso della capitaneria di [...]
Art. 58.      La gratuità della concessione non esonera il municipio concessionario dal pagamento delle spese di contratto e del canone minimo, di cui all'art. 811 del regolamento per [...]
Art. 59.      Quando non siasi potuto dare in concessione ad un comune una parte di arenile, perchè ad altri prima concessa, la decadenza o il termine della detta anteriore [...]
Art. 60.      I proventi delle gratuite concessioni, quando non fossero destinati all'uso dalla legge prescritto, saranno investiti in altre opere la cui utilità sia riconosciuta dal [...]
Art. 61.      Per la classificazione dei porti lacuali, che a termine dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge possono parificarsi ai marittimi, si osserveranno le norme di cui ai [...]
Art. 62.      Ai porti lacuali, di cui nel precedente articolo, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 24 del presente [...]
Art. 63.      Per l'esame ed approvazione dei progetti di opere nuove da eseguirsi nei porti lacuali, si ometteranno, salvo che da speciali circostanze sia richiesto, le pratiche per [...]
Art. 64.      Per la imposizione della tassa speciale sulle barche, consentita dal 3° comma dell'art. 17 della legge, e per la concessione ai comuni dei tratti di riva lacuale di cui [...]
Art. 65.      Le spese obbligatorie di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 19 della legge sono a totale carico dei comuni
Art. 66. a
Art. 67.      Spetta ai prefetti di curare che i comuni provvedano a stanziare nei loro bilanci le somme occorrenti all'esecuzione delle opere obbligatorie e che, in caso di [...]
Art. 68. a
Art. 69. a
Art. 70.      Alla direzione ed assistenza dei lavori d'escavazione sarà provveduto per cura ed a spese del comune o del consorzio, cui dall'ufficio del genio civile, sarà data [...]
Art. 71.      L'importo dei lavori sarà dal comune o dal consorzio pagato all'appaltatore, in base ai certificati dell'ingegnere direttore
Art. 72. a
Art. 73.      Prima di autorizzare la compilazione del progetto esecutivo, il prefetto promuoverà le deliberazioni dei consigli dei comuni e delle provincie interessate, ai quali sarà [...]
Art. 74.      Il comune od il consorzio dei comuni, nel deliberare l'esecuzione delle nuove opere in conformità al progetto approvato, dovrà stanziare in bilancio le somme necessarie [...]
Art. 75.      Per ottenere l'imposizione della tassa supplementare di ancoraggio o la concessione gratuita degli arenili, di cui all'art. 23, a e b, della legge, il comune nel quale [...]
Art. 76.      I vaglia del tesoro fatti coll'introito della tassa supplementare d'ancoraggio saranno pagati al comune gestore dell'opera, ovvero, esistendo un consorzio, al cassiere [...]
Art. 77.      Il comune nel quale esiste il porto, se riunito con altri in consorzio, dovrà promuovere le deliberazioni del consorzio stesso, riguardo alla destinazione da darsi ai [...]
Art. 78.      Il comune o il consorzio dovrà dimostrare come i proventi degli arenili e della tassa supplementare di ancoraggio siano stati impiegati a esclusivo vantaggio dell'opera [...]
Art. 79.      L'impegno del fondo speciale in servizio di prestiti o come corrispettivo di concessioni, di che all'art. 24 della legge, sarà fatto mediante delegazioni tratte sul [...]
Art. 80.      Il pagamento del concorso dello Stato e della provincia sarà fatto o in una sola rata ad opera compiuta, od in diverse rate, in base ai certificati dell'ufficio del [...]
Art. 81. a
Art. 82.      I progetti saranno dal comune o dal consorzio trasmessi al prefetto, il quale, sentito l'ufficio del genio civile, quando non siano stati da esso compilati, provvederà, [...]
Art. 83. a
Art. 84.      I progetti saranno compilati secondo le norme prescritte per quelli riguardanti le opere di conto dello Stato, previe le opportune intelligenze con le capitanerie di [...]
Art. 85. a
Art. 86.      Approvato un progetto con le formalità di cui all'art. 28 della legge, spetterà al comune o al consorzio di procedere, se ne sarà il caso, come è prescritto dalla legge [...]
Art. 87.      Alla esecuzione dei lavori indicati nei precedenti articoli sarà provveduto dal comune o dal consorzio sotto l'alta sorveglianza degli uffici del genio civile
Art. 88.      L'ingegnere direttore dei lavori, sia esso un ufficiale del genio civile o un incaricato del municipio, tenute presenti le prescrizioni e le disposizioni del contratto, [...]
Art. 89.      Per provvedere a quanto dispone l'art. 29 della legge, i prefetti, a mezzo specialmente delle intendenze di finanza, delle camere di commercio e degli uffici del genio [...]
Art. 90.      Nel decreto che il prefetto deve emettere a termini dell'art. 29 della legge per la costituzione del consorzio, sarà stabilito in qual modo ed in qual proporzione i [...]
Art. 91.      Divenuto definitivo il decreto del prefetto, i delegati dei comuni interessati, riuniti in assemblea generale, procederanno alla formazione di uno speciale statuto o [...]
Art. 92.      Le deliberazioni della rappresentanza consorziale e del consiglio d'amministrazione sono soggette, per la loro approvazione ed omologazione, alle stesse formalità di [...]
Art. 93.      Spirato il termine, di cui all'art. 30 della legge, senza che alcuno dei comuni interessati abbia impugnato il decreto del prefetto, tutti i comuni saranno ritenuti [...]
Art. 94.      Gli atti di liquidazione, compilati annualmente dal comune o dal consorzio, a termini dell'art. 31 della legge, dovranno contenere tutte le specificazioni necessarie per [...]
Art. 95.      Gli uffici del genio civile, le capitanerie di porto, le intendenze di finanza ed i comuni dovranno dare al prefetto tutte le notizie che richiederà per poter soddisfare [...]
Art. 96.      Nessuna responsabilità potrà mai incombere allo Stato, nè da esso alcunchè potranno ripetere i comuni od i consorzi dei comuni, pel fatto che la compilazione dei [...]
Art. 97.      Le disposizioni contenute nel presente regolamento, relative alle spese che sono a carico delle provincie e dei comuni per le opere dei porti, si applicano anche a [...]
Art. 98.      Tutti i progetti di massima per nuove opere marittime ed anche quelli di esecuzione, ove non siano stati preceduti da un progetto di massima, quando la loro natura ed [...]
Art. 99.      La commissione locale è presieduta dal prefetto della provincia, nella quale trovasi il porto, e da esso è convocata, in seguito a disposizioni del Ministero dei lavori [...]
Art. 100.      Il prefetto nel convocare la commissione informerà i componenti la medesima degli affari da discutere, avvertendoli che i relativi progetti e documenti sono depositati [...]
Art. 101.      I membri della commissione, funzionari dello Stato, informeranno il Ministero dal quale dipendono delle discussioni e dei voti della commissione stessa
Art. 102.      La commissione centrale siede presso il Ministero dei lavori pubblici
Art. 103.      La commissione centrale terrà le sue adunanze ordinariamente ogni tre mesi, e potrà inoltre essere convocata straordinariamente per casi d'urgenza presso il Ministero [...]
Art. 104.      Il servizio tecnico dei porti, dei fari e delle spiagge è nelle attribuzioni degli uffici del genio civile, ai quali è pure affidato il servizio della laguna di Venezia [...]
Art. 105.      I predetti uffici dovranno fra loro mantenere le relazioni necessarie per la regolarità dei servizi ad essi rispettivamente affidati, secondo le norme tracciate nel capo [...]
Art. 106.      Per gli affari e servizi di competenza dell'amministrazione comunale riguardo ai porti e alle spiagge, i comuni dovranno provvedere, previa intelligenza cogli uffici del [...]
Art. 107.      A cura degl'ingegneri capi del genio civile e degli uffici dipendenti, e in conformità delle istruzioni generiche da emanarsi dal Ministero dei lavori pubblici e di [...]
Art. 108.      Le capitanerie, anche se non interpellate, potranno indicare e proporre agli uffici del genio civile i provvedimenti e i lavori che reputassero necessari per la buona [...]
Art. 109.      I capitani di porto debbono dare al personale da essi dipendente le necessarie istruzioni perchè forniscano agli uffici del genio civile le informazioni e notizie che [...]
Art. 110.      Le capitanerie informeranno gli uffici del genio civile dei danni e guasti che riscontrassero nelle opere dei porti, indicando quali, a loro avviso, ne siano le cause, e [...]
Art. 111.      Gli uffici dei genio civile faranno conoscere alle capitanerie di porto se ed entro quali limiti possa essere provveduto alle loro proposte per restauri o miglioramenti [...]
Art. 112.      Per le riparazioni alle opere dei porti, spiagge e fari cui non provvede il Ministero dei lavori pubblici, le capitanerie di porto si rivolgeranno alle amministrazioni [...]
Art. 113.      Gli uffici del genio civile non hanno ingerenza diretta sugli edifici destinati al servizio delle capitanerie di porto
Art. 114.      I galleggianti di proprietà dello Stato, addetti al servizio della navigazione dei porti, della costruzione e manutenzione delle scogliere e delle altre opere portuali, [...]
Art. 115.      Gli uffici del genio civile avranno cura che nell'ormeggio dei galleggianti, di che al precedente articolo, e nella loro custodia, siano rigorosamente osservate le [...]
Art. 116.      La stazione ordinaria d'ormeggio dei galleggianti, di cui nei precedenti articoli, sarà stabilita dalle capitanerie di porto, sentito l'ufficio del genio civile
Art. 117.      Qualora gli ufficiali delle capitanerie di porto constatino qualche difetto di custodia o di ormeggio, o ritengano che in qualsiasi circostanza possa essere compromessa [...]
Art. 118.      Nei porti che trovansi in località ove non risiede l'ufficio del genio civile, il materiale galleggiante e il personale che v'è addetto potranno, previa l'approvazione [...]
Art. 119.      Dovendo qualche galleggiante essere posto in disarmo o in riparazione o rimesso in esercizio, l'ufficio del genio civile ne informerà l'autorità marittima locale per [...]
Art. 120.      Le prescrizioni contenute nei precedenti articoli sono applicabili anche ai galleggianti delle imprese di opere marittime, che vi si dovranno uniformare
Art. 121.      Occorrendo il raddobbare o riparare i galleggianti dell'amministrazione dei lavori pubblici, gli uffici del genio civile dovranno prendere accordi colle capitanerie di [...]
Art. 122.      Le gru e gli altri meccanismi per l'imbarco, sbarco e trasbordo delle merci nonchè i pontoni e gli alberi da carenaggio che fossero provveduti e impiantati a cura dello [...]
Art. 123.      Quando l'esercizio dei meccanismi, di cui sopra, non sia affidato a privati o a enti morali, la capitaneria di porto provvederà a regolarne l'uso per parte del pubblico, [...]
Art. 124.      Ove i meccanismi fossero di proprietà delle camere di commercio o di privati, il loro esercizio sarà regolato a norma degli atti di concessione, e, in difetto, secondo [...]
Art. 125.      Gli uffici del genio civile debbono curare che nell'esercizio dei meccanismi di proprietà dello Stato, di enti morali o di privati siano sempre osservate le condizioni [...]
Art. 126.      Le norme sopra indicate si estendono all'uso ed all'esercizio dei bacini da carenaggio e degli scali da alaggio, salvo le particolari modalità da determinarsi a seconda [...]
Art. 127.      Le darsene o bacini commerciali che non costituiscono parte del porto s'intendono soggette alle discipline generali del genio civile, e le capitanerie esercitano su di [...]
Art. 128.      Quante volte l'esercizio degli stabilimenti predetti sia affidato per speciale atto di concessione all'industria privata od a qualche ente morale, la ingerenza delle [...]
Art. 129.      In generale gli uffici del genio civile nello studio dei progetti per opere nuove si procureranno dalle capitanerie di porto, dalle camere di commercio e dal competente [...]
Art. 130.      Le capitanerie potranno far proposte per l'esecuzione di nuove opere. Quando queste non siano di molta importanza, o si tratti semplicemente di miglioramenti alle opere [...]
Art. 131.      Gli uffici del genio civile coadiuvano le capitanerie di porto nella compilazione dei regolamenti speciali per il maneggio delle zavorre, in conformità di quanto dispone [...]
Art. 132.      Quando gli uffici del genio civile riconoscano che nelle operazioni o nel maneggio delle zavorre non sono osservate le cautele necessarie ad evitare danni o pregiudizio [...]
Art. 133.      I capitolati per l'appalto dell'esercizio di un deposito permanente di zavorre sono compilati dalla capitaneria di porto, previi concerti con l'ufficio del genio civile, [...]
Art. 134.      Le capitanerie di porto raccolgono dai capitani e padroni marittimi informazioni circa l'efficacia e la regolarità della illuminazione dei fari e fanali, nonchè del [...]
Art. 135.      Ricevute le informazioni, di cui nel precedente articolo, gli uffici del genio civile provvedono, secondo la loro competenza, coadiuvati dalle capitanerie di porto
Art. 136.      Le capitanerie di porto debbono prestarsi per agevolare agli uffici del genio civile il modo di compiere regolari ed uniformi osservazioni intorno alla visibilità dei [...]
Art. 137.      Per circostanze eccezionali di luogo o di distanza potrà il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con quello della marina, affidare ad un ufficiale di porto il [...]
Art. 138.      Le capitanerie di porto non permetteranno che si faccia esercizio di pesca in vicinanza alle opere dei porti con mezzi, utensili ed attrezzi che possono recar [...]
Art. 139.      Gli uffici pel genio civile e le capitanerie di porto, nonchè gli agenti di finanza vigileranno a che ogni abuso di pesca, massime di quella che si esercita con materie [...]
Art. 140.      Oltre alle visite ordinarie che, a senso dell'art. 891 del regolamento per l'esecuzione del codice della marina mercantile, debbono farsi ai rivi e canali che sboccano [...]
Art. 141.      Non presentandosi dai proprietari la domanda ed il progetto di cui al precedente articolo, il prefetto ne informerà il Ministero dei lavori pubblici, il quale, se lo [...]
Art. 142.      Qualora i progetti delle opere siano presentati dai proprietari, il prefetto provvederà a norma dell'art. 888 del regolamento sulla marina mercantile, e, se dall'ufficio [...]
Art. 143.      Sulle opposizioni ed osservazioni che fossero fatte dai proprietari, tanto in riguardo all'obbligo di costruire le opere, come in riguardo alle modificazioni proposte [...]
Art. 144.      Risoluta ogni questione, approvato e reso esecutivo il progetto sarà a cura del prefetto prefisso ai proprietari il termine entro il quale dovranno intraprendere ed [...]
Art. 145.      Qualora i proprietari non iniziassero o non ultimassero le opere nel tempo e nel modo prescritti, il capitano di porto e l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, [...]
Art. 146.      Nel giudizio contravvenzionale interverrà un ufficiale del genio civile, e, nell'interesse dell'amministrazione costituitasi parte civile, chiederà che, ferma la pena [...]
Art. 147.      Accolte le istanze, di cui al precedente articolo, e divenuta irrevocabile la sentenza, l'amministrazione procederà d'ufficio, in caso d'inadempienza o di non perfetto [...]
Art. 148.      Ultimati e collaudati i lavori, l'ufficio del genio civile compila il conto delle spese occorse, corredato dei documenti giustificativi
Art. 149.      Una copia del conto coi relativi documenti, di che nel precedente articolo, sarà, a cura del capitano di porto, notificata in via amministrativa ai proprietari obbligati [...]
Art. 150.      Il procedimento coattivo, di cui nei precedenti articoli, verrà applicato anche dopo esaurite le pratiche in via amministrativa e dopo che sia stata pronunziata sentenza [...]
Art. 151.      Quando l'uso e la destinazione delle opere dei porti non siano consentanee allo scopo per cui le opere stesse furono costruite, o siano tali da comprometterne la buona [...]
Art. 152.      Per il ricupero o remozione di galleggianti affondati, da curarsi dal Ministero della marina, come al codice della marina mercantile e suo regolamento, gli ufficiali del [...]
Art. 153.      Quando si facciano, in prossimità dei muri di sponda, straordinari depositi od accumulamenti di merci, pei quali possa essere compromessa la stabilità dei muri stessi, [...]
Art. 154.      Quante volte nell'ammaraggio delle navi alle colonne, agli anelli o ad altre prese di ammaraggio, non siano osservate le cautele prescritte, e vengano ad ammararsi più [...]
Art. 155.      Nel compilare gli speciali regolamenti, di cui all'art. 812 del regolamento per l'esecuzione del codice della marina mercantile, le capitanerie di porto dovranno sentire [...]
Art. 156.      Prima di fissare in capitolato speciale per opere marittime la destinazione di spazi acquei, di spiagge o di arenili ad uso di cantieri o di luoghi di deposito a favore [...]
Art. 157.      Le aree consegnate alle imprese dei lavori marittimi, tanto come sede delle opere, quanto come cantieri dei lavori o di deposito dei materiali e dei mezzi d'opera, [...]
Art. 158.      Qualora le capitanerie di porto vengano a cognizione che nelle aree consegnate alle imprese abbia luogo qualche abuso, sia per opera degli appaltatori, che per opera di [...]
Art. 159.      Prima di far intraprendere i lavori di escavazione nei porti, gli uffici del genio civile ne daranno avviso alla capitaneria di porto, e con essa concerteranno l'ordine [...]
Art. 160.      Gli ufficiali del genio civile, nel dare avviso alle capitanerie di porto dell'intraprendimento dei lavori dati in appalto, designeranno il nome dell'appaltatore e del [...]
Art. 161.      Dovendosi provvedere all'impianto o spostamento di colonne, anelli, castelli di ammaraggio, boe, prese di ormeggio o di guida, mede od altri segnali, sia fissi che [...]
Art. 162.      Agli uffici del genio civile spetta di curare che, mediante l'impianto dei necessari idrometri e di opportuni istrumenti meteorologici nei porti, siano giornalmente [...]
Art. 163.      In quelle spiagge nelle quali si verificano frequenti e rilevanti variazioni di fondali, dovranno fare particolari e speciali osservazioni gli uffici del genio civile [...]
Art. 164.      Quando per conseguenza di gravi burrasche o di piene di torrenti, si verificassero notevoli alterazioni nelle condizioni delle spiagge, gli uffici del genio civile [...]
Art. 165.      Gl'ingegneri capi del genio civile ed i capitani di porto disporranno di comune accordo perchè ad ogni biennio sia compiuta, per mezzo dei dipendenti ufficiali, [...]
Art. 166.      Per tutto ciò che riguarda la concessione del lido del mare, delle aree, dei porti, delle spiagge e in generale per tutto ciò che forma oggetto del titolo III, capo I, [...]
Art. 167.      Quando sia prescritto nell'atto di concessione, o la capitaneria di porto lo richieda, un delegato dell'ufficio del genio civile interverrà alla stipulazione degli atti [...]
Art. 168.      Le capitanerie di porto potranno richiedere all'ufficio del genio civile di apporre il visto ai disegni da allegarsi agli atti di concessione
Art. 169.      Quando le domande di concessione abbiano per oggetto la costruzione di opere portuarie contemplate dall'art. 5 della legge o l'occupazione di opere esistenti, gli uffici [...]
Art. 170.      Gli uffici del genio civile cui risulti di qualche lavoro che rechi innovazioni nelle spiagge o nei porti, debbono accertarsi se ne sia stato accordato regolare permesso [...]
Art. 171.      Allorchè, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di porti o per la costruzione di nuove opere, occorra di occupare temporaneamente aree o strade di spettanza [...]
Art. 172.      I comuni debbono dare agli uffici del genio civile, che le richiedessero, tutte quelle notizie che possono contribuire a far meglio conoscere le comunicazioni fra il [...]
Art. 173. a
Art. 174.      I comuni od i consorzi, allorchè dispongono per l'esecuzione di opere marittime, sia ordinarie che straordinarie, debbono informarne la prefettura, la quale ne avviserà [...]


