§ 67.4.2 – R.D. 20 maggio 1897, n. 178.
Approvazione del regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:20/05/1897
Numero:178


Sommario
Art. unico.      E' approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dai ministri della marina, dell'interno, degli affari esteri e di grazia e giustizia, che stabilisce le [...]
Art. 1.      Tutti i bastimenti a vela ed a vapore, nazionali ed esteri, i quali imbarchino più di un passeggiere per ogni cinquanta tonnellate di stazza netta, saranno considerati [...]
Art. 2.      Sono considerati viaggi di breve navigazione quelli fatti dai piroscafi dentro i limiti di Gibilterra, Porto Said e Costantinopoli
Art. 3. 
Art. 4.      Il trasporto degli emigranti sarà vietato ai piroscafi i quali, in base ad una prova da eseguirsi innanzi la commissione di cui al successivo art. 44, per una durata di [...]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      Ogni passeggero alloggiato nelle tughe, nei casseri e nel primo corridoio superiore dei piroscafi dovrà avere a sua disposizione almeno metri cubi 2.50 di spazio. Nel [...]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      Nel corridoio superiore, se l'altezza del tavolato del ponte sottostante alla faccia superiore dei bagli del ponte sovrastante risulti minore di metri 1.85, è vietato di [...]
Art. 12.      Non sarà permessa la sistemazione di cuccette nelle adiacenze dei locali delle macchine e delle caldaie, se non ad una distanza tale che non possa derivarne danno alla [...]
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15.      Non saranno computati nel numero dei passeggieri i bambini di età minore di un anno. Due fanciulli da un anno a 10 anni saranno computati per un passeggiere
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18.      Durante la notte, i corridoi di passaggio fra le cuccette, le camere destinate alle donne, l'ospedale, le latrine e tutti i passaggi dal ponte scoverto dovranno essere [...]
Art. 19.      Il capitano dovrà tenere affissi a bordo in luogo a tutti visibile
Art. 20.      I piroscafi nazionali od esteri destinati al trasporto dei passeggieri per viaggi di lunga navigazione, ove il numero degli imbarcati, fra equipaggio e passeggieri, [...]
Art. 21.      I medici di bordo saranno designati, salvo l'approvazione del prefetto, dall'armatore del piroscafo sul quale sono chiamati a prestare servizio, e saranno scelti fra [...]
Art. 22.      Non sarà concessa la nomina sopradetta a chi non avrà conseguito da due anni la laurea in medicina e chirurgia e non dimostrerà, coi titoli presentati, di avere una [...]
Art. 23.      I medici che avessero ottenuto la dichiarazione d'idoneità a viaggiare come medici di bordo, saranno inscritti, per gli eventuali incarichi relativi, presso le [...]
Art. 24. 
Art. 25.      I medici di bordo e soprattutto quelli che viaggiano sui piroscafi, che trasportano emigranti, oltre a prestare gratuitamente l'assistenza medica e chirurgica a tutte le [...]
Art. 26.      Il medico di bordo terrà un giornale sanitario di viaggio, nel quale, giorno per giorno, annoterà tutti i fatti che riguardano l'igiene e la sanità di bordo. Questo [...]
Art. 27.      Ove dal giornale e dal rapporto sopracitato, oppure da speciale inchiesta, la prefettura rilevi trasgressioni od omissioni alle disposizioni del presente o di altro [...]
Art. 28.      I medici di bordo pei quali fosse rilevata negligenza o colpa nell'esercizio delle loro funzioni, saranno dal Ministero dell'interno radiati dall'elenco degli [...]
Art. 29.      Ogni nave destinata al trasporto di passeggieri deve essere provveduta dei medicinali e dei disinfettanti necessari in conformità delle istruzioni ministeriali
Art. 30. 
Art. 31.      Secondo l'art. 87 del codice per la marina mercantile, è rimesso al prudente arbitrio dell'autorità marittima assistita da medici sanitari, di vietare l'imbarco di [...]
Art. 32. 
Art. 33.      Nel caso di imbarco di bestiame vivo, questo sarà trasportato entro stalle costruite in coperta; sarà permesso di collocarlo nei corridoi solo nel caso che la [...]
Art. 34.      Gli effetti letterecci e di uso personale che non siano del tutto puliti si sottoporranno a disinfezione prima dell'imbarco
Art. 35.      Allorchè il numero degli emigranti imbarcati oltrepassa i 300, la disinfezione degli effetti di cui tratta il precedente articolo dovrà essere eseguita colla maggiore [...]
Art. 36.      I viveri dovranno essere di buona qualità, perfettamente conservabili ed in quantità corrispondente alla media durata del viaggio che il piroscafo sta per intraprendere, [...]
Art. 37.      Ciascun passeggiero o capo famiglia, nelle ricevuta del prezzo di nolo avuta dal capitano e che non potrà mai essergli ritirata, e ciascun emigrante nel contratto [...]
Art. 38.      Ai ragazzi maggiori di quattro anni e minori di dieci sarà computata mezza razione, ai minori di quattro, eccetto lattanti, un quarto di razione
Art. 39.      Gli ammalati ed i convalescenti riceveranno quel trattamento in viveri e medicinali che sarà determinato dal medico di bordo; il quale avrà pure la facoltà di ordinare [...]
Art. 40.      L'acqua per provvista di bordo, provveduta alla partenza da origine non sospetta d'inquinamento, dovrà essere in quantità sufficiente in proporzione al numero delle [...]
Art. 41.      E' vietato, tanto per servizio di cucina che di tavola, l'uso di utensili di rame non perfettamente stagnati o di leghe contenenti piombo
Art. 42. 
Art. 43.      I piroscafi nazionali ed esteri, prima di essere addetti al trasporto di passeggieri in viaggi di lunga navigazione, saranno sottoposti ad un'ispezione speciale, non [...]
Art. 44.      L'ispezione speciale viene eseguita da una commissione composta del capitano di porto, di un medico di porto e di un ingegnere navale
Art. 45.      In base ai documenti ed ai dati così raccolti, la commissione speciale accerterà l'attitudine della nave per quanto riguarda la velocità (art. 4), la sistemazione dei [...]
Art. 46.      I piroscafi che hanno subito con esito favorevole l'ispezione di cui agli articoli precedenti, ogni volta che intraprendono un viaggio di lunga navigazione pel trasporto [...]
Art. 47.      Il capitano od armatore di un piroscafo che debba subire le due visite di cui tratta il precedente art. 46, dovrà prevenirne l'ufficio di porto almeno tre giorni prima [...]
Art. 48.      Le visite sono fatte da una commissione composta di un ufficiale di porto (ed in casi eccezionale da un capitano di porto) colla qualità di presidente, di un medico di [...]
Art. 49.      Per l'opera prestata nelle due visite di cui all'art. 48, spettano ai funzionari ed agenti governativi le seguenti indennità che saranno versate dall'armatore [...]
Art. 50.      Tanto in occasione della ispezione speciale, quanto in occasione delle due visite, di cui nei precedenti articoli, il capitano del piroscafo ed i suoi dipendenti devono [...]
Art. 51.      La commissione nella visita preliminare riscontra che dopo l'ispezione, di cui nei precedenti articoli 44 e 45 non siano avvenute modificazioni nell'assetto interno del [...]
Art. 52.      La commissione quando lo creda necessario, farà intervenire, per mezzo del capitano di porto, un perito tecnico allo scopo di accertare nel bastimento in partenza la [...]
Art. 53.      Se in seguito al parere dei periti la commissione ordinasse lavori per una diversa sistemazione di cuccette o lavori di rinforzo o di riparazione intorno alle stesse, od [...]
Art. 54.      La commissione deve indicare nel processo verbale le dimensioni e lo spazio risultante dei singoli ambienti nei quali essa ha permesso la costruzione o il mantenimento [...]
Art. 55.      La quantità dei viveri esistenti a bordo può essere comprovata dai recapiti doganali e dalla ispezione ai locali ed ai recipienti. Ma la commissione ha sempre la facoltà [...]
Art. 56.      Nella visita di partenza la commissione accerta l'esistenza e la regolarità dei contratti d'imbarco, verifica la buona condizione di salute dell'equipaggio e dei singoli [...]
Art. 57.      La commissione deve invigilare e provvedere che il bastimento abbia imbarcato, prima di partire, il bagaglio dei passeggieri, curando che agli stessi sia dato uno [...]
Art. 58.      La commissione deve anche accertarsi che i passeggieri, nel salire a bordo, abbiano il biglietto d'imbarco, che sopra di esso sia segnato il numero delle cuccette e [...]
Art. 59.      L'armatore ha l'obbligo di presentare in tempo utile alla commissione una nota dei passeggieri redatta in conformità all'unito modulo D
Art. 60.      La commissione avrà cura di accertarsi che nei locali degli uomini ed in quelli delle donne le cuccette siano regolarmente assegnate e che ad ogni passeggiere o ad ogni [...]
Art. 61. 
Art. 62.      Se la visita dei passeggieri viene fata a terra in apposito locale, la commissione non deve permettere che alcun estraneo al servizio rimanga, durante l'imbarco dei [...]
Art. 63.      La commissione deve accertarsi a bordo che i ranci siano stati regolarmente formati e distribuiti gli utensili relativi, e, prendendo per base il registro dei ranci e i [...]
Art. 64.      Indipendentemente dagli accertamenti, di cui nel precedente articolo, in quei porti, nei quali la visita ai passeggieri si fa in apposito locale a terra, la commissione [...]
Art. 65.      Ultimato l'imbarco dei passeggieri e praticate le prescritte verificazioni, la commissione completerà il processo verbale in doppio esemplare, che sarà firmato dai [...]
Art. 66.      Non sarà permessa la partenza del piroscafo senza l'assenso unanime della commissione, che deve risultare dall'apposito verbale
Art. 67.      In caso di contestazioni per ragioni sanitarie, i singoli membri della commissione dovranno motivare sul verbale per iscritto il loro voto e ne sarà riferito al [...]
Art. 68.      La cauzione che secondo l'art. 91 del codice per la marina mercantile devono dare i capitani de' bastimenti esteri che imbarcano passeggieri nello Stato per viaggi di [...]
Art. 69.      Allorchè un bastimento nazionale od estero che imbarchi passeggieri nello Stato dichiari all'autorità marittima di partire per un viaggio di breve navigazione, come è [...]
Art. 70.      Sui piroscafi addetti a viaggi di lunga navigazione che trasportino più di 300 emigranti potrà essere imbarcato, coll'ufficio di commissario governativo, un funzionario [...]
Art. 71.      All'arrivo nel porto estero di destinazione di un piroscafo che trasporti emigranti senza che vi sia imbarcato un commissario governativo, ed all'arrivo in un porto del [...]
Art. 72.      Se gli emigranti, all'arrivo in uno scalo d'America, venissero trasbordati per essere condotti in più lontana località, le spese pel mantenimento dei medesimi in attesa [...]
Art. 73.      I bastimenti a vela e a vapore che trasportano passeggieri per breve navigazione potranno imbarcare nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre ed [...]
Art. 74.      Spetta direttamente all'ufficio del porto da cui parte il bastimento con passeggieri per breve navigazione di vigilare affinchè venga osservata la regola stabilita dal [...]
Art. 75.      Il capitano farà osservare a bordo l'ordine e la decenza da tutte le persone imbarcate e curerà d'impedire i giuochi di denaro fra passeggieri, valendosi all'occorrenza [...]
Art. 76.      Non sono soggetti alle disposizioni di questo regolamento sul trasporto dei passeggieri i trasporti di truppe effettuati per qualsivoglia destinazione con regie navi o [...]
Art. 77.      Il bastimento nazionale che imbarchi passeggieri in un porto estero sarà soggetto alle leggi e regolamenti dell'autorità locale sul trasporto dei passeggieri
Art. 78.      Dal giorno in cui andrà in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati
Art. 79. 
Art. 80. 
Art. 81.      Agli effetti degli art. 7, 8, 9, 16, 17, 20, 25, 35, 40, 61, 70, 71, 73, e 79 di questo regolamento s'intende per passeggiere una persona che abbia compiuto i dieci anni [...]
Art. 82.      Se nei piroscafi attualmente addetti al trasporto dei passeggieri le trombe a vento esistenti in qualche locale avessero una sezione minore di 7 decimetri quadrati [...]
Art. 83.      Salva l'applicazione delle pene maggiori che fossero riportate dal codice penale e da altre leggi, le infrazioni alle disposizioni d'ordine sanitario del presente [...]