§ 67.4.4 – R.D. 26 settembre 1904, n. 713.

Approvazione per il regolamento per l'esecuzione della legge sui porti, spiagge e fari.

(G.U. 1 marzo 1905, n. 250).

 

     Articolo unico.

     E' approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, per la esecuzione della legge 2 aprile 1885 (testo unico), n. 3095, sui porti, spiagge e fari.

     E' abrogato il regolamento approvato con regio decreto 9 maggio 1901, n. 327, per la esecuzione della legge medesima.

 

 

Regolamento per la esecuzione della legge 2 aprile 1885, n. 3095,

sui porti, spiagge e fari

 

Parte prima

CLASSIFICAZIONE, LAVORI E SPESE DEI PORTI, SPIAGGE E FARI

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 1.

     Le attribuzioni e l'ingerenza devolute al Ministero dei lavori pubblici sulla esecuzione delle opere marittime sono subordinate a preventivi concerti da prendersi, a termini dell'art. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, col Ministero della marina, in quanto le opere stesse possano interessare la sicurezza, la facilità e la regolarità della navigazione, ed, oltre che con lo stesso Ministero, anche con quello della guerra, ogni qualvolta, trattandosi di nuovi lavori, questi possano avere influenza o relazione con la difesa militare e la sicurezza dello Stato.

 

          Art. 2.

     Sono opere nuove straordinarie quelle che, creando ciò che non esiste o modificando ciò che esiste, ottengono uno scopo nuovo, o cangiano essenzialmente quello che prima di esse si raggiungeva.

     Sono invece opere di manutenzione o di miglioramento quelle che tendono a mantenere ciò che esiste o ad accrescerne gli effetti utili.

     E' opera nuova straordinaria l'escavazione, quando è generale, estesa a tutto il porto o alla massima parte di esso per renderlo atto a navi di maggiore portata; è opera di manutenzione o miglioramento quando serve a mantenere, alla profondità normale stabilita, i fondali del porto, od a portare alla stessa profondità qualche ristretta zona di esso.

 

          Art. 3.

     Per la relazione che annualmente dev'essere fatta al Parlamento, secondo quanto dispone l'art. 40 della legge, gli uffici del genio civile trasmetteranno al Ministero dei lavori pubblici, nell'agosto di ogni anno, parziali relazioni su servizi dei porti e delle spiagge, relazioni che dovranno in special modo contenere notizie sulla estensione e sullo sviluppo delle nuove opere eseguite, sulla manutenzione di quelle esistenti e sulle spese incontrate.

 

          Art. 4.

     Anche le capitanerie di porto compileranno ogni anno speciali relazioni sui risultati ottenuti nei riguardi della navigazione e del commercio dalle nuove opere eseguite, e le trasmetteranno entro il mese di agosto al Ministero della marina, il quale ne darà comunicazione a quello dei lavori pubblici.

 

Capo II

DELLA CLASSIFICAZIONE DEI PORTI MARITTIMI

 

          Art. 5.

     Interessano la sicurezza della navigazione generale, come servienti unicamente al rifugio delle navi, e sono quindi da iscriversi in 1ª categoria, i porti e le spiagge, dove le navi effettivamente si riparano solo in tempi fortunosi, in attesa del momento propizio per riprendere la rotta.

     Se servono anche pel commercio, sono di 1ª categoria quando il tonnellaggio annuo complessivo delle navi che vi hanno appoggiato per rifugio sia prevalentemente superiore al tonnellaggio annuo complessivo delle merci imbarcate e sbarcate.

     Per stabilire questa prevalenza dovrà aversi riguardo alla media dell'ultimo quinquennio, e non si terrà conto delle navi che hanno fatto rilascio volontario.

 

          Art. 6.

     I porti e le spiagge che devono classificarsi in 1ª categoria come servienti unicamente o precipuamente alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, sono quelli riconosciuti come tali di concerto dai ministri dei lavori pubblici, della guerra e della marina.

     Quando non sia più riconosciuto in essi tale carattere, nè debbano essere conservati nella 1ª categoria in applicazione dell'articolo precedente, passeranno nella 2ª categoria, e saranno iscritti nella classe competente, secondo la loro importanza commerciale, a norma della legge e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

 

          Art. 7.

     I Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici, della marina e dell'agricoltura, industria e commercio, per mezzo dei dipendenti uffici locali, raccoglieranno annualmente, nei limiti delle rispettive attribuzioni, i dati statistici necessari per accertare quale sia il movimento di navigazione ed il tonnellaggio delle merci e dei prodotti imbarcati e sbarcati nei singoli porti; quali siano le Provincie ed i comuni che si servono di essi nel senso in cui al 4° comma dell'art. 8 della legge, tenendo conto principalmente della quantità annua di merci, derrate e prodotti importati ed esportati; quali strade ordinarie o ferrate congiungano le provincie ed i comuni coi porti nei quali hanno interesse; quale sia la popolazione delle provincie e dei comuni medesimi, quale l'ammontare annuo complessivo dell'imposta erariale sulla ricchezza mobile, sui terreni e sui fabbricati.

     Opportune istruzioni saranno impartite all'uopo a detti uffici locali, d'accordo fra i Ministeri interessati.

     A cura di quello dei lavori pubblici le indicazioni e i dati statistici, di cui sopra è cenno, verranno annualmente annotati in apposito registro.

 

          Art. 8.

     In base alle notizie, di cui nel precedente articolo, e tenuto conto dei requisiti indicati negli articoli 5 e 6 del presente regolamento e nell'art. 2 della legge, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il consiglio del commercio, il consiglio superiore di marina ed il consiglio superiore dei lavori pubblici, formerà gli elenchi di classificazione dei porti, e li comunicherà poi completati, a norma dell'art. 10 della legge, ai consigli delle provincie e dei comuni interessati per le loro osservazioni. Indi, sentito il consiglio di Stato, promuoverà il regio decreto di cui all'art. 3 della legge. Il decreto avrà effetto e sarà applicato fino a che con altro successivo non venga modificato o revocato, salva l'ipotesi di cui all'art. 33, capoverso, della legge 2 giugno 1889, n. 6166, sul consiglio di Stato.

     Uguale procedimento sarà seguito per le opere che nei porti di 1 categoria interessano il commercio.

 

          Art. 9.

     In avvenire potranno il Ministero dei lavori pubblici promuovere, o gl'interessati richiedere aggiunte e variazioni nell'elenco dei porti della 1ª categoria, o passaggi da una ad altra classe di quelli della 2ª categoria, sempre quando durante un triennio successivo all'attuazione della precedente classificazione si siano verificati, a seconda della variazione che si vuol promuovere o che viene richiesta, i requisiti di che gli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

     Pel passaggio di un porto da una ad altra serie della 2ª classe si provvederà con regio decreto, senza obbligo di sentire gli enti interessati ed i corpi consultivi.