§ 67.4.2 – R.D. 20 maggio 1897, n. 178.

Approvazione del regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri.

(G.U. 10 giugno 1897, n. 135).

 

     Art. unico.

     E' approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dai ministri della marina, dell'interno, degli affari esteri e di grazia e giustizia, che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri.

 

 

Regolamento

che stabilisce le condizioni speciali

richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri

 

Sezione I

DEI BASTIMENTI DA CONSIDERARSI

ADDETTI AL TRASPORTO DEI PASSEGGIERI

 

          Art. 1.

     Tutti i bastimenti a vela ed a vapore, nazionali ed esteri, i quali imbarchino più di un passeggiere per ogni cinquanta tonnellate di stazza netta, saranno considerati specialmente addetti al trasporto dei passeggieri e quindi soggetti alle disposizioni particolari seguenti:

     Ne saranno tuttavia eccettuati i piroscafi nazionali ed esteri, in servizio postale sovvenzionato, i quali imbarchino nei porti dello Stato passeggieri ordinari (non emigranti) per viaggi di lunga navigazione.

 

          Art. 2.

     Sono considerati viaggi di breve navigazione quelli fatti dai piroscafi dentro i limiti di Gibilterra, Porto Said e Costantinopoli.

     Sono considerati viaggi di lunga navigazione quelli fatti oltre i limiti suddetti.

 

          Art. 3. [1]

     I piroscafi addetti al trasporto dei passeggieri dovranno essere forniti di tutti gli attrezzi, corredi e istrumenti e soddisfare a tutte le condizioni prescritte dall'art. 10 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1895, n. 671, salvo le seguenti modificazioni:

     A. Per tutti i piroscafi addetti al trasporto dei passeggieri

     1. Gli anelli, o cinture di sicurezza, dovranno essere in numero almeno eguale a quello delle piazze sanitarie ed essere collocati nelle rispettive cuccette;

     2. Le imbarcazioni di cui sono obbligati ad essere provvisti i detti piroscafi dovranno essere collocate sotto le grue, completamente pronte con tutto l'occorrente per essere messe in mare e corrispondenti, per numero e capacità, a quanto è stabilito dall'annessa tabella E.

     Se la dotazione normale delle imbarcazioni sotto le grue, quale è determinata dalla tabella, non fosse sufficiente a contenere tutte le persone esistenti a bordo, tenuto conto che a ciascuna persona adulta ed a ciascuna coppia di ragazzi da uno a dieci anni d'età corrisponda un decimo di tonnellata di stazza delle imbarcazioni, calcolato secondo le regole vigenti sulla stazzatura, dovranno aggiungersi, come dotazione supplementare, in coperta o sotto le grue, altri battelli addizionali di legno, di metallo o d'altro, oppure zattere di salvataggio di sistema approvato dalla commissione di cui all'art. 44 del presente regolamento. Detti battelli e zattere addizionali dovranno essere almeno di tale capacità da raggiungere la metà della capacità prescritta dalla tabella per la dotazione normale, senza però che il piroscafo sia obbligato a portarne in quantità maggiore di quella necessaria a contenere tutte le persone imbarcate. Tutti i detti battelli e zattere addizionali dovranno essere sistemati a bordo nel modo più conveniente per essere adoperati. Le zattere dovranno essere fornite di casse d'aria o di sugheri atti a renderle insommergibili, e saranno tenute in coperta già formate e pronte ad essere messe in mare. Per calcolare la loro capacità agli effetti sopraindicati, si cuberanno le casse di aria e si riterrà che 85 decimetri cubi corrispondano ad un posto di persona adulta; se poi, invece di casse d'aria, le zattere fossero provviste di sugheri, si calcolerà che un posto sia rappresentato da 106 decimetri cubi di sughero.