 

          Art. 10.

     La variazione di categoria, di classe o di serie avrà effetto col principio dell'anno finanziario immediatamente successivo alla data del decreto.

 

          Art. 11.

     Delle maggiori o minori somme che, per effetto delle variazioni alla 1ª categoria e dei passaggi dall'una all'altra classe della 2ª si avessero da richiedere per le spese ordinarie dei porti, gli uffici del genio civile presenteranno in tempo opportuno le notizie, agli effetti di cui nell'ultimo alinea dell'art. 3 della legge.

 

          Art. 12.

     Il Ministero dei lavori pubblici trasmetterà copia del decreto, di cui nel precedente art. 10, ai competenti prefetti, acciò curino che dalle provincie e dai comuni interessati si provveda a stanziare nei loro bilanci le somme necessarie per pagare le quote della spesa a loro carico derivanti dalla variata classificazione del porto.

 

Capo III

DESIGNAZIONE DELLE OPERE MARITTIME

E COMPETENZA DELLA RELATIVA SPESA

 

          Art. 13.

     Sono opere che riguardano i porti, le spiagge e i fari, soggette alle disposizioni del presente regolamento, quelle indicate nell'art. 5 della legge (testo unico) 2 aprile 1885, n. 3095, e tutte le altre che hanno per iscopo di facilitare il carico, scarico, deposito e trasporto delle merci. Le altre opere d'interesse della navigazione e del commercio marittimo da costruirsi nell'ambito dei porti o nelle aree demaniali marittime, sono per la loro esecuzione subordinate a preventivi concerti che gli interessati debbono prendere col Ministero dei lavori pubblici, il quale provvede all'approvazione dei relativi progetti.

     Le concessioni relative a tali opere, siano esse fatte ad enti morali od a privati, sono soggette alle disposizioni del codice per la marina mercantile ed al relativo regolamento, osservate, ove del caso, le disposizioni dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, allegato F.

 

          Art. 14.

     Per i porti o spiagge di 1a categoria, le spese riguardanti la sicurezza dell'approdo e dell'ancoraggio, indicate nell'articolo 6 della legge, sono a carico esclusivo dello Stato, e ad esse si provvede coi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

     A quelle invece riguardanti la difesa militare e la sicurezza dello Stato si provvede coi fondi dei Ministeri della guerra e della marina, a seconda del caso, e tali opere potranno essere eseguite a cura dei Ministeri medesimi, previa intelligenza con quello dei lavori pubblici.

 

          Art. 15.

     Nei porti e spiagge di 1a categoria le opere che interessano la difesa dell'approdo e dell'ancoraggio sono:

     a) quelle che segnalano il porto, i punti pericolosi, l'entrata, l'uscita, i canali d'accesso, e d'interna circolazione;

     b) quelle che giovano a rendere meglio riparato e sicuro l'ancoraggio, a premunirlo dagli interrimenti, a ridurlo ed a mantenerlo di conveniente profondità;

     c) quelle mediante le quali si provvede al regolare e sicuro ormeggio delle navi, ed alla facilità e sicurezza delle loro evoluzioni;

     d) quelle necessarie pel rilascio e pel carenaggio delle navi che si rifugiano, o per agevolare alle medesime il modo di alleggerirsi e di riprendere il loro carico, di riparare alle avarie sofferte, di fornirsi di acqua; quelle che servono alle navi stesse per l'imbarco delle provviste occorrenti a proseguire la navigazione; quelle altre infine che concorrono alla conservazione ed al miglioramento del regime idraulico ed igienico del porto.

 

          Art. 16.

     Quando una stessa opera interessa promiscuamente varie amministrazioni dello Stato, la spesa relativa viene ripartita in regione dell'interesse rispettivo.

     Se per un'opera progettata od in corso di esecuzione, diretta a soddisfare alle esigenze della navigazione e del commercio, siano richieste modificazioni per renderla propria a soddisfare le esigenze della guerra o della marina per la difesa militare e per la sicurezza dello Stato, o per il servizio della sanità marittima, della dogana e di altre amministrazioni, la maggior spesa a cui tali modificazioni daranno luogo è a carico esclusivo della interessata amministrazione.

     La maggiore spesa sarà determinata di comune accordo fra il Ministero dei lavori pubblici e le altre amministrazioni interessate.

 

          Art. 17.

     I porti-canali ed i canali della laguna di Venezia, per quella parte che interessa il commercio marittimo e per l'armatura delle foci, sono considerati come opere marittime in base all'ultimo comma dell'art. 7 della legge.

 

          Art. 18. [1]

     Il riparto dei contributi provinciali e comunali alle spese portuali sarà fatto mediante il prospetto (modulo n. 1) tenendo presenti le seguenti norme:

     Contributi provinciali.

     1. Saranno per ogni porto comprese nell'elenco (modulo n. 1) tutte le Provincie che si servono del porto per esportazioni ed importazioni.

     2. Per una Provincia sede di uno o più porti, si farà eguale ad 1 il coefficiente e ciò per ciascuna contribuzione relativa ai diversi porti eventualmente compresi nella Provincia.

     3. Per una Provincia, non sede di porto ed interessata ad un solo scalo marittimo il coefficiente sarà fatto uguale a 0,80.

     4. Una Provincia, non sede di porto e che sia interessata a n porti, dovrà essere compresa negli elenchi degli n porti ma nel calcolo delle diverse quote si adotteranno n coefficienti il cui complesso sia eguale a 0,80 e che singolarmente stiano fra loro in ragione inversa della distanza del capoluogo di Provincia dai diversi porti di cui la Provincia si serve.

     5. Una Provincia sede di porto, ed interessata ad uno o più porti fuori Provincia, concorrerà nelle spese di questi ultimi come ai commi 3 e 4, se tutta interessata. E, se interessata parzialmente, concorrerà in misura della popolazione e della ricchezza della sola parte interessata o in base alla distanza del porto dal centro di densità della popolazione interessata adottandosi il coefficiente 0,80.

     6. Pel reparto dei coefficienti di cui al comma 4 si farà uso del modulo n. 2.

     Contributi comunali.

     1. Saranno compresi nell'elenco modulo n. 1 i Comuni che sono in condizione di trarre dal porto particolari diretti vantaggi.

     Saranno pure compresi nell'elenco quei Comuni cospicui, residenze delle agenzie marittime e dei commercianti del porto, pei quali l'interesse al porto stesso è ben maggiore di quello della generalità dei Comuni compresi nella zona servita.

     Purché si trovino nelle accennate condizioni, saranno inclusi nell'elenco anche i Comuni appartenenti a Provincie diverse da quella in cui si trova il porto.

     2. Pei Comuni sede di uno o più porti il coefficiente si farà eguale ad 1 per ciascun porto.

     Si adotterà eguale ad uno il coefficiente anche pei Comuni non sede di porto ma che dal medesimo traggono i maggiori vantaggi perché luogo di residenza delle agenzie e dei commercianti.

     3. Per tutti gli altri Comuni da considerare nel riparto delle spese di un porto si adotterà il coefficiente di 0,30 se interessati ad un solo porto.

     4. I Comuni invece interessati a più porti dovranno essere compresi negli elenchi degli n porti, ma nel calcolo delle diverse quote si adotteranno n coefficienti la cui somma non superi 0,30 e che singolarmente, per ciascun porto, stiano fra loro in ragione inversa della distanza dal centro del Comune dal porto.

     5. Per il riparto dei coefficienti si farà uso del modulo n. 2.

     Per principale dei tributi diretti, di cui nel modulo n. 1, è da intendersi l'imposta erariale (ricchezza mobile, terreni e fabbricati) depurata degli accessori, e cioè senza i decimi, le sovraimposte, le quote di reimposizione, i due centesimi addizionali delle Provincie danneggiate dal terremoto, le spese di distribuzione e l'aggio di riscossione. La cifra relativa sarà fornita dal Ministero delle finanze e per esso dalle locali agenzie delle imposte.

     Sono approvati il modulo n. 1 per il riparto delle quote di spese a carico delle Provincie e dei Comuni interessati ed il modulo n. 2 per il riparto dei coefficienti moderatori per il calcolo delle quote di spese portuali a carico di Provincie o Comuni interessati a più porti, vistati, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

 

          Art. 19.

     Agli accordi che le provincie e i comuni facessero fra di loro, valendosi delle facoltà di cui all'art. 9 della legge, l'amministrazione dello Stato s'intende estranea per ciò che riguarda la riscossione delle quote relative alle opere obbligatorie.

     La riscossione sarà fatta secondo le quote rispettivamente ad esse provincie o comuni assegnate col decreto di classificazione del porto, salvo agli enti interessati di provvedere in via di conguaglio fra di loro, ai rimborsi che risultassero dovuti in base agli accordi sovraccennati.

 

          Art. 20.

     I progetti di nuove opere marittime debbono essere sottoposti all'esame delle commissioni locale e centrale, di cui al capo X del presente regolamento, quando la natura delle opere o la loro importanza lo richiegga.

 

          Art. 21.

     Avuto il parere delle commissioni locale e centrale, il Ministero dei lavori pubblici provvederà all'approvazione dei progetti, dopo sentito il Ministero della marina, il consiglio superiore dei lavori pubblici e anche il consiglio di Stato, quando ciò sia da leggi o regolamenti prescritto, o quando lo stesso Ministero dei lavori pubblici lo trovi opportuno, tenuto presente il disposto dell'art. 1 del presente regolamento.

 

          Art. 22.

     Prima d'intraprendere nuove opere straordinarie, non fatte obbligatorie per legge, nei porti di 2a e 3a classe della 2a categoria, o in quelli della 1a categoria assimilati alle stesse classi per le opere riguardanti il commercio, il Ministero dei lavori pubblici promuoverà, per mezzo delle prefetture, l'assenso degli enti interessati prescritto dall'art. 13 della legge.

 

          Art. 23.

     Nelle spese indicate dall'art. 15 della legge, ripartibili fra lo Stato e gli enti interessati, si intendono comprese anche quelle relative ai mezzi d'opera, di proprietà dello Stato, impiegati nei lavori.

     Faranno parte delle stesse spese le indennità per trasferte dovute agli ufficiali del genio civile per qualsiasi opera marittima nei porti delle prime tre classi della 2a categoria.

     A tale effetto, prima della fine di ogni esercizio finanziario, gli uffici del genio civile trasmetteranno al Ministero dei lavori pubblici un prospetto delle spese di trasferta distinte per porti, e tale prospetto, approvato dal Ministero, varrà come titolo giustificativo della relativa spesa da ripartirsi fra gl'interessati.

 

          Art. 24.

     Il Ministero dei lavori pubblici trasmetterà ogni anno a quello del tesoro la liquidazione delle spese sostenute per ciascun porto, in quanto siano ripartibili fra lo Stato e gli enti interessati, distinguendo le spese ordinarie da quelle straordinarie, e indicando il titolo e al natura di ciascuna di esse, nonchè il modo di ripartizione.

     Per tale oggetto si useranno gli uniti moduli nn. 1 e 2.

 

          Art. 25.

     I progetti di liquidazione, di cui nel precedente articolo, saranno, a cura del Ministero del tesoro, trasmessi, a mezzo delle prefetture, agli enti interessati, acciocchè prendano cognizione dei pagamenti che debbono fare.

     Avendosi ricorsi, non sarà sospesa l'esazione, ma sarà fatta restituzione, se ed in quanto risulterà dovuta.

 

Capo IV

CONCESSIONE PER L'IMPOSIZIONE DELLA TASSA

SUPPLEMENTARE DI ANCORAGGIO

 

          Art. 26.

     Con la domanda, di cui all'art. 17 della legge, diretta ad ottenere l'imposizione di una tassa supplementare d'ancoraggio, i comuni marittimi, oltre a dimostrare gli accordi presi con la camera di commercio della provincia, dovranno presentare il progetto dell'opera che si propongono di eseguire, con la perizia della spesa occorrente, indicare quando intendono di cominciare i lavori, e in quanto tempo compierli.

     Esporranno poi le ragioni per le quali ritengono che, senza grave pregiudizio del commercio, possa venire applicata la tassa supplementare, della quale indicheranno la misura e la durata. Dichiareranno infine se intendono di eseguire l'opera col solo ricavato della tassa predetta o con quali altri mezzi.

 

          Art. 27.

     La domanda, di cui nel precedente articolo, dovrà essere presentata per mezzo del prefetto, il quale, dopo sentiti i consigli delle provincie e dei comuni interessati, quando non risulti che siano d'accordo col municipio richiedente, e sentito pure l'ufficio del genio civile, ne riferirà al Ministero dei lavori pubblici, esponendo in merito il proprio avviso.

 

          Art. 28.

     Il Ministero dei lavori pubblici, riconoscendo attendibile la domanda, promuoverà sulla medesima l'esame e il parere del consiglio superiore della marina, e sentirà quindi nei riguardi tecnici il consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

          Art. 29.

     L'imposizione della tassa supplementare è fatta per decreto reale, su proposta concorde dei Ministeri dei lavori pubblici, delle finanze e della marina, e dopo sentito il consiglio del commercio e il consiglio di Stato, secondo quanto è disposto nel terzo comma dell'art. 17 della legge. Col decreto stesso saranno stabilite le norme per l'applicazione della tassa supplementare, prescrivendo le necessarie cautele, mediante controllo da esercitarsi dall'ufficio incaricato dell'emanazione degli ordini di introito indicati dall'art. 100 del regolamento approvato col regio decreto 27 dicembre 1896, n. 584, affinchè la tassa supplementare venga a cessare appena che le riscossioni in base ad essa verificatesi abbiano raggiunto il costo effettivo dell'opera.