     E' in facoltà degli armatori di sostituire alle zattere propriamente dette altri mezzi di salvataggio riconosciuti dalla succitata commissione adatti allo scopo, semprechè in tal modo si raggiunga, occorrendo, la capacità di trasporto prescritta per la dotazione supplementare.

     Gli armatori prima di disporre per la costruzione delle zattere o degli altri mezzi di salvataggio destinati ai loro piroscafi, potranno presentarne un modello alla prefata commissione, la quale, previo l'opportuno esame, determinerà se sono accettabili.

     B. Per i piroscafi addetti al trasporto dei passeggieri in viaggi di lunga navigazione

     3. Il piroscafo dovrà essere fornito di un apparecchio per disinfezione a vapore sotto pressione del tipo Geneste-Herscher o di sistema simile, riconosciuto di pari efficacia dalla commissione di visita, come pure di una lavanderia a vapore che potrà anche essere combinata col detto apparecchio. In mancanza della lavanderia a vapore si dovrà provvedere nel modo indicato dal seguente art. 30.

     4. Le paratie di ferro che circondano i compartimenti delle macchine e delle caldaie, quando non esistano cofani od intercapedini, dovranno essere completamente rivestite di tavole all'esterno.

 

          Art. 4.

     Il trasporto degli emigranti sarà vietato ai piroscafi i quali, in base ad una prova da eseguirsi innanzi la commissione di cui al successivo art. 44, per una durata di 12 ore continue di marcia e con metà carico, non raggiungano una velocità di undici miglia nautiche all'ora.

     Il piroscafo che in tre viaggi di lunga navigazione non avesse raggiunto una velocità media normale di 10 miglia, salva casi di forza maggiore, sarà escluso dai trasporti successivi.

 

Sezione II

TRASPORTO DEI PASSEGGIERI PER VIAGGI DI LUNGA NAVIGAZIONE

 

§ 1

Ordinamento ed assetto interno dei piroscafi

 

          Art. 5. [2]

     Sui piroscafi destinati a viaggi di lunga navigazione è permesso l'imbarco di passeggieri sì nel primo corridoio (superiore) che nel secondo immediatamente sottostanti alla coperta, purchè questi abbiano rispettivamente l'altezza almeno di m. 1.80 e di m. 2.00, misurata dalla faccia superiore del tavolato alla faccia superiore dei bagli del ponte sovrastante e non siano formati con tavolati posticci.

     Sono considerati come tavolati posticci i ponti che non siano di solida costruzione e non siano formati da bagli metallici fissati stabilmente alle murate e da tavolati di legno della grossezza almeno di 50 millimetri, o da lamiere di ferro, convenientemente calafatati e provvisti di ombrinali comunicanti con le sentine.

     E' vietato di alloggiare passeggieri su più di due ponti.

     Se però sul ponte scoperto esistessero casseri o tughe, è permesso imbarcarvi passeggieri a condizione che i detti casseri o tughe siano di solida costruzione.

 

          Art. 6. [3]

     L'area complessiva dei boccaporti e di ogni altra apertura che dia aria a ciascuno dei locali occupati dai passeggieri, sì nel primo che nel secondo corridoio, deve raggiungere almeno il cinque per cento della superficie del locale stesso.

     Se questa quota non fosse raggiunta in qualche locale, il numero delle piazze sanitarie che quest'ultimo potrebbe contenere in base al seguente art. 7 verrà ridotto nella misura del rapporto fra la quota effettiva e quella prescritta.

 

          Art. 7.

     Ogni passeggero alloggiato nelle tughe, nei casseri e nel primo corridoio superiore dei piroscafi dovrà avere a sua disposizione almeno metri cubi 2.50 di spazio. Nel computo dello spazio, l'altezza media sarà misurata fra la faccia superiore del tavolato del ponte inferiore e la faccia superiore dei bagli del ponte superiore, se il piroscafo è a scafo di ferro, o la faccia inferiore di detti bagli, se a scafo di legno; e non sarà tenuto conto della porzione di altezza eccedente i metri 2.50.

     Se il piroscafo avesse un secondo corridoio, è assegnato a ciascun passeggiere che ivi alloggi lo spazio sopra stabilito, aumentato del dieci per cento.

     Nonostante quanto è sopra disposto e qualunque sia il numero dei posti risultanti in base alla capacità interna, è vietato l'imbarco di un numero di passeggieri di 3ª classe che sia tale da ingombrare soverchiamente la coverta del piroscafo. Perciò ad ogni passeggiero di 3ª classe deve corrispondere uno spazio di metri quadrati 0.45 di area libera del ponte scoverto, compresi in detta area i casseri, le tughe delle casette e la sopracoperta (qualora il piroscafo ne abbia). I casseri però, le tughe delle casette e la sopracoperta dovranno essere, affinchè possano venire computati nel senso sopraindicato, solidamente costrutti ed essere muniti di ringhiere robustamente fissate.

     Resta inteso peraltro che dal computo dello spazio libero dovranno essere dedotti gli spazi assegnati ai passeggieri di 1ª e 2ª classe.

 

          Art. 8. [4]

     Ad ogni locale posto sotto coperta, in cui siano alloggiati più di 25 passeggieri, si dovrà poter accedere da un boccaporto munito di scale ad uso dei passeggieri. Se questi non oltrepassano i 50 basterà una scala, se sono più di 50 e non superano i 150 le scale dovranno essere due e se sono più di 150, tre. Se poi i passeggieri riuniti in un locale oltrepassano i 200, si dovrà poter accedere a questo mediante due boccaporti entrambi muniti di due scale e posti l'uno a proravia e l'altro a poppavia, oppure mediante un grande boccaporto munito di quattro scale, quando le condizioni di aerazione siano riconosciute sufficienti dalla commissione di visita.

     Ogni scala dovrà avere una larghezza di circa 80 centimetri ed essere munita di un guardamano e, per sicurezza dei bambini, difesa fino all'altezza del guardamano stesso da una grata, anche in cordicella, o da tela olona solidamente fissata.

     Durante le operazioni d'imbarco e di sbarco delle merci si dovrà sempre avere un mezzo di accesso da ciascun locale alla coperta. Perciò se un locale non avesse, oltre il boccaporto comune, una discesa speciale od una porta di accesso ad altro locale munito di scala, una parte del boccaporto stesso dovrà essere sistemato ad uso esclusivo dei passeggieri, separandola dal rimanente mediante solida cancellata in pali di ferro in modo da evitare disgrazie.

 

          Art. 9. [5]

     I locali indicati nel precedente art. 8 dovranno essere forniti di trombe a vento in lamiere di ferro, di cui il centro dell'imboccatura si trovi almeno due metri al di sopra del ponte scoperto.

     Le trombe dovranno avere una sezione non minore di sette centimetri quadrati ognuna e saranno distribuite nelle proporzioni seguenti:

Per i locali contenenti da 25 a 100 passeggeri, due

Per i locali contenenti da 101 a 200 passeggeri, tre

oltre 200 passeggeri quattro.

     Inoltre i locali del primo corridoio situati lateralmente ai cofani delle macchine e delle caldaie e tutti i locali del secondo corridoio dovranno essere forniti di estrattori meccanici di tale potenza da rinnovare l'aria degli ambienti non meno di tre volte in un'ora. In mancanza di questi, dovranno essere collocati in ogni locale uno o più estrattori automatici, oppure altri apparecchi i quali dalla commissione di visita siano giudicati di sufficiente efficacia.

 

          Art. 10. [6]

     Le cuccette normali, salvo l'eccezione portata dal seguente art. 13, dovranno avere dimensioni non minori di metri 1.80 in lunghezza e m. 0.56 in larghezza, misurate al di dentro delle falche formanti le cuccette medesime. Il piano delle cuccette inferiori dovrà essere almeno a 40 centimetri al di sopra del tavolato del ponte, e quello delle cuccette superiori a 70 centimetri da quello delle inferiori.