     Per decreto reale, sulla proposta concorde dei Ministeri dei lavori pubblici, delle finanze e della marina, potrà farsi cessare l'imposizione della tassa supplementare d'ancoraggio, quando sia riconosciuto che non ne esista più il bisogno per provvedere alle spese dell'opera per la quale fu concessa.

 

          Art. 30.

     Il Ministero dei lavori pubblici trasmetterà copia del decreto, di cui nel precedente articolo, a quelli della marina e delle finanze, pei provvedimenti relativi alla riscossione.

 

          Art. 31.

     La riscossione della tassa supplementare vien fatta dagli ufficiali del Governo incaricati della riscossione dei diritti marittimi, e da essi versata nella tesoreria dello Stato, verso ritiro di vaglia del tesoro, per essere a suo tempo girati e pagati al comune, gestore dell'opera in favore della quale deve andar erogato il provento.

 

          Art. 32.

     L'ufficiale incaricato della riscossione informerà bimestralmente delle somme introitate e dei versamenti fatti, con l'indicazione del vaglia relativo, l'ufficio del genio civile sotto l'alta sorveglianza del quale l'opera viene eseguita.

     Tali informazioni saranno poi dallo stesso ufficio del genio civile riferite al Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 33.

     I vaglia del tesoro, di cui al precedente art. 31, saranno pagati al municipio gestore delle opere, in seguito a sua domanda corredata dei certificati dell'ufficio del genio civile, comprovante la regolare esecuzione dei lavori e l'ammontare delle relative spese, per le quali si comprenderanno anche quelle indicate nell'art. 15 della legge e 23 del presente regolamento.

     Gl'ingegneri capi del genio civile trasmetteranno all'ispettore compartimentale, insieme alle relazioni annuali prescritte dall'art. 12 del regolamento sul servizio del genio civile, approvato con regio decreto 13 dicembre 1894, n. 568, una relazione speciale sull'andamento delle opere nel presente articolo contemplate.

 

Capo V

CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE

E L'ESERCIZIO DI OPERE MARITTIME

 

          Art. 34.

     Le provincie, i comuni, le camere di commercio e i privati che intendessero ottenere la concessione di costruire opere marittime, in base al primo comma dell'art. 18 della legge, debbono, con la domanda, presentare al Ministero dei lavori pubblici il progetto delle opere che si propongono di eseguire, corredato da una relazione indicante l'ammontare presuntivo della spesa all'uopo necessaria e i mezzi finanziari coi quali intendono farvi fronte.

 

          Art. 35.

     Sul progetto e relazione, di cui al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici promuove il parere delle commissioni di cui al capo X del presente regolamento, giusta le prescrizioni di cui all'art. 20, nonchè del consiglio superiore dei lavori pubblici, sia per quanto riguarda la natura e struttura delle opere progettate, la loro pubblica utilità e il costo presuntivo di esse, sia per quanto concerne le condizioni e modalità da osservarsi per la loro regolare costruzione, manutenzione ed esercizio, e sui mezzi finanziari per far fronte alle necessarie spese.

     Per le modificazioni od aggiunte che, in seguito a parere di detti corpi consulenti, si riconoscesse necessario introdurre nei progetti e relazioni di cui sopra, dovranno questi ultimi essere dal Ministero dei lavori pubblici inviati all'ente o persona che li ha prodotti, con le necessarie avvertenze ed osservazioni.

 

          Art. 36.

     Il progetto e la relazione, quando siano stati definitivamente approvati dai corpi tecnici consulenti, di cui al precedente articolo, saranno dal Ministero dei lavori pubblici comunicati, insieme alla domanda, a quello della marina, per l'ulteriore corso della concessione, a termini dell'art. 18 della legge sui porti e dell'art. 158 del codice di marina mercantile, corredandoli dei voti e decisioni come sopra emesse dai detti corpi e di quelle osservazioni e prescrizioni che l'amministrazione dei lavori pubblici riconoscesse del caso, nonchè di uno schema delle condizioni tecniche cui, a parere dell'amministrazione medesima, dovrà essere subordinata la concessione.

 

          Art. 37.

     Il Ministero della marina, avuti gli atti di cui al precedente articolo, provvede agli ulteriori atti di preliminare istruttoria per far luogo, ove ne sia il caso, alla concessione invocata, a senso delle disposizioni contenute nel titolo III, parte I, del codice della marina mercantile e nel regolamento per la sua esecuzione, sentendo fra gli altri l'avviso del consiglio superiore di marina e degli altri corpi consulenti indicati all'art. 18 della legge sui porti.

 

          Art. 38.

     Per la imposizione e riscossione della tassa supplementare d'ancoraggio, di cui all'art. 18 della legge, saranno seguite le norme tracciate nei precedenti articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31; e il pagamento dei vaglia in favore dei concessionari sarà disposto in base ai certificati dell'ufficio del genio civile come è detto nell'art. 33.

 

          Art. 39.

     La concessione dell'esercizio di opere marittime non potrà mai eccedere i novant'anni ed al termine della concessione le opere stesse passeranno al demanio pubblico.

 

          Art. 40.

     Le tariffe per l'esercizio delle opere marittime concesse non dovranno essere superiori a quelle consimili dei vicini porti esteri, e saranno approvate dal Ministero dei lavori pubblici, di accordo con quello della marina, dopo sentita la camera di commercio della provincia nella quale trovasi il porto, e previo avviso del consiglio del commercio.

 

          Art. 41.

     Con l'atto di concessione, da stipularsi a cura dell'amministrazione marittima nei modi e forme prescritte dal codice e regolamento per la marina mercantile, saranno stabilite le modalità tecniche ed amministrative della concessione stessa, tanto nei rapporti fra il concessionario ed i privati, quanto nei rapporti fra esso e il Governo, tenute presenti le vigenti disposizioni in materia di concessioni e di polizia marittima.

 

          Art. 42.

     L'atto di concessione non avrà alcun effetto nei rapporti dell'amministrazione governativa, fino a quando non sia stato debitamente approvato con apposito regio decreto, da promuoversi a cura del Ministero di marina, d'accordo con quello dei lavori pubblici.

     Nel caso in cui sia compresa nel decreto stesso anche l'autorizzazione per la imposizione e riscossione della tassa supplementare di ancoraggio, di cui all'art. 17 della legge sui porti ed agli articoli 26 e 38 del presente regolamento, interverrà nella proposta anche il Ministero delle finanze.

 

          Art. 43.

     Per assicurare la regolare esecuzione delle opere nel termine prestabilito, il concessionario dovrà prestare una cauzione, il cui ammontare sarà determinato volta per volta secondo la importanza, la natura e la destinazione delle opere, ma non potrà mai eccedere il ventesimo del costo preventivato delle opere stesse.

 

          Art. 44.

     La esecuzione delle opere concesse è soggetta all'alta sorveglianza dell'ufficio del genio civile, dal quale saranno anche collaudate.

     Nelle operazioni di collaudo di opere che interessano il servizio ferroviario dovrà intervenire, in concorso coll'ufficio del genio civile, anche l'ufficio di circolo del regio ispettorato generale delle strade ferrate nella cui giurisdizione trovansi le opere stesse, nonchè un rappresentante dell'amministrazione che esercita la ferrovia del porto, quest'ultimo col solo voto consultivo.

     Dopo il collaudo, ove nulla osti per altri riguardi, sarà restituita la cauzione.

 

          Art. 45.

     Non eseguendosi dal concessionario le opere nel tempo e nel modo stabilito, esso decadrà dalla concessione, perderà la cauzione depositata e sarà inoltre responsabile dei danni verso i terzi, a norma del diritto comune.

 

          Art. 46.

     Quando il concessionario trascuri la regolare manutenzione delle opere concesse, o in qualche altro modo contravvenga ai patti della concessione, o ne sospenda arbitrariamente l'esercizio, potranno essere dallo Stato sequestrati i proventi delle opere e sospesi i pagamenti dei vaglia del tesoro fatti con gli introiti della tassa supplementare d'ancoraggio. Oltre a ciò potrà essere dichiarata la decadenza della concessione.

 

          Art. 47.

     La concessione può essere in ogni tempo revocata, quando a giudizio dell'amministrazione ciò sia richiesto da cause di pubblica utilità o da ragioni di pubblico servizio. In questo caso il concessionario ha diritto alla restituzione della cauzione, ed al pagamento di tante quote parti del costo delle opere eseguite, quanti sono gli anni mancanti al termine della concessione, salvo che non sia stato diversamente pattuito coll'atto di concessione.

 

          Art. 48.

     Alla consegna delle zone acquee o delle aree di pertinenza del demanio marittimo, che si rendessero necessarie per la esecuzione od esercizio delle opere portuarie a termine dell'atto di concessione, verrà provveduto da un funzionario delle capitanerie di porto con il concorso di un funzionario dell'amministrazione demaniale.

 

Capo VI

DELLE CONCESSIONI GRATUITE DI ARENILI

 

          Art. 49.

     La concessione gratuita di terreni arenili in favore dei comuni di che al 2° comma dell'art. 18 della legge, s'intende limitata agli arenili compresi nel territorio del comune richiedente, appartenenti al pubblico demanio.

     Non possono comprendersi nella concessione il lido del mare, e quella zona lungo il medesimo che può occorrere pei pubblici servizi.

 

          Art. 50.

     La gratuita concessione degli arenili non è obbligatoria per tutte le opere la cui costruzione possa essere ad un comune concessa, ma ha luogo soltanto quando le opere siano espressamente riconosciute utili dal Ministero dei lavori pubblici.

     Occorre perciò che alla domanda di concessione degli arenili, da presentarsi per mezzo del prefetto al Ministero della marina, i comuni uniscano il progetto delle opere.

     Le opere saranno eseguite a cura del municipio concessionario e sotto l'alta sorveglianza dell'ufficio del genio civile, dal quale saranno anche collaudate.

 

          Art. 51.

     Nell'atto di concessione degli arenili, da approvarsi dal Ministero della marina, d'accordo con quelli dei lavori pubblici e delle finanze, saranno determinate le modalità e la durata, non mai maggiore di 90 anni, e saranno prescritte le norme per assicurare che i proventi ricavabili dall'uso degli arenili siano dal comune erogati nel modo dalla legge voluto.

 

          Art. 52.

     Entro il limite massimo di novant'anni, fissati dalla legge, la durata della concessione potrà essere maggiore o minore, a seconda della maggiore o minore importanza delle opere cui sono destinati i proventi ricavabili dalle aree da darsi in concessione.

 

          Art. 53.

     La consegna degli arenili sarà fatta, a totale spesa del comune, da un funzionario della capitaneria del porto col concorso di un ufficiale del genio civile e di un funzionario dell'amministrazione demaniale.

 

          Art. 54.

     I municipi dovranno destinare preferibilmente ad uso di industrie navali o marittime gli arenili avuti in concessione.

     In generale, poi, le opere di natura stabile dovranno essere espressamente autorizzate dal Ministero della marina.

 

          Art. 55.

     Quante volte i municipi affittino i terreni avuti in concessione per uso di costruzioni navali, non potranno percepire che il canone di cinque millesimi al m2 , come dispone l'art. 50 della legge sui provvedimenti per la marina mercantile.

 

          Art. 56.

     Il comune non potrà imporre tasse o canoni di sorta sugli arenili che servono al tiro ed al varo dei bastimenti, allo stendaggio delle reti, alla pesca ed a simili usi pubblici.

 

          Art. 57.

     I comuni concessionari non potranno nè ordinare, nè permettere estrazione di arena dai terreni avuti in concessione, se non previo regolare permesso della capitaneria di porto, a termine degli articoli 160 e 161 del codice per la marina mercantile.

 

          Art. 58.

     La gratuità della concessione non esonera il municipio concessionario dal pagamento delle spese di contratto e del canone minimo, di cui all'art. 811 del regolamento per la esecuzione del codice della marina mercantile.

 

          Art. 59.

     Quando non siasi potuto dare in concessione ad un comune una parte di arenile, perchè ad altri prima concessa, la decadenza o il termine della detta anteriore concessione non danno diritto al comune di ottenere la gratuita concessione della suaccennata parte di arenile, se ciò non fu con esso espressamente pattuito.

     Però su nuova domanda del comune potranno essere aggiunte ad una concessione già fatta le zone di arenili, che per mutate condizioni della spiaggia si rendessero disponibili entro i limiti di cui nell'art. 18 della legge.

 

          Art. 60.

     I proventi delle gratuite concessioni, quando non fossero destinati all'uso dalla legge prescritto, saranno investiti in altre opere la cui utilità sia riconosciuta dal Ministero dei lavori pubblici, o verranno pagati allo Stato in rimborso di lavori eseguiti nell'interesse e con proporzionale vantaggio di tutti gli enti interessati, e non mai del solo comune concessionario.

 

Capo VII

PORTI LACUALI

 

          Art. 61.

     Per la classificazione dei porti lacuali, che a termine dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge possono parificarsi ai marittimi, si osserveranno le norme di cui ai precedenti articoli dal 6 al 10 inclusivi.

 

          Art. 62.

     Ai porti lacuali, di cui nel precedente articolo, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 24 del presente regolamento, escluso quanto riguarda i porti di 1 categoria, e con avvertenza che della commissione locale, di cui al precitato art. 20, non fanno parte pei i porti lacuali gli ufficiali e le autorità di marina indicati nel successivo art. 99.

 

          Art. 63.

     Per l'esame ed approvazione dei progetti di opere nuove da eseguirsi nei porti lacuali, si ometteranno, salvo che da speciali circostanze sia richiesto, le pratiche per intelligenze col Ministero della marina, prescritte riguardo ai progetti di opere marittime.

     Quando però i porti lacuali o le relative opere interessino la difesa militare o la sicurezza dello Stato, il Ministero dei lavori pubblici prenderà accordi con quello della guerra.

 

          Art. 64.

     Per la imposizione della tassa speciale sulle barche, consentita dal 3° comma dell'art. 17 della legge, e per la concessione ai comuni dei tratti di riva lacuale di cui all'ultimo comma dell'art. 18, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 del presente regolamento, con avvertenza che, trattandosi di porti lacuali, non vi è ingerenza dell'amministrazione della marina mercantile, che gli atti di concessione di cui all'art. 51 sono approvati dal Ministero delle finanze, d'accordo con quello dei lavori pubblici, e che all'autorità della capitaneria di porto viene sostituita quella della prefettura.

     La tassa supplementare sulle barche sarà riscossa secondo le vigenti leggi sulle entrate comunali.

 

Capo VIII

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I PORTI DI 4 aCLASSE

 

          Art. 65.

     Le spese obbligatorie di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 19 della legge sono a totale carico dei comuni.

 

          Art. 66.

     La dichiarazione di obbligatorietà delle opere nuove nei porti di 4a classe, di che al n. 3 dell'art. 19 della legge, è fatta con decreto del Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con quello della marina.

     La domanda, col progetto delle opere, sarà sottoposta all'esame della giunta provinciale amministrativa, delle commissioni locale e centrale per le opere dei porti e fari, e del consiglio superiore dei lavori pubblici, affine di accertare se il progetto meriti approvazione, e se la spesa sia proporzionata ai vantaggi che alle opere possono derivare.

     Sarà quindi sentito anche il consiglio di Stato, specialmente in riguardo al concorso governativo nella spesa, per quanto è disposto dal penultimo comma dell'art. 7 della legge.

 

          Art. 67.

     Spetta ai prefetti di curare che i comuni provvedano a stanziare nei loro bilanci le somme occorrenti all'esecuzione delle opere obbligatorie e che, in caso di trascuranza, vi provveda la giunta provinciale amministrativa con stanziamenti d'ufficio, a termini dell'art. 170 della legge comunale e provinciale.

 

          Art. 68.

     Se per effetto di quanto dispone l'art. 20 della legge riguardo ai fari e fanali per porti di 4a classe, il Ministero dei lavori pubblici, anche allo scopo di coordinare i fari stessi al sistema generale di illuminazione delle coste marittime, prescrivesse modificazioni agli apparecchi esistenti, o alle torri sulle quali trovansi collocati, ovvero ordinasse la sostituzione di essi apparecchi con altri di apparenza diversa, concorreranno nelle relative spese lo Stato e la provincia, secondo la proporzione di cui al penultimo comma dell'art. 7 della legge, quante volte le medesime non possano comprendersi fra quelle di ordinaria conservazione.

     Se le modificazioni prescritte dal Ministero dei lavori pubblici riguardo alla portata del faro siano tali da caratterizzarlo come faro di scoperta, la relativa spesa sarà sostenuta interamente dallo Stato, a termini dell'art. 35 della legge.

 

          Art. 69.

     Per ottenere che le escavazioni occorrenti in un porto di 4a classe siano fatte eseguire, secondo la facoltà concessa dall'art. 21 della legge, dagli accollatari dell'escavazione dei porti cui provvede lo Stato, il comune o il consorzio dei comuni dovrà rivolgere domanda al prefetto della provincia, il quale commetterà al competente ufficio del genio civile di compilare la relativa perizia, affinchè il comune od il consorzio, conosciuta la spesa, possa deliberare per lo stanziamento in bilancio delle somme occorrenti.

     Il prefetto, accertato lo stanziamento dei fondi, dietro informazioni e parere dell'ingegnere capo del genio civile, promuoverà gli occorrenti accordi contrattuali fra il consorzio o comune interessato e l'impresa d'escavazione, facendo convenire tra loro l'epoca in cui devono principiare i lavori e quella in cui saranno ultimati.

     Lo Stato rimane estraneo a qualsiasi eventuale controversia tra appaltatore e comune o consorzio del porto.

 

          Art. 70.

     Alla direzione ed assistenza dei lavori d'escavazione sarà provveduto per cura ed a spese del comune o del consorzio, cui dall'ufficio del genio civile, sarà data comunicazione delle disposizioni del contratto di appalto. Qualora il comune od il consorzio intendessero di affidare la direzione dei lavori agli uffici del genio civile, dovranno farne domanda al prefetto della provincia, che la rivolgerà col proprio avviso al Ministero dei lavori pubblici per le sue determinazioni, a senso della vigente legge e regolamento sul regio corpo del genio civile.

 

          Art. 71.

     L'importo dei lavori sarà dal comune o dal consorzio pagato all'appaltatore, in base ai certificati dell'ingegnere direttore.

 

          Art. 72.

     I comuni che intendono d'intraprendere la costruzione di nuovi porti di 4a classe o di nuove opere straordinarie occorrenti all'ampliamento o alla sistemazione dei medesimi, debbono farne domanda al Ministero dei lavori pubblici per mezzo del prefetto producendo il progetto di massima.

     Il Ministero, sentito il parere delle commissioni locale e centrale per le opere dei porti e fari, del consiglio superiore della marina e del consiglio superiore dei lavori pubblici, determinerà sull'ammissibilità delle opere.

 

          Art. 73.

     Prima di autorizzare la compilazione del progetto esecutivo, il prefetto promuoverà le deliberazioni dei consigli dei comuni e delle provincie interessate, ai quali sarà data comunicazione del progetto di massima. Non potranno le opere venire autorizzate ed appaltate, se non quando i comuni assenzienti rappresentino almeno due terzi del loro contributo nella spesa, deduzione fatta del concorso dello Stato e della provincia, se hanno luogo, e quando sia stato accordato a termini del 1° comma dell'art. 27 della legge, e senza tener conto degli altri proventi indicati nell'art. 23 della legge medesima.

 

          Art. 74.

     Il comune od il consorzio dei comuni, nel deliberare l'esecuzione delle nuove opere in conformità al progetto approvato, dovrà stanziare in bilancio le somme necessarie provenienti dai cespiti del fondo speciale, di cui all'art. 23 della legge.

 

          Art. 75.

     Per ottenere l'imposizione della tassa supplementare di ancoraggio o la concessione gratuita degli arenili, di cui all'art. 23, a e b, della legge, il comune nel quale esiste il porto, d'accordo col consorzio, dovrà presentare domanda a termini dei precedenti articoli 26 e 50.

     Per effettuare l'imposizione e la concessione saranno poi seguite le norme indicate negli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 del presente regolamento.

 

          Art. 76.

     I vaglia del tesoro fatti coll'introito della tassa supplementare d'ancoraggio saranno pagati al comune gestore dell'opera, ovvero, esistendo un consorzio, al cassiere di questo, colle norme di cui all'art. 33 del presente regolamento.

 

          Art. 77.

     Il comune nel quale esiste il porto, se riunito con altri in consorzio, dovrà promuovere le deliberazioni del consorzio stesso, riguardo alla destinazione da darsi ai terreni avuti in concessione, ed in generale sull'amministrazione dei medesimi.

 

          Art. 78.

     Il comune o il consorzio dovrà dimostrare come i proventi degli arenili e della tassa supplementare di ancoraggio siano stati impiegati a esclusivo vantaggio dell'opera per la quale furono concessi, dando comunicazione annualmente al prefetto dei necessari documenti contabili, e specialmente dei mandati emessi pel pagamento dei lavori e delle spese relative.

     Il prefetto esaminerà se i predetti documenti siano valevoli a giustificare il regolare impiego delle somme, e sentirà, ove sia d'uopo, l'ufficio del genio civile.

     Qualora le dette somme venissero impiegate in uso diverso da quelli a cui sono per legge destinate, potrà essere dichiarata la decadenza dalle concessioni.

 

          Art. 79.

     L'impegno del fondo speciale in servizio di prestiti o come corrispettivo di concessioni, di che all'art. 24 della legge, sarà fatto mediante delegazioni tratte sul cassiere del comune o del consorzio.

 

          Art. 80.

     Il pagamento del concorso dello Stato e della provincia sarà fatto o in una sola rata ad opera compiuta, od in diverse rate, in base ai certificati dell'ufficio del genio civile, comprovanti la regolarità e l'importo dei lavori eseguiti.

 

          Art. 81.

     Per ottenere che lo studio e la compilazione di un progetto di opere nuove in un porto di 4a classe siano commessi all'ufficio del genio civile, il comune od il consorzio dei comuni dovrà presentare domanda al Ministero dei lavori pubblici per mezzo della prefettura, a senso della legge e del regolamento del genio civile, precisando il programma dello studio da farsi.

 

          Art. 82.

     I progetti saranno dal comune o dal consorzio trasmessi al prefetto, il quale, sentito l'ufficio del genio civile, quando non siano stati da esso compilati, provvederà, ove nulla osti, alla loro approvazione, se riguardano opere di ordinaria manutenzione; se invece riguardano opere straordinarie, li trasmetterà al Ministero dei lavori pubblici, cui ne spetta l'approvazione.

 

          Art. 83.

     Gli uffici del genio civile, ai quali sia commessa la compilazione di progetti per opere da eseguirsi in porti di 4a classe, faranno conoscere al prefetto l'importo presuntivo delle spese necessarie per idoneità di viaggio agli ufficiali del genio civile, per rilievi, per copie ed oggetti di cancelleria, onde una corrispondente somma sia anticipata dal comune o dal consorzio.

     L'ingegnere capo renderà poi conto dell'anticipazione nei modi stabiliti dal regolamento per la contabilità dello Stato.

 

          Art. 84.

     I progetti saranno compilati secondo le norme prescritte per quelli riguardanti le opere di conto dello Stato, previe le opportune intelligenze con le capitanerie di porto per quanto riguarda i servizi ad esse affidati.

 

          Art. 85.

     All'esame ed all'approvazione dei progetti di opere straordinarie nei porti di 4a classe sono applicabili le disposizioni dell'art. 20 del presente regolamento.

 

          Art. 86.

     Approvato un progetto con le formalità di cui all'art. 28 della legge, spetterà al comune o al consorzio di procedere, se ne sarà il caso, come è prescritto dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

     Le occupazioni, sia provvisorie che permanenti, degli spazi acquei o di aree demaniali marittime, sono soggette alle norme prescritte dal codice della marina mercantile e dal relativo regolamento.

 

          Art. 87.

     Alla esecuzione dei lavori indicati nei precedenti articoli sarà provveduto dal comune o dal consorzio sotto l'alta sorveglianza degli uffici del genio civile.

     Le competenze degli ufficiali del genio civile incaricati dell'alta sorveglianza sono a carico dello Stato; quelle per la direzione ed assistenza dei lavori, del comune o del consorzio.

     Il Ministero dei lavori pubblici potrà autorizzare secondo l'art. 43 della legge 15 giugno 1893 sul genio civile, gli uffici del genio civile a dirigere anche i lavori, nel qual caso le indennità dovute al personale saranno sostenute dal comune o dal consorzio, se l'autorizzazione sia stata accordata in seguito a loro domanda.

 

          Art. 88.

     L'ingegnere direttore dei lavori, sia esso un ufficiale del genio civile o un incaricato del municipio, tenute presenti le prescrizioni e le disposizioni del contratto, dovrà prendere concerti colla competente autorità marittima per quanto concerne l'ordine e l'esecuzione dei lavori.

 

          Art. 89.

     Per provvedere a quanto dispone l'art. 29 della legge, i prefetti, a mezzo specialmente delle intendenze di finanza, delle camere di commercio e degli uffici del genio civile, raccoglieranno le notizie di cui al precedente art. 7 per la misura del movimento commerciale e per l'indicazione dei comuni interessati.

     Per la designazione dei comuni da comprendere in consorzio e per la determinazione delle loro quote di contributo, si seguiranno i criteri e le norme di cui negli ultimi due comma dell'art. 8 della legge e negli articoli 8 e 18 del presente regolamento.

 

          Art. 90.

     Nel decreto che il prefetto deve emettere a termini dell'art. 29 della legge per la costituzione del consorzio, sarà stabilito in qual modo ed in qual proporzione i comuni debbono essere rappresentati nell'assemblea consorziale e sarà pure indicata la sede del consorzio.

     Per determinare il modo e la proporzione di rappresentanza in consorzio, si dovrà aver riguardo non solo all'entità della quota di concorso ai singoli comuni assegnata, ma anche a tutte le altre circostanze e condizioni di fatto che stiano a dimostrare il maggiore o minore interesse di essi nel porto.

 

          Art. 91.

     Divenuto definitivo il decreto del prefetto, i delegati dei comuni interessati, riuniti in assemblea generale, procederanno alla formazione di uno speciale statuto o regolamento per la gestione ed amministrazione del consorzio, e potranno nominare un consiglio d'amministrazione.

 

          Art. 92.