     Le cuccette dovranno essere costruite in ferro, divise le une dalle altre con adatte separazioni, ed impiantate in ogni loro parte e fissate a bordo con solidità ed accuratezza. Le falche potranno essere di legno e dovranno essere imbiancate con latte di calce ad ogni viaggio.

     Le cuccette saranno tutte numerate in modo chiaramente visibile.

     Il corredo di ciascuna cuccetta sarà composto di un materasso e di un guanciale, ripieni di crine vegetale o di zostera marina, nonché di una coperta di lana. Nei viaggi al di là del capo Horn ed in qualsiasi viaggio, se la cuccetta debba servire per una coppia di ragazzi, le coperte dovranno essere due.

     Le cuccette delle infermerie dovranno avere materasso e guanciale di crine animale o di lana, col corredo per ognuna di quattro lenzuola e di due federe bianche pel guanciale.

 

          Art. 11.

     Nel corridoio superiore, se l'altezza del tavolato del ponte sottostante alla faccia superiore dei bagli del ponte sovrastante risulti minore di metri 1.85, è vietato di costruire più di un ordine di cuccette.

     Sono permessi due ordini di cuccette quando l'altezza del corridoio, misurata come sopra, risulti maggiore di metri 1.85.

     E' assolutamente vietato il 3° ordine di cuccette, qualunque sia l'altezza, tanto nel corridoio superiore, quanto negli altri locali.

 

          Art. 12.

     Non sarà permessa la sistemazione di cuccette nelle adiacenze dei locali delle macchine e delle caldaie, se non ad una distanza tale che non possa derivarne danno alla salute dei passeggieri.

     Nello stabilire questa distanza si deve caso per caso aver riguardo all'altezza del corridoio, all'ampiezza dei boccaporti e di altre aperture, alla disposizione delle cuccette ed al maggiore o minore rivestimento di materiali refrattari contro le pareti od all'esistenza di controparatie che attenuino l'irradiazione del calore.

 

          Art. 13. [7]

     Ciascuna cuccetta normale non potrà servire che per una sola persona d'età superiore ai sei anni, o per una coppia di ragazzi d'età superiore ad un anno ed inferiore a sei.

     Per eccezione, alle coppie di ragazzi di eguale sesso, di età superiore a sei ed inferiore a dieci, e preferibilmente appartenenti alla stessa famiglia, potranno essere assegnate cuccette speciali aventi una larghezza non minore di 80 centimetri. Sarà perciò in facoltà degli armatori di costruire, in sostituzione di altrettante cuccette ordinarie, un conveniente numero di cuccette larghe 80 centimetri, subordinatamente però all'osservanza di tutte le altre condizioni stabilite dal presente regolamento, per collocarvi le dette coppie di ragazzi.

     Uguali cuccette speciali dovranno essere, di regola, assegnate alle donne che il medico di bordo avrà riconosciuto in istato avanzata gravidanza ed a quelle aventi con sé bambini di età inferiore ad un anno; al quale scopo le cuccette montate nei locali destinati alle donne e nella corrispondente infermeria dovranno, per la decima parte almeno, avere la suindicata larghezza.

 

          Art. 14. [8]

     Ciascun corridoio di passaggio fra i gruppi di cuccette dovrà avere una larghezza media di ottanta centimetri, con un minimo di sessanta.

     Tali corridoi ed ogni altro spazio nei locali dei passeggieri non occupato dalle cuccette dovranno essere mantenuti sgombri da qualunque oggetto, ad eccezione degli effetti di vestiario, i quali non dovranno occupare più di un decimo di metro cubo per ciascun passeggiere e dovranno essere disposti in modo da non impedire il passaggio e l'accesso alle cuccette, dovendo il restante del bagaglio essere messo nella stiva o in altro locale separato.

     Se qualche locale fosse adoperato per alloggio di passeggieri soltanto in parte, lo spazio rimanente potrà essere adoperato per deposito merci, a condizione che sia separato mediante una solida paratia di tavole, ferme restando le altre prescrizioni relative alla ventilazione dell'alloggio dei passeggieri. Resta però proibito di collocare in detto spazio separato barili di carne o di pesce comunque conservati, ed ogni altra sostanza capace di tramandare odore incomodo od emanazioni nocive.

 

          Art. 15.

     Non saranno computati nel numero dei passeggieri i bambini di età minore di un anno. Due fanciulli da un anno a 10 anni saranno computati per un passeggiere.

     Le donne saranno alloggiate in camere separate, per mezzo di solide paratie, dai locali in cui alloggiano gli uomini, e preferibilmente nei locali del corridoio superiore.

 

          Art. 16. [9]

     In ogni piroscafo che imbarca più di 50 passeggieri dovranno essere sempre due locali ad uso di infermeria, uno per gli uomini e l'altro per le donne, situati in coperta o nel corridoio superiore, convenientemente adattati e ventilati, divisi completamente dai locali di alloggio, e capaci di ricoverare almeno il quattro per cento dei passeggieri di 3 classe, tenuto conte che per ogni passeggiero ivi ricoverato è assegnato uno spazio non minore di m. c. 3.50. é però in facoltà del capitano di far montare, alla partenza, soltanto la metà delle cuccette prescritte, salvo a collocare poi a posto le rimanenti in caso di bisogno.

     Deve esservi pure, per uso di ambulatorio ed eventualmente per sala di operazione, un locale o camerino speciale bene illuminato, di ampiezza tale da potervi collocare un lettuccio inclinato, delle dimensioni all'incirca di una cuccetta, attorno al quale si possa girare liberamente.

     Annessi a ciascuna infermeria vi saranno inoltre un camerino da bagno ed una latrina speciale per uso soltanto degli ammalati, costruita con tutte le regole d'arte e d'igiene. Quando ragioni speciali non permettessero di costruire latrine stabili, la commissione di visita potrà, in via eccezionale, ammettere latrine portatili che corrispondano interamente alle esigenze dell'igiene.

     Le cuccette saranno collocate in modo che uno dei lati lunghi m. 1.80 sia adiacente al corridoio di passaggio e perciò direttamente accessibile. I passeggieri fra le cuccette avranno una larghezza non minore di un metro.

 

          Art. 17. [10]

     Le latrine per i passeggieri di 3 classe, raggruppate in almeno due casotti ben separati, dei quali uno riservato ad uso delle donne, saranno costruite secondo sistemi che a giudizio della commissione di visita siano igienici e convenienti. Ogni casotto potrà contenere un collettore comune con più posti, divisi l'uno dall'altro da un tavolato alto circa 60 centimetri, e dovrà avere possibilmente un paravento in lamiera presso la porta. Le latrine dovranno essere ben ventilate e munite di un getto d'acqua continuo con solido e stabile scaricatore fuori bordo.

     I posto dovranno essere almeno due sui piroscafi che imbarcano fino a 100 passeggieri e si aumenteranno di due ogni 150 passeggieri in più, destinandone un numero proporzionale per le donne.

 

          Art. 18.

     Durante la notte, i corridoi di passaggio fra le cuccette, le camere destinate alle donne, l'ospedale, le latrine e tutti i passaggi dal ponte scoverto dovranno essere illuminati a luce elettrica, oppure con fanali ad olio o con candele, con divieto dell'uso di altri combustibili.

     I fanali chiusi a chiave saranno in numero non minore di uno per ogni cento passeggieri.

 

          Art. 19.

     Il capitano dovrà tenere affissi a bordo in luogo a tutti visibile:

     a) un esemplare del presente regolamento;

     b) un esemplare della legge sull'emigrazione e del relativo regolamento;

     c) una tabella su cui siano trascritti gli articoli 88, 92, 94, 96, 97, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, e 460 del codice per la marina mercantile, nonchè gli articoli 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588 e 589 del codice di commercio;

     d) il regolamento di servizio interno che avesse stimato di compilare e che ogni passeggiere dovrà osservare durante il viaggio. Tale regolamento dovrà essere compilato di concerto col commissario del Governo;

     e) diversi esemplari a stampa, in grande formato, della tabella dei viveri, collocati nei punti che saranno determinati dalla commissione di visita;

     f) un quadro indicante il numero dei passeggieri dei quali a senso degli articoli 7 e 81 il piroscafo è capace e quello dei passeggieri imbarcati alla partenza e nei successivi scali, divisi per classe e per piazze sanitarie.

 

§ 2

Igiene di bordo - Servizio sanitario

 

          Art. 20.

     I piroscafi nazionali od esteri destinati al trasporto dei passeggieri per viaggi di lunga navigazione, ove il numero degli imbarcati, fra equipaggio e passeggieri, superi i 150, devono avere un medico di bordo.

     Se il numero dei passeggieri supera i mille, e in ogni caso che sia ordinato dal Ministero dell'interno, dovranno essere due i medici assunti pel servizio sanitario-igienico a bordo.

     In quest'ultimo caso, uno dei medici avrà la direzione del servizio sanitario a bordo ed il secondo sarà posto sotto la dipendenza del primo.

     Si dovrà in ogni caso imbarcare fra il personale di equipaggio un infermiere e un'infermiera, giudicati abili dai medici di porto. Nel caso che siano due i medici a bordo, tanto gli infermieri quanto le infermiere dovranno essere due. La commissione di visita si accerterà che fra i componenti l'equipaggio si trovino altre persone capaci di coadiuvare e sostituire gl'infermieri in caso di insufficienza o d'impedimento durante il viaggio [11].

 

          Art. 21.

     I medici di bordo saranno designati, salvo l'approvazione del prefetto, dall'armatore del piroscafo sul quale sono chiamati a prestare servizio, e saranno scelti fra coloro che il Ministero dell'interno avrà ammessi, in seguito alla produzione dei seguenti documenti, ad esercitare il detto ufficio:

     1. Atto di nascita;

     2. Certificato di cittadinanza italiana;

     3. Certificato di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato da una università del Regno;

     4. Certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune di residenza e di data recente;

     5. Certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

     6. Certificato di sana e robusta costituzione.

 

          Art. 22.

     Non sarà concessa la nomina sopradetta a chi non avrà conseguito da due anni la laurea in medicina e chirurgia e non dimostrerà, coi titoli presentati, di avere una sufficiente coltura nelle discipline igieniche e provata abilità nell'esercizio pratico della medicina, chirurgia ed ostetricia.

     Non sarà più ammesso quel medico che avesse dimostrato di non aver attitudine alla vita di mare.

 

          Art. 23.

     I medici che avessero ottenuto la dichiarazione d'idoneità a viaggiare come medici di bordo, saranno inscritti, per gli eventuali incarichi relativi, presso le prefetture che saranno designate dal Ministero dell'interno.

 

          Art. 24. [12]

     Non sono ammessi nei piroscafi nazionali medici di bordo di nazionalità estera.

     I medici di bordo prendono parte alla stipulazione del contratto d'arruolamento e sono iscritti nel ruolo d'equipaggio.

     Sui piroscafi esteri che trasportano passeggieri italiani imbarcati in un porto dello Stato dovrà sempre trovarsi un medico di bordo che sia cittadino italiano e sia nominato nel modo indicato all'art. 21.

 

          Art. 25.

     I medici di bordo e soprattutto quelli che viaggiano sui piroscafi, che trasportano emigranti, oltre a prestare gratuitamente l'assistenza medica e chirurgica a tutte le persone imbarcate sulla nave, devono ancora vigilare come ufficiali sanitari governativi, perchè siano, sotto ogni riguardo, conservate le buone condizioni igieniche sui piroscafi stessi.

     Essi dovranno soprattutto assicurarsi della scrupolosa esecuzione delle presenti prescrizioni:

     a) che i viveri distribuiti ai passeggieri sieno di buona qualità, ben conservati e preparati e corrispondenti per quantità a quella stabilita dalla tabella annessa al presente regolamento;

     b) che sia posta gratuitamente a disposizione acqua sicura da ogni inquinamento, distribuita in modo da eliminare ogni possibilità di trasmissione di malattie e in ragione di almeno cinque litri al giorno per ciascun passeggiero;

     c) che ove sorga dubbio circa la buona qualità dell'acqua potabile caricata alla partenza, o sospetto della possibilità del suo inquinamento durante la traversata, sia tale acqua sterilizzata coll'ebollizione o, in casi speciali, sostituita con acqua fornita dal distillatore fino a tanto che in località adatta il capitano della nave possa procurarsene della buona, facendo prima gettare la prima in mare e disinfettare accuratamente i serbatoi;

     d) che il piroscafo sia tenuto in uno stato di permanente pulizia e specialmente le latrine siano ripetutamente in ogni parte nettate e disinfettate;

     e) che gli alloggi dei passeggieri e dell'equipaggio siano tenuti in perfetta condizione di salubrità, ed in caso si manifesti in alcuno di questi malattia contagiosa trasmessibile, si sottopongano a disinfezione, giusta le istruzioni ministeriali;

     f) che ogni giorno i locali d'alloggio, mentre i passeggieri stanno in coperta, siano diligentemente ripuliti, ne siano spazzati i pavimenti con segatura, alla quale si mescoleranno, occorrendo, dei disinfettanti, oppure lavati diligentemente e asciugati;

     g) che sempre quando si manifestino casi di malattia infettiva o sospetti di esserlo, tutte le biancherie e gli oggetti di uso personale e domestico venuti in rapporto cogli ammalati, siano immediatamente disinfettati e lavati, dopo l'uso, se non distrutti.

 

          Art. 26.

     Il medico di bordo terrà un giornale sanitario di viaggio, nel quale, giorno per giorno, annoterà tutti i fatti che riguardano l'igiene e la sanità di bordo. Questo giornale, al ritorno del viaggio, sarà consegnato alla capitaneria od ufficio di porto dove approda il piroscafo per la trasmissione alla rispettiva prefettura.

     Il primo medico, alla fine di ogni viaggio, presenterà pure un rapporto sull'idoneità del piroscafo a trasportare passeggieri in rapporto all'igiene e sulle eventuali misure da adottarsi pel miglioramento del servizio.

 

          Art. 27.

     Ove dal giornale e dal rapporto sopracitato, oppure da speciale inchiesta, la prefettura rilevi trasgressioni od omissioni alle disposizioni del presente o di altro regolamento o legge dello Stato, adotterà i provvedimenti opportuni, promuovendoli, quando del caso, dalle competenti autorità.

 

          Art. 28.

     I medici di bordo pei quali fosse rilevata negligenza o colpa nell'esercizio delle loro funzioni, saranno dal Ministero dell'interno radiati dall'elenco degli autorizzati a prestar servizio a bordo, senza pregiudizio di altre pene sancite dalle vigenti leggi.

     Ove il medico di bordo abbandoni senza la debita autorizzazione il servizio durante il viaggio per cui è impegnato, oltre ad essere dichiarato disertore, a norma del codice per la marina mercantile, sarà radiato sull'elenco dei medici autorizzati a prestar servizio a bordo, salvo il risarcimento dei danni a cui potrà esser chiamato dagli interessati.

     In caso di malattia infettiva sviluppatasi a bordo, la mancata denunzia di essa o la trascurata assistenza agli infermi, o la mancata attivazione delle misure profilattiche saranno punite a tenore degli articoli 45 e 46 della legge sanitaria 22 dicembre 1888, salvo le pene maggiori sancite della legge penale sulla sanità marittima. In caso di malattia infettiva, a carattere epidemico, sviluppatasi a bordo, è applicabile a favore della famiglia del medico il disposto della legge 22 luglio 1868.

 

          Art. 29.

     Ogni nave destinata al trasporto di passeggieri deve essere provveduta dei medicinali e dei disinfettanti necessari in conformità delle istruzioni ministeriali.

     I piroscafi addetti al trasporto di passeggieri in viaggi di lunga navigazione dovranno essere provveduti dei medicinali e degli oggetti di medicatura indicati nella tabella A, annessa al presente regolamento, nonchè degli apparecchi, degli istrumenti, chirurgici ed utensili vari descritti nella susseguente tabella B.