     Le deliberazioni della rappresentanza consorziale e del consiglio d'amministrazione sono soggette, per la loro approvazione ed omologazione, alle stesse formalità di quelle dei consigli e delle giunte comunali, a termini della legge comunale e provinciale.

 

          Art. 93.

     Spirato il termine, di cui all'art. 30 della legge, senza che alcuno dei comuni interessati abbia impugnato il decreto del prefetto, tutti i comuni saranno ritenuti assenzienti e il decreto diverrà obbligatorio ed avrà immediatamente effetto.

 

          Art. 94.

     Gli atti di liquidazione, compilati annualmente dal comune o dal consorzio, a termini dell'art. 31 della legge, dovranno contenere tutte le specificazioni necessarie per stabilire l'entità e la regolarità delle spese ed il riparto delle quote di concorso di ciascuno dei comuni interessati.

     Nelle spese per le opere saranno comprese quelle indicate nell'art. 15 della legge.

     Gli atti di liquidazione debbono essere rassegnati al prefetto che provvede alla loro approvazione, dopo sentito l'ufficio del genio civile. Saranno poscia comunicati ai comuni interessati, i quali dovranno versare alla cassa del consorzio la quota risultante a loro debito, salvo gli effetti del conto finale quando si tratti di opere nuove.

     I reclami contro le liquidazioni saranno risoluti a termini dell'art. 31 della legge. Essi non daranno diritto a sospensione di pagamento, ma a restituzione, se ed in quanto sarà del caso.

 

          Art. 95.

     Gli uffici del genio civile, le capitanerie di porto, le intendenze di finanza ed i comuni dovranno dare al prefetto tutte le notizie che richiederà per poter soddisfare a quanto è prescritto dall'art. 33 della legge.

 

          Art. 96.

     Nessuna responsabilità potrà mai incombere allo Stato, nè da esso alcunchè potranno ripetere i comuni od i consorzi dei comuni, pel fatto che la compilazione dei progetti o la direzione dei lavori siano state affidate agli uffici del genio civile.

 

Capo IX

SPESE PER FANALI E PER SEGNALAMENTI

 

          Art. 97.

     Le disposizioni contenute nel presente regolamento, relative alle spese che sono a carico delle provincie e dei comuni per le opere dei porti, si applicano anche a quelle occorrenti per fari, fanali e segnalamenti di che agli articoli 34 e 35 della legge.

     L'esercizio dei fari e fanali è disciplinato da regolamento speciale.

 

Capo X

DELLE COMMISSIONI LOCALE E CENTRALE

 

          Art. 98.

     Tutti i progetti di massima per nuove opere marittime ed anche quelli di esecuzione, ove non siano stati preceduti da un progetto di massima, quando la loro natura ed importanza lo richieggano, debbano essere sottoposti all'esame e parere di commissioni, locale una, centrale l'altra, come al precedente art. 20.

 

          Art. 99.

     La commissione locale è presieduta dal prefetto della provincia, nella quale trovasi il porto, e da esso è convocata, in seguito a disposizioni del Ministero dei lavori pubblici.

     Ne fanno parte:

     un membro della camera di commercio ed arti;

     il sindaco od un consigliere del comune nel quale trovasi il porto;

     l'ingegnere capo del genio civile, nelle cui attribuzioni sono i lavori marittimi della provincia;

     un ufficiale del genio militare;

     un ufficiale della marina militare;

     il capitano di porto;

     un capitano della marina mercantile da designarsi dal prefetto;

     l'intendente di finanza od un suo rappresentante;

     un consigliere della provincia in cui è situato il porto;

     un consigliere di ciascuna altra provincia interessata;

     l'autore del progetto, al solo scopo di dare schiarimenti e notizie.

     Un ufficiale del genio civile sarà incaricato delle funzioni di segretario.

     Quando trattisi di progetti per opere marittime da eseguirsi nei porti che hanno impianti ferroviari, ovvero di opere che in qualsiasi modo interessino o possano interessare in seguito il servizio ferroviario, farà parte della commissione locale anche il regio ispettore capo del circolo ferroviario nella cui giurisdizione è compreso il porto, nonchè il rappresentante dell'amministrazione che esercita la ferrovia del porto stesso.

     Il prefetto prenderà volta per volta concerti colla camera di commercio, col municipio, col comandante del dipartimento marittimo, col comandante generale della divisione militare, colla capitaneria di porto, coll'intendente di finanza e coll'amministrazione ferroviaria, per la designazione dei rispettivi loro delegati a far parte della commissione.

 

          Art. 100.

     Il prefetto nel convocare la commissione informerà i componenti la medesima degli affari da discutere, avvertendoli che i relativi progetti e documenti sono depositati nella prefettura, acciò possano esaminarli.

     Fra il giorno dell'invito di convocazione e quello dell'adunanza dovranno passare almeno otto giorni.

     Il prefetto nomina il relatore di ciascun affare.

 

          Art. 101.

     I membri della commissione, funzionari dello Stato, informeranno il Ministero dal quale dipendono delle discussioni e dei voti della commissione stessa.

 

          Art. 102.

     La commissione centrale siede presso il Ministero dei lavori pubblici.

     E' presieduta dal ministro, o da chi per esso, e ne fanno parte:

     il direttore generale delle bonifiche e dei porti;

     tre ispettori del regio corpo del genio civile;

     un ufficiale superiore o generale della regia marina;

     un direttore o ispettore del genio navale;

     un ufficiale superiore o generale del genio militare;

     il direttore generale della marina mercantile;

     un direttore generale od ispettore generale delle finanze;

     un funzionario superiore del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

     Il direttore capo della divisione dei porti del Ministero dei lavori pubblici potrà intervenire alle adunanze della commissione per fornire le notizie e schiarimenti di cui fosse richiesto.

     Un ufficiale del genio civile sarà incaricato delle funzioni di segretario.

     Quando le opere in progetto interessino direttamente la difesa dello Stato, dovranno partecipare agli studi della commissione centrale e prendere parte alle sue adunanze: un ufficiale superiore del regio corpo di artiglieria ed un ufficiale superiore dello stato maggiore, e, quando trattisi delle opere di cui al penultimo capoverso dell'art. 99, dovranno fare parte della commissione stessa l'ispettore generale e due ispettori superiori del regio ispettorato generale delle strade ferrate.

     Ciascun Ministero designerà i propri delegati, e quello dei lavori pubblici provvederà con decreto alla costituzione della commissione.

 

          Art. 103.

     La commissione centrale terrà le sue adunanze ordinariamente ogni tre mesi, e potrà inoltre essere convocata straordinariamente per casi d'urgenza presso il Ministero dei lavori pubblici.

 

Parte seconda

ATTRIBUZIONI E RECIPROCHE RELAZIONI DEGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE E DELLE AUTORITA' MARITTIME, FERROVIARIE E COMUNALI

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 104.

     Il servizio tecnico dei porti, dei fari e delle spiagge è nelle attribuzioni degli uffici del genio civile, ai quali è pure affidato il servizio della laguna di Venezia nei riguardi idraulici.

     Il servizio della polizia dei porti e delle spiagge entra nelle competenze delle capitanerie di porto, a termini del codice per la marina mercantile e del relativo regolamento.

     I detti uffici dovranno agire d'accordo con il competente ufficio di circolo del regio ispettorato generale delle strade ferrate, sempre che sia in qualsiasi modo interessato il servizio ferroviario.

 

          Art. 105.

     I predetti uffici dovranno fra loro mantenere le relazioni necessarie per la regolarità dei servizi ad essi rispettivamente affidati, secondo le norme tracciate nel capo seguente, e che riguardano:

     a) la manutenzione e la conservazione delle opere d'arte dei porti;

     b) le macchine galleggianti destinate al servizio delle opere dei porti;

     c) le gru per l'imbarco e sbarco delle merci;

     d) i bacini da raddobbo e gli scali di alaggio;

     e) le darsene o bacini commerciali;

     f) le nuove opere dei porti e delle spiagge;

     g) il servizio delle zavorre;

     h) la manutenzione ed accensione dei fari, dei fanali di segnalamento e d'illuminazione delle calate, e la manutenzione di segnali fissi e galleggianti;

     i) la pesca in riguardo al regime idraulico dei porti e delle spiagge marittime e la conservazione delle opere relative;

     l) i rivi e canali che sboccano nei porti;

     m) la polizia tecnica dei porti e delle spiagge.

 

          Art. 106.

     Per gli affari e servizi di competenza dell'amministrazione comunale riguardo ai porti e alle spiagge, i comuni dovranno provvedere, previa intelligenza cogli uffici del genio civile e colle capitanerie di porto.

 

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

§ a)

Della manutenzione e conservazione delle opere d'arte nei porti

 

          Art. 107.

     A cura degl'ingegneri capi del genio civile e degli uffici dipendenti, e in conformità delle istruzioni generiche da emanarsi dal Ministero dei lavori pubblici e di quelle speciali da richiedersi caso per caso all'ispettore compartimentale, si procederà a periodi determinati, od anche straordinariamente, alla visita delle opere marittime, non omettendo, ove ne sia il caso, di eseguire i rilievi necessari per verificare le condizioni in cui si trovano le varie opere dei porti, le spiagge e i fari, e quali restauri o miglioramenti vi occorrono, sui quali, prima di far proposta al Ministero dei lavori pubblici, interpelleranno, ove ne sia il caso, le capitanerie di porto, affine d'accertare quali maggiormente interessino la navigazione e il commercio.

 

          Art. 108.

     Le capitanerie, anche se non interpellate, potranno indicare e proporre agli uffici del genio civile i provvedimenti e i lavori che reputassero necessari per la buona conservazione delle opere marittime.

 

          Art. 109.

     I capitani di porto debbono dare al personale da essi dipendente le necessarie istruzioni perchè forniscano agli uffici del genio civile le informazioni e notizie che fossero loro richieste, a norma del precedente art. 107.

 

          Art. 110.

     Le capitanerie informeranno gli uffici del genio civile dei danni e guasti che riscontrassero nelle opere dei porti, indicando quali, a loro avviso, ne siano le cause, e come si possa provvedere a ripararli.

     Se i danni fossero cagionati dal fatto di terzi, le capitanerie provvederanno a termini dell'art. 177 del codice per la marina mercantile e dell'art. 864 del relativo regolamento; e gli uffici del genio civile, nel trasmettere alle capitanerie di porto la perizia dei danni, accenneranno anche al tempo presumibile entro il quale potranno essere intraprese e compiute le riparazioni.

     L'importo dei danni sarà, in seguito ad ordine delle capitanerie, versato nella tesoreria provinciale o nelle casse dipendenti, e le riparazioni saranno fatte eseguire dagli uffici del genio civile a carico dei fondi all'uopo assegnati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 111.

     Gli uffici dei genio civile faranno conoscere alle capitanerie di porto se ed entro quali limiti possa essere provveduto alle loro proposte per restauri o miglioramenti delle opere dei porti, e le terranno successivamente informate dell'esito dei provvedimenti da essi uffici provocati.

 

          Art. 112.

     Per le riparazioni alle opere dei porti, spiagge e fari cui non provvede il Ministero dei lavori pubblici, le capitanerie di porto si rivolgeranno alle amministrazioni ed agli enti morali, ai quali incombe di provvedere, informandone l'ufficio del genio civile.

 

          Art. 113.

     Gli uffici del genio civile non hanno ingerenza diretta sugli edifici destinati al servizio delle capitanerie di porto.

     Qualora nei detti edifici esistano locali dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, gli uffici del genio civile, prima di provvedere ai lavori di manutenzione e di riparazione nei locali stessi, dovranno prendere concerti colla capitaneria di porto.

     La manutenzione e le riparazioni delle banchine e dei moli sui quali fossero costruiti detti edifici restano sempre nella esclusiva competenza degli uffici del genio civile, salvo quanto è disposto nel precedente art. 104.

 

§ b)

Delle macchine galleggianti destinate al servizio delle opere dei porti

 

          Art. 114.

     I galleggianti di proprietà dello Stato, addetti al servizio della navigazione dei porti, della costruzione e manutenzione delle scogliere e delle altre opere portuali, e il personale che ne ha la custodia, dipendono direttamente dagli uffici del genio civile, salvo quanto è disposto dal codice per la marina mercantile e dal relativo regolamento riguardo alla polizia dei porti, delle spiagge e della navigazione.

 

          Art. 115.

     Gli uffici del genio civile avranno cura che nell'ormeggio dei galleggianti, di che al precedente articolo, e nella loro custodia, siano rigorosamente osservate le prescrizioni che regolano il servizio dei porti.

 

          Art. 116.

     La stazione ordinaria d'ormeggio dei galleggianti, di cui nei precedenti articoli, sarà stabilita dalle capitanerie di porto, sentito l'ufficio del genio civile.

     Occorrendo di spostare i galleggianti da un luogo all'altro d'uno stesso porto o da un porto ad un altro, saranno osservate le norme prescritte dall'art. 933 del regolamento per la esecuzione del codice della marina mercantile.

 

          Art. 117.

     Qualora gli ufficiali delle capitanerie di porto constatino qualche difetto di custodia o di ormeggio, o ritengano che in qualsiasi circostanza possa essere compromessa la sicurezza dei galleggianti, di cui nei precedenti articoli, provvederanno a termini del codice per la marina mercantile, informandone nel medesimo tempo l'ufficio del genio civile.

 

          Art. 118.