 

          Art. 30. [13]

     L'apparecchio di disinfezione a vapore, che i detti piroscafi debbono avere a termini del precedente art. 3 e dell'art. 10 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1895, n. 671, dovrà essere previamente controllato dall'autorità sanitaria governativa per accertarne il buon funzionamento.

     I piroscafi stessi dovranno pure essere provvisti di due tinozze in legno, della capacità di circa 50 litri ciascuna, per un'eventuale disinfezione chimica e di due locali adatti per bagno a pioggia, uno per gli uomini e l'altro per le donne.

     I piroscafi poi che non fossero forniti della lavanderia a vapore di cui tratta il precedente art. 3, dovranno avere un apposito locale ad uso di lavanderia comune, con vasca divisa in quattro scompartimenti distinti, sufficienti ciascuno per una persona, con rubinetti di alimentazione ad acqua dolce e fori di deflusso indipendenti, in modo da evitare la promiscuità dell'acqua. la vasca sarà messa a disposizione dei passeggieri ogni giorno per almeno tre ore, durante il qual tempo l'acqua dovrà essere rinnovata a convenienti intervalli.

 

          Art. 31.

     Secondo l'art. 87 del codice per la marina mercantile, è rimesso al prudente arbitrio dell'autorità marittima assistita da medici sanitari, di vietare l'imbarco di persone ammalate o convalescenti di grave malattia.

     L'autorità suddetta non dovrà tuttavia valersi di questa facoltà nei casi gravi e quando le persone ammalate siano affette da malattia infettiva o trasmissibile o possano recare soverchio incomodo agli altri passeggieri.

     Essa dovrà poi rivolgere la sua speciale attenzione sulle condizioni di salute delle persone provenienti da località ove dominino malattie epidemiche come pure sulle condizioni dei loro bagagli.

 

          Art. 32. [14]

     Le persone al di sotto di sedici anni e maggiori di un anno d'età, imbarcate in viaggi di lunga navigazione, dovranno essere munite di un regolare certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo.

     Gli armatori, prima di presentare alla commissione di visita i passeggieri, specialmente quando trattasi di un gran numero di emigranti, dovranno accertarsi che le persone suindicate siano munite del documento prescritto o farle munire, previa vaccinazione, del relativo certificato, rimanendo vietata la vaccinazione durante la visita di partenza.

     Tuttavia la commissione, in vista di circostanze speciali e quando stimi che non siano per derivarne inconvenienti, potrà permettere l'imbarco di pochi ragazzi non muniti di certificato, a condizione che il medico di bordo si obblighi a farli ricoverare, con la persona che ne ha la custodia, nelle infermerie ed a vaccinarli entro i primi giorni del viaggio, facendone poi menzione nel giornale sanitario.

 

          Art. 33.

     Nel caso di imbarco di bestiame vivo, questo sarà trasportato entro stalle costruite in coperta; sarà permesso di collocarlo nei corridoi solo nel caso che la commissione di visita dichiari che non ne risulterebbe danno ai passeggieri ed all'equipaggio e determini le condizioni sotto cui il permesso può accordarsi.

     Non sarà permesso di trasportare nei corridoi più di due capi di grosso bestiame, se la stazza del piroscafo è inferiore a 400 tonnellate. Sarà concesso l'imbarco di un capo di bestiame in più per ogni duecento tonnellate in più.

     Sarà in ogni caso proibito l'imbarco di maiali e caproni sotto coperta.

 

          Art. 34.

     Gli effetti letterecci e di uso personale che non siano del tutto puliti si sottoporranno a disinfezione prima dell'imbarco.

     Sono esclusi dall'obbligo della disinfezione gli effetti che il passeggiero non porta con sè nei corridoi per uso personale durante la traversata, e sono invece depositati nell'apposito locale nella stiva rinchiusi in casse.

     Gli emigranti dovranno essere avviati al porto di imbarco abbastanza in tempo perchè si possa procedere alla disinfezione degli effetti al bagno di pulizia indicati nel seguente articolo.

 

          Art. 35.

     Allorchè il numero degli emigranti imbarcati oltrepassa i 300, la disinfezione degli effetti di cui tratta il precedente articolo dovrà essere eseguita colla maggiore diligenza nel locale a ciò destinato nel porto di partenza.

     In detto locale il medico di porto, coll'assistenza del medico di bordo e degli infermieri che saranno messi a sua disposizione dall'armatore, curerà di ottenere pure, mediante bagni, la massima pulizia personale in quegli emigranti che ne difettassero.

     Fino a che non finzioni lo apposito locale, o l'amministrazione marittima non abbia impiantato stabilimenti provvisori, la disinfezione degli effetti d'uso non puliti sarà fatta coll'apparecchio di cui il piroscafo dev'essere munito a termini del precedente art. 3, sotto la sorveglianza del medico di porto [15].

     Così pure le persone per le quali quest'ultimo avrà riconosciuto la necessità di un bagno di pulizia, a meno che l'armatore provveda altrimenti con mezzi del luogo, saranno sottoposte al bagno a doccia a bordo del piroscafo in partenza, nei locali indicati nel capoverso dell'art. 30. In caso d'inesecuzione, la commissione di visita vieterà l'imbarco di dette persone [16].

     Le spese a cui daranno luogo i provvedimenti indicati in questo articoli e nel precedente saranno a carico dell'armatore.

 

§ 3

Provvista e conservazione dei viveri

 

          Art. 36.

     I viveri dovranno essere di buona qualità, perfettamente conservabili ed in quantità corrispondente alla media durata del viaggio che il piroscafo sta per intraprendere, aumentata di un terzo. L'aumento sarà maggiore se vi fossero dubbi di possibili quarantene all'estero.

     I viveri si conserveranno in depositi protetti dall'umidità e dalle troppo alte temperature e convenientemente ventilati.

     All'atto dell'imbarco dei viveri, il capitano dovrà darne avviso all'autorità marittima, presentandole la nota indicante la qualità e quantità dei viveri stessi.

 

          Art. 37.

     Ciascun passeggiero o capo famiglia, nelle ricevuta del prezzo di nolo avuta dal capitano e che non potrà mai essergli ritirata, e ciascun emigrante nel contratto stipulato coll'agente di emigrazione, avranno indicata la razione di viveri e vino, nella qualità e quantità giornaliera ad essi spettante, in conformità alla tabella C unita al presente regolamento.

 

          Art. 38.

     Ai ragazzi maggiori di quattro anni e minori di dieci sarà computata mezza razione, ai minori di quattro, eccetto lattanti, un quarto di razione.

 

          Art. 39.

     Gli ammalati ed i convalescenti riceveranno quel trattamento in viveri e medicinali che sarà determinato dal medico di bordo; il quale avrà pure la facoltà di ordinare distribuzioni supplementari di brodo e di minestrine ai bambini ed alle donne che ne avessero bisogno.

 

          Art. 40.

     L'acqua per provvista di bordo, provveduta alla partenza da origine non sospetta d'inquinamento, dovrà essere in quantità sufficiente in proporzione al numero delle persone imbarcate, in modo che, tenuto conto della più lunga durata probabile del viaggio e della quantità che può essere fornita dal distillatore, si disponga in navigazione della quantità d'acqua necessaria in ragione di cinque litri per passeggiero e per giornata.

     Essa sarà immagazzinata in serbatoi garantiti da ogni possibilità di alterazione durante tutta la traversata e protetti, il più che sia possibile, dall'influenza della temperatura elevata.

 

          Art. 41.

     E' vietato, tanto per servizio di cucina che di tavola, l'uso di utensili di rame non perfettamente stagnati o di leghe contenenti piombo.

 

          Art. 42. [17]

     Oltre alle casse d'acqua in coperta pel dissetamento dei passeggieri, se ne dovranno collocare altre minori, della capacità da 25 a 30 litri ciascuna, in ogni locale del corridoio superiore, a disposizione dei passeggieri durante la notte o quando circostanze di tempo cattivo non possano salire in coperta. Affinché tali casse possano servire anche per i passeggieri alloggiati nel corridoio inferiore, dovranno essere collocate presso le scale che vi danno accesso.

     E' vietata l'applicazione dei succhiatoi alle dette casse, dovendosi provvedere alla distribuzione dell'acqua mediante rubinetti automatici, convenientemente collocati.