     Nei porti che trovansi in località ove non risiede l'ufficio del genio civile, il materiale galleggiante e il personale che v'è addetto potranno, previa l'approvazione dei competenti Ministeri, essere posti sotto l'immediata dipendenza dell'ufficiale di porto, il quale si atterrà alle istruzioni che dal competente ufficio del genio civile, gli verranno impartite.

 

          Art. 119.

     Dovendo qualche galleggiante essere posto in disarmo o in riparazione o rimesso in esercizio, l'ufficio del genio civile ne informerà l'autorità marittima locale per quelle particolari intelligenze che fossero del caso.

 

          Art. 120.

     Le prescrizioni contenute nei precedenti articoli sono applicabili anche ai galleggianti delle imprese di opere marittime, che vi si dovranno uniformare.

     Gli uffici del genio civile comunicheranno alle capitanerie le disposizioni che al riguardo si contenessero nei capitolati d'appalto.

 

          Art. 121.

     Occorrendo il raddobbare o riparare i galleggianti dell'amministrazione dei lavori pubblici, gli uffici del genio civile dovranno prendere accordi colle capitanerie di porto per la scelta e disponibilità del luogo ove possano essere tirati a terra sotto l'osservanza delle discipline del porto.

     Egualmente dovranno prendere accordi quando si tratti della demolizione di simili galleggianti dichiarati inservibili e fuori d'uso.

 

§§ c) e d)

Delle gru per l'imbarco e sbarco delle merci, dei bacini da raddobbo e degli scali di alaggio

 

          Art. 122.

     Le gru e gli altri meccanismi per l'imbarco, sbarco e trasbordo delle merci nonchè i pontoni e gli alberi da carenaggio che fossero provveduti e impiantati a cura dello Stato, dopo ultimati e collaudati, sono dall'ufficio del genio civile consegnati a quello di porto, perchè ne possa disporre nell'interesse del commercio.

     Quante volte le capitanerie di porto credano opportuno d'affidare per concessione a privati o ad enti morali l'esercizio dei predetti meccanismi, interpelleranno la camera di commercio e il competente ufficio del genio civile, il quale, sentito il competente ufficio di circolo del regio ispettorato generale delle strade ferrate qualora sia interessato anche il servizio ferroviario, ove nulla abbia ad eccepire al riguardo, formulerà le condizioni d'ordine tecnico da comprendersi nell'atto di concessione, affine d'assicurare la regolare manutenzione, la buona conservazione e, ove ne sia il caso, anche il miglioramento dei meccanismi medesimi; ed esprimerà pure il proprio avviso circa alle tariffe che i concessionari potranno applicare, sentita al riguardo la camera di commercio. Un funzionario dello stesso ufficio del genio civile interverrà agli atti di consegna e riconsegna.

 

          Art. 123.

     Quando l'esercizio dei meccanismi, di cui sopra, non sia affidato a privati o a enti morali, la capitaneria di porto provvederà a regolarne l'uso per parte del pubblico, mediante speciali disposizioni da concertarsi con la camera di commercio, con l'ufficio del genio civile, e con il competente ufficio di circolo del regio ispettorato generale delle strade ferrate, se sia interessato il servizio ferroviario.

     All'ufficio del genio civile spetterà di curare la regolare manutenzione dei meccanismi stessi e di provvedere alle riparazioni occorrenti.

 

          Art. 124.

     Ove i meccanismi fossero di proprietà delle camere di commercio o di privati, il loro esercizio sarà regolato a norma degli atti di concessione, e, in difetto, secondo le disposizioni particolari fissate d'accordo fra la capitaneria di porto e gli enti interessati col concorso degli uffici del genio civile, e del competente ufficio di circolo del regio ispettorato generale delle strade ferrate qualora sia interessato il servizio ferroviario.

 

          Art. 125.

     Gli uffici del genio civile debbono curare che nell'esercizio dei meccanismi di proprietà dello Stato, di enti morali o di privati siano sempre osservate le condizioni tecniche e le regole prescritte per impedire guasti, rotture, danni alle persone o alle merci. Visiteranno perciò periodicamente le macchine e gli attrezzi per accertarne la solidità e la sicurezza, nonchè la buona conservazione, e informeranno la capitaneria o l'ufficio di porto o il competente ufficio di circolo del regio ispettorato generale delle strade ferrate degl'inconvenienti riscontrati, onde provvedano a farli cessare.

     Tanto l'ufficio del genio civile, quanto la capitaneria di porto, potranno promuovere visite di meccanici specialisti.

     Tutto ciò non scema la responsabilità di coloro che tengono in esercizio le macchine, e ai quali vanno sempre addebitati i cattivi successi e i disastri.

 

          Art. 126.

     Le norme sopra indicate si estendono all'uso ed all'esercizio dei bacini da carenaggio e degli scali da alaggio, salvo le particolari modalità da determinarsi a seconda dei casi e della importanza di tali stabilimenti.

 

§ e)

Delle darsene o bacini commerciali

 

          Art. 127.

     Le darsene o bacini commerciali che non costituiscono parte del porto s'intendono soggette alle discipline generali del genio civile, e le capitanerie esercitano su di esse le rispettive loro attribuzioni.

 

          Art. 128.

     Quante volte l'esercizio degli stabilimenti predetti sia affidato per speciale atto di concessione all'industria privata od a qualche ente morale, la ingerenza delle capitanerie e degli uffici del genio civile è regolata dagli atti di concessione o da particolari discipline concordate, ove d'uopo, con l'amministrazione delle dogane.

 

§ f)

Delle nuove opere dei porti e delle spiagge

 

          Art. 129.

     In generale gli uffici del genio civile nello studio dei progetti per opere nuove si procureranno dalle capitanerie di porto, dalle camere di commercio e dal competente ufficio di circolo del regio ispettorato generale delle strade ferrate se sia interessato il servizio ferroviario, le particolari informazioni atte a far conoscere più precisamente la utilità e la convenienza di esse sotto il duplice rapporto nautico e commerciale.

 

          Art. 130.

     Le capitanerie potranno far proposte per l'esecuzione di nuove opere. Quando queste non siano di molta importanza, o si tratti semplicemente di miglioramenti alle opere esistenti, le proposte della capitaneria potranno essere rivolte direttamente all'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, il quale, fatto un preliminare esame della proposta, ne riferirà col proprio avviso al Ministero dei lavori pubblici.

     Quando le proposte riguardassero opere nuove o di molta importanza, dovranno dalle capitanerie di porto essere presentate al Ministero della marina, il quale, ove ritenga che siano attendibili, le rivolgerà a quello dei lavori pubblici.

 

§ g)

Del servizio delle zavorre

 

          Art. 131.

     Gli uffici del genio civile coadiuvano le capitanerie di porto nella compilazione dei regolamenti speciali per il maneggio delle zavorre, in conformità di quanto dispone l'articolo 848 del regolamento per la esecuzione del codice della marina mercantile.

 

          Art. 132.

     Quando gli uffici del genio civile riconoscano che nelle operazioni o nel maneggio delle zavorre non sono osservate le cautele necessarie ad evitare danni o pregiudizio ai fondali ed alle opere del porto, ne riferiranno, esponendo, se del caso, le loro proposte alla capitaneria di porto, per gli ulteriori provvedimenti.

 

          Art. 133.

     I capitolati per l'appalto dell'esercizio di un deposito permanente di zavorre sono compilati dalla capitaneria di porto, previi concerti con l'ufficio del genio civile, e quindi trasmessi al Ministero della marina per l'approvazione.

 

§ h)

Della manutenzione ed accensione dei fari, dei fanali di segnalamento o d'illuminazione delle calate, della manutenzione dei segnali fissi e galleggianti

 

          Art. 134.

     Le capitanerie di porto raccolgono dai capitani e padroni marittimi informazioni circa l'efficacia e la regolarità della illuminazione dei fari e fanali, nonchè del funzionamento dei segnali fissi e galleggianti, e le comunicano agli uffici del genio civile.

 

          Art. 135.

     Ricevute le informazioni, di cui nel precedente articolo, gli uffici del genio civile provvedono, secondo la loro competenza, coadiuvati dalle capitanerie di porto.

     Qualora trattisi di fari, di fanali o di segnali galleggianti situati nei porti o nelle spiagge di 4a classe, gli uffici del genio civile, per mezzo della prefettura, denunziano il difetto al comune od al consorzio, cui spetta di provvedere, indicando il da farsi.

     In caso d'inadempimento proporranno alla prefettura la esecuzione d'ufficio, informandone il Ministero dei lavori pubblici e l'ufficio idrografico della regia marina pel necessario avviso ai naviganti.

 

          Art. 136.

     Le capitanerie di porto debbono prestarsi per agevolare agli uffici del genio civile il modo di compiere regolari ed uniformi osservazioni intorno alla visibilità dei fari e dei segnali, tanto a scopo di controllo, quanto a scopo tecnico.

 

          Art. 137.

     Per circostanze eccezionali di luogo o di distanza potrà il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con quello della marina, affidare ad un ufficiale di porto il servizio di vigilanza di qualche faro o segnale marittimo.

     In questo caso l'ufficiale di porto dovrà attenersi alle istruzioni che gli verranno date dall'ufficio del genio civile.

 

§ i)

Della pesca in riguardo al regime idraulico dei porti ed alle opere marittime

 

          Art. 138.

     Le capitanerie di porto non permetteranno che si faccia esercizio di pesca in vicinanza alle opere dei porti con mezzi, utensili ed attrezzi che possono recar pregiudizio alla conservazione delle opere stesse.

 

          Art. 139.

     Gli uffici pel genio civile e le capitanerie di porto, nonchè gli agenti di finanza vigileranno a che ogni abuso di pesca, massime di quella che si esercita con materie esplodenti, sia accertato e deferito all'autorità giudiziaria per gli effetti della legge 4 marzo 1877, n. 3706, sulla pesca.

 

§ l)

Dei rivi e canali che sboccano nei porti

 

          Art. 140.

     Oltre alle visite ordinarie che, a senso dell'art. 891 del regolamento per l'esecuzione del codice della marina mercantile, debbono farsi ai rivi e canali che sboccano nei porti, gl'ingegneri capi del genio civile o gl'ingegneri da essi delegati praticheranno visite straordinarie, quante volte ritengano che i rivi e canali stessi siano causa speciale e diretta d'interrimento dei porti.

     Di tali visite sarà redatto processo verbale, dal quale potrà risultare sino a qual limite di estensione entro terra si ritiene che il rivo o canale abbia influenza sul regime del porto, e quali opere di sostegno siano necessarie per impedire l'interrimento. Dovrà inoltre essere indicato il nome dei proprietari obbligati ad eseguire le opere stesse, a termini dell'art. 179 del codice per la marina mercantile.

     Tale processo verbale sarà a cura del prefetto notificato ai proprietari, con invito di presentare entro un congruo termine la domanda ed i progetti di cui all'art. 888 del summentovato regolamento.

 

          Art. 141.

     Non presentandosi dai proprietari la domanda ed il progetto di cui al precedente articolo, il prefetto ne informerà il Ministero dei lavori pubblici, il quale, se lo ritiene necessario, ne ordinerà la compilazione all'ufficio del genio civile.

     I progetti saranno depositati all'ufficio di prefettura ed il prefetto inviterà i singoli proprietari a prenderne conoscenza, avvertendoli che, quante volte non siano da essi presentate per iscritto osservazioni in contrario entro il termine di 15 giorni, sarà emesso il decreto di approvazione dei progetti e di esecuzione delle opere.

 

          Art. 142.

     Qualora i progetti delle opere siano presentati dai proprietari, il prefetto provvederà a norma dell'art. 888 del regolamento sulla marina mercantile, e, se dall'ufficio del genio civile vi fossero state proposte modificazioni, il prefetto ne avvertirà i proprietari in conformità e per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

 

          Art. 143.

     Sulle opposizioni ed osservazioni che fossero fatte dai proprietari, tanto in riguardo all'obbligo di costruire le opere, come in riguardo alle modificazioni proposte nei progetti da essi presentati, quando non intervenga accordo, deciderà definitivamente il Ministero dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore.

     Nello stesso modo e con le stesse formalità sarà provveduto nelle osservazioni che fossero presentate dai proprietari intorno ai progetti compilati dagli uffici del genio civile, quando questi non credano di accogliere le osservazioni ed i proprietari insistano.

 

          Art. 144.

     Risoluta ogni questione, approvato e reso esecutivo il progetto sarà a cura del prefetto prefisso ai proprietari il termine entro il quale dovranno intraprendere ed ultimare le opere.

 

          Art. 145.

     Qualora i proprietari non iniziassero o non ultimassero le opere nel tempo e nel modo prescritti, il capitano di porto e l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, ed i loro delegati, procederanno ad una verifica locale per constatare lo stato delle cose, ed il relativo processo verbale servirà di base al giudizio di contravvenzione, di cui agli articoli 179 e 421 del codice per la marina mercantile.

 

          Art. 146.

     Nel giudizio contravvenzionale interverrà un ufficiale del genio civile, e, nell'interesse dell'amministrazione costituitasi parte civile, chiederà che, ferma la pena pecuniaria, di cui all'art. 421 del codice della marina mercantile, sia pronunciata la condanna del contravventore all'esecuzione delle opere secondo il progetto già approvato e reso esecutivo, prefiggendogli all'uopo un breve termine, con la clausola, a favore dell'amministrazione istante, ed a' termini dell'art. 1220 del codice civile, dell'autorizzazione ad eseguire o far eseguire essa stessa le opere a spese del contravventore, nel caso in cui questo non le abbia eseguite entro il termine prefisso, o le abbia eseguite in modo non corrispondente alle regole d'arte ed alle indicazioni del progetto.

 

          Art. 147.

     Accolte le istanze, di cui al precedente articolo, e divenuta irrevocabile la sentenza, l'amministrazione procederà d'ufficio, in caso d'inadempienza o di non perfetto adempimento da parte del contravventore, alla esecuzione delle opere.

 

          Art. 148.

     Ultimati e collaudati i lavori, l'ufficio del genio civile compila il conto delle spese occorse, corredato dei documenti giustificativi.

     Nel conto saranno comprese le spese di direzione e di assistenza.

 

          Art. 149.

     Una copia del conto coi relativi documenti, di che nel precedente articolo, sarà, a cura del capitano di porto, notificata in via amministrativa ai proprietari obbligati al pagamento, con ingiunzione del termine entro al quale dovranno versare la somma nella tesoreria dello Stato.

     Trascorso inutilmente il termine suaccennato, un'altra copia del conto e dei documenti, munita di un nuovo precetto, e dichiarata esecutoria dal presidente del tribunale civile competente per territorio, sarà a forma dell'art. 56 del codice per la marina mercantile, modificata al debitore moroso per cura del pretore, il quale, occorrendo, farà procedere alla riscossione forzata.

     Potranno gl'interessati presentare reclami nel termine e nelle forme di cui al precitato art. 56.

 

          Art. 150.

     Il procedimento coattivo, di cui nei precedenti articoli, verrà applicato anche dopo esaurite le pratiche in via amministrativa e dopo che sia stata pronunziata sentenza di condanna, ove del caso, per le contravvenzioni a quanto è prescritto dall'ultimo comma dell'art. 179 del codice per la marina mercantile e 896 del relativo regolamento, sia per costringere i contravventori alla esecuzione delle opere di remissione in pristino o di quelle altre che fossero ritenute necessarie in loro vece, sia per ottenere il rimborso delle spese quando dette opere fossero state eseguite d'ufficio.

 

§ m)

Della pulizia tecnica dei porti e delle spiagge

 

          Art. 151.

     Quando l'uso e la destinazione delle opere dei porti non siano consentanee allo scopo per cui le opere stesse furono costruite, o siano tali da comprometterne la buona conservazione, gli uffici del genio civile ne avvertiranno le capitanerie di porto pei necessari provvedimenti.

 

          Art. 152.

     Per il ricupero o remozione di galleggianti affondati, da curarsi dal Ministero della marina, come al codice della marina mercantile e suo regolamento, gli ufficiali del genio civile, ai quali è affidato il servizio portuale, si presteranno nella parte tecnica, a seconda delle ordinazioni del Ministero dei lavori pubblici, ed in casi di urgenza, a seconda delle richieste della capitaneria, avvisandone contemporaneamente il detto Ministero.

     Non dovranno però ingerirsi della parte amministrativa, riservata alla capitaneria di porto.

     Alla remozione ed al ricupero dovrà però procedersi dall'ufficio del genio civile, qualora trattisi dei galleggianti indicati nell'art. 11 del presente regolamento.

 

          Art. 153.

     Quando si facciano, in prossimità dei muri di sponda, straordinari depositi od accumulamenti di merci, pei quali possa essere compromessa la stabilità dei muri stessi, gli uffici del genio civile ne avvertiranno la capitaneria di porto, e, d'accordo con essa, stabiliranno i limiti in estensione ed altezza, entro i quali dovranno contenersi tali accumulamenti.

 

          Art. 154.

     Quante volte nell'ammaraggio delle navi alle colonne, agli anelli o ad altre prese di ammaraggio, non siano osservate le cautele prescritte, e vengano ad ammararsi più navi ad una stessa presa, in guisa da cimentarne la stabilità, gli uffici del genio civile ne informeranno la capitaneria di porto perchè provveda.

     Le capitanerie sorveglieranno perchè i grandi bastimenti accostati alle calate rallentino i loro ormeggi, man mano che si alleggeriscono del loro carico, e perchè i piroscafi non diano moto alla macchina stando all'ormeggio.

     Quando gli ormeggi siano costituiti da catene, debbono essere rivestiti di paglia o d'altro, ovvero appoggiati su legno.

 

          Art. 155.

     Nel compilare gli speciali regolamenti, di cui all'art. 812 del regolamento per l'esecuzione del codice della marina mercantile, le capitanerie di porto dovranno sentire l'ufficio del genio civile per quanto concerne la conservazione delle opere.

 

          Art. 156.

     Prima di fissare in capitolato speciale per opere marittime la destinazione di spazi acquei, di spiagge o di arenili ad uso di cantieri o di luoghi di deposito a favore delle imprese, gli ingegneri capi del genio civile debbono prendere preventivi accordi per iscritto colla capitaneria di porto. In un congruo termine, in ogni caso non minore di giorni 15, prima che debba aver luogo l'effettiva occupazione delle aree, gli uffici stessi debbono darne avviso alla competente autorità marittima, perchè provveda a renderle disponibili.

     La consegna di queste aree, quando non siano destinate come sede delle opere, sarà fatta alle imprese da un ufficiale della capitaneria di porto, coll'intervento dell'ingegnere capo del genio civile, o di chi per esso.

     In ogni caso non potranno venire consegnate alle imprese che le aree designate e indispensabili pei lavori.

     Dopo ultimati i lavori, la riconsegna delle aree che hanno servito per uso di cantieri o di luoghi di deposito sarà fatta dalle imprese alle capitanerie di porto coll'intervento dell'ingegnere direttore dei lavori.

 

          Art. 157.

     Le aree consegnate alle imprese dei lavori marittimi, tanto come sede delle opere, quanto come cantieri dei lavori o di deposito dei materiali e dei mezzi d'opera, dipendono direttamente nei riguardi tecnici dall'ufficio del genio civile, cui è affidata la direzione dei lavori appaltati, ferma l'osservanza delle discipline di porto, per le quali l'ufficio medesimo dovrà prendere intelligenze colla capitaneria.

 

          Art. 158.

     Qualora le capitanerie di porto vengano a cognizione che nelle aree consegnate alle imprese abbia luogo qualche abuso, sia per opera degli appaltatori, che per opera di terzi, esse ne informeranno l'ufficio del genio civile pei provvedimenti da prendere, salvo casi d'urgenza, nei quali potranno provvedere direttamente, avvisandone contemporaneamente l'ufficio del genio civile.

 

          Art. 159.

     Prima di far intraprendere i lavori di escavazione nei porti, gli uffici del genio civile ne daranno avviso alla capitaneria di porto, e con essa concerteranno l'ordine da seguire nell'escavazione delle diverse zone, affinchè siano in tempo disormeggiati i bastimenti e lasciati liberi i passaggi ai cavafondi, alle barche di trasporto ed ai rimorchiatori.

     L'avviso di cui sopra dovrà essere dato alla capitaneria di porto almeno quindici giorni prima di quello in cui debbono incominciare i lavori.

     Analoghi concerti colle capitanerie di porto dovranno essere presi dall'ufficio del genio civile pei pontoni e per gli altri galleggianti addetti al servizio delle scogliere e dei lavori di fondazione.

 

          Art. 160.

     Gli ufficiali del genio civile, nel dare avviso alle capitanerie di porto dell'intraprendimento dei lavori dati in appalto, designeranno il nome dell'appaltatore e del suo rappresentante, e trasmetteranno alle capitanerie stesse un estratto della parte del capitolato speciale d'appalto che ad esso può interessare.

 

          Art. 161.

     Dovendosi provvedere all'impianto o spostamento di colonne, anelli, castelli di ammaraggio, boe, prese di ormeggio o di guida, mede od altri segnali, sia fissi che galleggianti, per facilitare l'entrata e la stazione dei bastimenti nei porti o per segnalare bassi fondi, gli uffici del genio civile prenderanno concerti colla competente autorità marittima.

 

          Art. 162.

     Agli uffici del genio civile spetta di curare che, mediante l'impianto dei necessari idrometri e di opportuni istrumenti meteorologici nei porti, siano giornalmente fatte, ove occorra, regolari osservazioni sul flusso e riflusso del mare, nonchè sulla direzione e forza dei venti e delle correnti.

     Tali osservazioni saranno riportate su appositi registri, dai quali, alla fine di ogni trimestre, saranno poi desunti i risultati.

     Pei porti situati ove non ha sede un ufficio del genio civile, le osservazioni di cui sopra potranno, previi accordi fra il Ministero dei lavori pubblici e quello della marina, essere affidate ad ufficiali dipendenti dalle capitanerie di porto, i quali si atterranno alle istruzioni che, d'intesa colle capitanerie stesse, riceveranno dall'ufficio del genio civile.

 

          Art. 163.

     In quelle spiagge nelle quali si verificano frequenti e rilevanti variazioni di fondali, dovranno fare particolari e speciali osservazioni gli uffici del genio civile nei riguardi tecnici, e le capitanerie di porto nei riguardi della navigazione e del commercio.

 

          Art. 164.

     Quando per conseguenza di gravi burrasche o di piene di torrenti, si verificassero notevoli alterazioni nelle condizioni delle spiagge, gli uffici del genio civile provvederanno a speciali accurate ispezioni, attingendo anche notizie dagli uffici di porto e ne informeranno quindi il Ministero dei lavori pubblici, presentando le loro proposte pei provvedimenti che stimassero opportuni.

 

          Art. 165.

     Gl'ingegneri capi del genio civile ed i capitani di porto disporranno di comune accordo perchè ad ogni biennio sia compiuta, per mezzo dei dipendenti ufficiali, un'ispezione generale del litorale compreso nella rispettiva loro giurisdizione, allo scopo di riconoscere quali abusi, innovazioni od alterazioni di regime siano avvenute.

     Del risultato di tali ispezioni gli uffici del genio civile e le capitanerie di porto informeranno i Ministeri dai quali dipendono.

 

          Art. 166.

     Per tutto ciò che riguarda la concessione del lido del mare, delle aree, dei porti, delle spiagge e in generale per tutto ciò che forma oggetto del titolo III, capo I, II, III e IV del regolamento per l'esecuzione del codice della marina mercantile, le capitanerie di porto e gli uffici del genio civile si uniformeranno alle norme prescritte in detto regolamento, prendendo nei casi di maggiore importanza preventive intelligenze anche coll'intendenza di finanza e con la camera di commercio.

 

          Art. 167.

     Quando sia prescritto nell'atto di concessione, o la capitaneria di porto lo richieda, un delegato dell'ufficio del genio civile interverrà alla stipulazione degli atti di concessione ed alla consegna delle aree.

 

          Art. 168.

     Le capitanerie di porto potranno richiedere all'ufficio del genio civile di apporre il visto ai disegni da allegarsi agli atti di concessione.

 

          Art. 169.

     Quando le domande di concessione abbiano per oggetto la costruzione di opere portuarie contemplate dall'art. 5 della legge o l'occupazione di opere esistenti, gli uffici del genio civile dovranno innanzi tutto riferirne al Ministero dei lavori pubblici, esponendo il loro avviso al riguardo.

 

          Art. 170.

     Gli uffici del genio civile cui risulti di qualche lavoro che rechi innovazioni nelle spiagge o nei porti, debbono accertarsi se ne sia stato accordato regolare permesso dall'autorità competente, e, in caso di abuso o pregiudizio qualsiasi, ne informeranno prontamente la capitaneria di porto, proponendole, ove d'uopo, i provvedimenti opportuni. Quando i provvedimenti non fossero adottati, ovvero riuscissero insufficienti, ne riferiranno al Ministero dei lavori pubblici.

     In caso di dissenso tra gli uffici del genio civile e le capitanerie di porto, provvede il Ministero della marina di concerto con quello dei lavori pubblici.

 

Capo III

DEI RAPPORTI COI COMUNI INTERESSATI NEI PORTI

 

          Art. 171.

     Allorchè, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di porti o per la costruzione di nuove opere, occorra di occupare temporaneamente aree o strade di spettanza comunale, o sia necessaria qualche disposizione edilizia speciale, gli uffici del genio civile ne faranno domanda all'autorità comunale per mezzo del prefetto, salvo che dai capitolati d'appalto non ne sia fatto debito agli stessi appaltatori.

     Le autorità comunali faranno conoscere la loro decisione e le riserve o condizioni a cui intendono di subordinare il loro assenso.

 

          Art. 172.

     I comuni debbono dare agli uffici del genio civile, che le richiedessero, tutte quelle notizie che possono contribuire a far meglio conoscere le comunicazioni fra il loro centro abitato ed il porto o luogo di approdo, perchè possano tenerne conto nella preparazione dei progetti e nell'esecuzione dei lavori.

 

          Art. 173.

     Qualora gl'ingegneri capi del genio civile, in seguito alle visite ordinarie o straordinarie praticate nei porti di 4a classe, riconoscano il bisogno di opere di restauro o di manutenzione, ne riferiranno al prefetto per le disposizioni da dare al comune od al consorzio cui spetta di provvedere.

 

          Art. 174.

     I comuni od i consorzi, allorchè dispongono per l'esecuzione di opere marittime, sia ordinarie che straordinarie, debbono informarne la prefettura, la quale ne avviserà il competente ufficio del genio civile per la sorveglianza che deve esercitare su di esse, a' termini di legge.

     Visto per gli effetti dell'art. 674 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

 

 

Modelli

(Omissis)


[1] Articolo così sostituito dal R.D. 12 luglio 1912, n. 974.