 

§ 4

Delle visite speciali ai piroscafi

che trasportano passeggieri in viaggi di lunga navigazione

 

          Art. 43.

     I piroscafi nazionali ed esteri, prima di essere addetti al trasporto di passeggieri in viaggi di lunga navigazione, saranno sottoposti ad un'ispezione speciale, non rinnovabile se non nel caso che l'autorità marittima ne riconoscesse la necessità.

     L'ispezione ai piroscafi esteri sarà fatta previa osservanza del disposto col 1° alinea dell'art. 91 del codice per la marina mercantile, cioè con lettera di preavviso all'uffiziale consolare della nazione cui il piroscafo appartiene, nella quale saranno indicati il giorno e l'ora stabiliti. Se l'agente consolare non compare all'ora indicata, personalmente o per mezzo di un suo delegato, si procederà alla ispezione in di lui assenza.

 

          Art. 44.

     L'ispezione speciale viene eseguita da una commissione composta del capitano di porto, di un medico di porto e di un ingegnere navale.

     Gli armatori dei piroscafi dovranno presentare alla commissione stessa, in doppio esemplare, i relativi piani per ogni corridoio in cui i passeggieri devono essere alloggiati. Su tali piani, redatti in iscala centesimale non minore dell'uno per cento, saranno indicati con esattezza, col sussidio di apposite leggende [18]:

     1) la lunghezza, le larghezze e le altezze del ponte inferiore del corridoio, determinate col sistema Moorsom, per calcolarne la cubatura. Si terrà presente che, come è indicato all'art. 7, non si tien conto delle porzioni di altezze eccedenti metri 2.50;

     2) lo spazio cubico di detto ponte;

     3) i singoli boccaporti con le relative dimensioni e la indicazione dell'uso a cui sono destinati;

     4) i locali occupati dalle macchine, dalle caldaie, dalle carbonaie, dalla cassa a fumo ecc. e dalle contropareti o dagli strati di materiale refrattari che eventualmente esistessero intorno a tali spazi, accennando per ciascuno le dimensioni e la destinazione;

     5) tutti gli altri locali situati nel corridoio a cui il piano si riferisce segnandone le dimensioni e l'uso;

     6) la disposizione normale delle cuccette pei passeggieri;

     7) i corridoi di passaggio fra esse o di accesso alle medesime, con l'indicazione per ciascuna della massima e minima larghezza;

     8) le trombe a vento e gli altri apparecchi di ventilazione;

     9) il numero degli ordini in cui sono disposte le cuccette nei diversi punti;

     10) gli apparecchi di disinfezione e l'ospedale di bordo.

     Quando il corridoio sia diviso in più locali per mezzo di paratie, tutti i dati sopra accennati saranno forniti per ogni singolo locale.

     Anche per il ponte di coperta sarà presentato un piano su cui siano indicati tutti i locali esistenti sopra di esso, con l'indicazione dell'uso a cui sono destinati, e col computo dell'area libera per i passeggieri di 3 classe.

     Saranno pure forniti i dati relativi all'ubicazione e capacità delle casse d'acqua, della ghiacciaia e dei locali destinati a contenere i viveri e pel deposito dei bagagli dei passeggieri.

 

          Art. 45.

     In base ai documenti ed ai dati così raccolti, la commissione speciale accerterà l'attitudine della nave per quanto riguarda la velocità (art. 4), la sistemazione dei ponti (art. 5), l'altezza dei medesimi (art. 6 e 7), l'area libera in coperta (art. 7), il numero e la disposizione dei boccaporti, delle trombe e degli estrattori (art. 8 e 9), l'ubicazione e la solidità delle cuccette (art. 10, 11, 12 e 13), la larghezza dei corridoi (art. 14), l'ospedale (art. 16), il numero e la disposizione delle latrine (art. 17), il sistema d'illuminazione (art. 18), i locali per l'equipaggio (art. 54), la capacità delle casse d'acqua e della ghiacciaia, la potenza del distillatore e dell'apparecchio di disinfezione, la capacità delle carbonaie, il numero, la qualità e la capacità delle imbarcazioni e infine tutto ciò che occorre per determinare il numero esatto dei passeggieri che ciascun piroscafo può imbarcare in base al presente regolamento.

     I verbali redatti dalla commissione speciale ed i piani della medesima approvati saranno conservati per servire di norma alle commissioni di visita, di cui agli articoli seguenti.

     All'ingegnere navale membro della commissione spetterà una indennità di lire trenta che sarà pagata dall'armatore.

 

          Art. 46.

     I piroscafi che hanno subito con esito favorevole l'ispezione di cui agli articoli precedenti, ogni volta che intraprendono un viaggio di lunga navigazione pel trasporto di passeggieri in numero maggiore di quello determinato dall'art. 1° del presente regolamento, sono sottoposti a due visite, di cui una preliminare o preparatoria e l'altra definitiva o di partenza, intese ad accertare che i piroscafi stessi si trovino nelle condizioni prescritte da questo regolamento in riguardo all'assetto interno, alla provvista dei viveri e ad ogni altra cautela opportuna.

     E' applicabile anche a queste visite il disposto dell'alinea del precedente art. 43.

 

          Art. 47.

     Il capitano od armatore di un piroscafo che debba subire le due visite di cui tratta il precedente art. 46, dovrà prevenirne l'ufficio di porto almeno tre giorni prima di quello fissato per la partenza, e sempre in modo che la visita preliminare possa, di regola, aver luogo due giorni prima di quello fissato per la partenza.

     Al preavviso dev'essere unita una nota indicante la qualità e la quantità delle provviste e del carbone.

     La visita preliminare e quella definitiva non possono effettuarsi nello stesso giorno della partenza, salvo però in casi eccezionali, in cui la commissione reputi ciò possibile in vista dell'esiguo numero di passeggieri da imbarcarsi.

 

          Art. 48.

     Le visite sono fatte da una commissione composta di un ufficiale di porto (ed in casi eccezionale da un capitano di porto) colla qualità di presidente, di un medico di porto e di un ispettore o delegato di pubblica sicurezza in qualità di membri.

     Il funzionario di pubblica sicurezza compie tutte le mansioni relativo al suo ufficio speciale e concorre a tutte le operazioni della commissione, firmando gli atti relativi alla partenza del bastimento ed a sumendo, insieme cogli altri membri, la responsabilità dell'operato della commissione.

 

          Art. 49.

     Per l'opera prestata nelle due visite di cui all'art. 48, spettano ai funzionari ed agenti governativi le seguenti indennità che saranno versate dall'armatore all'ufficio di porto:

     Lire cinque al presidente ed ciascuno dei membri della commissione;

     Lire due al funzionante da segretario ed a ciascun graduato di bassa forza;

     Una lira a ciascun degli altri individui di bassa forza.

 

          Art. 50.

     Tanto in occasione della ispezione speciale, quanto in occasione delle due visite, di cui nei precedenti articoli, il capitano del piroscafo ed i suoi dipendenti devono fornire alle commissioni tutte le notizie e le giustificazioni che fossero loro demandate.

 

          Art. 51.

     La commissione nella visita preliminare riscontra che dopo l'ispezione, di cui nei precedenti articoli 44 e 45 non siano avvenute modificazioni nell'assetto interno del bastimento, nei corridoi, nell'ubicazione e spazio degli ospedali, nel numero ed ubicazione delle latrine, nel numero e dimensioni delle trombe a vento e dei boccaporti, nella larghezza dei corridoi di passaggio e delle cuccette; verifica il numero, le condizioni e la sistemazione degli utensili di cucina, dei salvagente e delle imbarcazioni, la quantità del carbone per la macchina, la quantità e la qualità dei viveri, e in ispecie dell'acqua, ed i mezzi igenici di loro conservazione e distribuzione, la regolare provvista dei medicinali e dei disinfettanti, la buona condizione e la perfetta pulizia delle coperte, dei materassi e di tutti i locali di alloggio e di servizio, ed in generale constata che non manchi alcuna condizione necessaria alla conservazione della salute a bordo e che fu adempiuto a tutte le disposizioni vigenti sulla materia.

     Verifica pure che il piroscafo sia in regola per quanto riguarda le visite dello scafo e della macchina prescritte dagli articoli 77 e seguenti del codice per la marina mercantile.

 

          Art. 52.

     La commissione quando lo creda necessario, farà intervenire, per mezzo del capitano di porto, un perito tecnico allo scopo di accertare nel bastimento in partenza la solidità delle cuccette e delle scale, la stabilità delle paratie, delle latrine, delle stalle e delle ringhiere, o per altri accertamenti non previsti.

     Le spese per tali periti, ai quali sarà corrisposto un onorario di lire trenta, vanno a carico del bastimento.

     I periti devono rilasciare al presidente della commissione una dichiarazione in doppio originale degli accertamenti fatti, la quale è unita al processo verbale della visita.

     Il parere dei periti non vincola il giudizio della commissione.

 

          Art. 53.

     Se in seguito al parere dei periti la commissione ordinasse lavori per una diversa sistemazione di cuccette o lavori di rinforzo o di riparazione intorno alle stesse, od altro; ovvero il ricambio o l'aumento di provviste, di viveri, di medicinali o di altri generi, essa deve fare, prima che il bastimento incominci l'imbarco dei passeggieri, una visita suppletiva per accertarsi che gli ordini dati siano stati puntualmente eseguiti.

     Del risultato di questa visita devesi far cenno nel citato processo verbale.

 

          Art. 54.

     La commissione deve indicare nel processo verbale le dimensioni e lo spazio risultante dei singoli ambienti nei quali essa ha permesso la costruzione o il mantenimento delle cuccette.

     Se poi, per un ingombro qualunque, si dovesse fare dallo spazio totale qualche deduzione, la commissione deve anche specificare la qualità e le dimensioni dell'ingombro.

     Deve pure verificare che, indipendentemente dagli anzidetti ambienti, vi siano sufficienti locali specialmente destinati ad alloggio dell'equipaggio e del personale di servizio, indicandone nel verbale l'ubicazione e la capacità.

 

          Art. 55.

     La quantità dei viveri esistenti a bordo può essere comprovata dai recapiti doganali e dalla ispezione ai locali ed ai recipienti. Ma la commissione ha sempre la facoltà di farli pesare e misurare.

     Essa deve immediatamente, e sotto la necessaria sorveglianza, fare sbarcare i viveri trovati guasti od alterati, il cui uso può essere nocivo alla salute dei passeggieri, e farli custodire in un locale della capitaneria fino a che il bastimento sia partito.

 

          Art. 56.

     Nella visita di partenza la commissione accerta l'esistenza e la regolarità dei contratti d'imbarco, verifica la buona condizione di salute dell'equipaggio e dei singoli imbarcati, come pure la perfetta pulizia delle biancherie e degli altri effetti di vestiario dei passeggieri e dell'equipaggio, verifica la formazione dei ranci e provvede in genere all'adempimento di tutte le disposizioni vigenti sulla materia.

 

          Art. 57.

     La commissione deve invigilare e provvedere che il bastimento abbia imbarcato, prima di partire, il bagaglio dei passeggieri, curando che agli stessi sia dato uno scontrino indicante il numero posto sul bagaglio. Se alcuno dei passeggieri deve per una causa qualunque essere lasciato a terra, la commissione provvederà possibilmente per lo sbarco del suo bagaglio.

     Qualora per ritardi ferroviari od altra causa alcuni passeggieri dovessero partire senza il bagaglio, sarà compilato un elenco dei loro nomi coll'indicazione speciale per ciascuno dell'agente di emigrazione o di altra persona che si obblighi da fare la spedizione del bagaglio con piroscafi di prossima partenza.

 

          Art. 58.

     La commissione deve anche accertarsi che i passeggieri, nel salire a bordo, abbiano il biglietto d'imbarco, che sopra di esso sia segnato il numero delle cuccette e quello delle razioni che loro spettano in base alle vigenti disposizioni, e che ogni passeggero sia informato degli scali, che sarà per fare il piroscafo e della durata approssimativa del viaggio che sta per intraprendere.

 

          Art. 59.

     L'armatore ha l'obbligo di presentare in tempo utile alla commissione una nota dei passeggieri redatta in conformità all'unito modulo D.

     La commissione se ne varrà per controllare l'identità delle persone a mano a mano che le passano davanti, e, prima di permettere la partenza del piroscafo, curerà che vi siano riportati in calce i nomi delle persone che non partissero ed il numero totale dei passeggieri imbarcati. La nota, firmata dal capitano, sarà conservata nell'ufficio di porto.

     Il capitano dovrà avere a bordo un registro conforme al detto modulo, nel quale prima della partenza riporterà i nomi dei passeggieri imbarcati. Durante il viaggio, egli dovrà tenerlo in corrente, annotandovi i passeggieri imbarcati nei successivi scali e segnandovi lo sbarco di quelli che lasciano la nave. Il commissario governativo si accerterà con speciale cura che la tenuta di detto registro sia regolare.

     In mancanza del commissario governativo, il regio console residente nello scalo d'approdo si farà presentare dal capitano un elenco dei passeggieri da sbarcare ed un elenco suppletivo dei passeggieri da imbarcare, contenente i loro nomi, la paternità, l'età, il luogo di nascita e di domicilio, la professione e la classe da occupare a bordo; e, dopo aver verificato per mezzo del verbale di visita e del relativo riepilogo che vi siano sufficienti piazze disponibili nelle singole classi, curerà che siano regolarmente segnati sul registro dei passeggieri i rispettivi sbarchi ed imbarchi e ne riassumerà le risultanze sul precitato riepilogo in calce al verbale di visita.

 

          Art. 60.

     La commissione avrà cura di accertarsi che nei locali degli uomini ed in quelli delle donne le cuccette siano regolarmente assegnate e che ad ogni passeggiere o ad ogni capo di famiglia sia consegnato il biglietto che porta il numero delle stesse.

     Ai ragazzi non si dovranno destinare cuccette troppo vicine ai boccaporti ed alle trombe di vento, e si procurerà di assegnar loro di preferenza le cuccette dell'ordine inferiore.

 

          Art. 61. [19]

     Sarà cura della commissione di verificare il ruolo di equipaggio per assicurarsi che il piroscafo abbia a bordo un sufficiente numero di persone addette esclusivamente al servizio dei passeggieri, fra i quali un capostiva per ciascun locale di alloggio. Sui piroscafi esteri dovrà essere imbarcato anche un interprete. Del risultato della verifica sarà fatto constare nel processo verbale.

 

          Art. 62.

     Se la visita dei passeggieri viene fata a terra in apposito locale, la commissione non deve permettere che alcun estraneo al servizio rimanga, durante l'imbarco dei passeggieri stessi, nella sala dov'essa è adunata, ed ammetterà soltanto l'intervento dell'armatore e dell'agente di emigrazione, o di chi li rappresenta, nonchè degli agenti consolari.

     Durante lo stesso tempo non potranno accedere a bordo persone estranee, salve le eccezioni che la commissione crederà di ammettere, caso per caso, sotto la sua responsabilità.

 

          Art. 63.

     La commissione deve accertarsi a bordo che i ranci siano stati regolarmente formati e distribuiti gli utensili relativi, e, prendendo per base il registro dei ranci e i biglietti rilasciati ai capi-ranci, verificherà saltuariamente che ad ogni passeggiero sia stata assegnata e distribuita la razione di viveri che gli spetta a tenore delle vigenti disposizioni.

     Nel formare i ranci, i quali non potranno oltrepassare 8 razioni, si avrà cura di includere possibilmente tutti i membri di ciascuna famiglia in uno stesso rancio, completando quest'ultimo, ove occorra, con persone isolate [20].

 

          Art. 64.

     Indipendentemente dagli accertamenti, di cui nel precedente articolo, in quei porti, nei quali la visita ai passeggieri si fa in apposito locale a terra, la commissione deve sorvegliare che il bastimento somministri al mattino, prima che cominci la visita di partenza, oltre il caffè, una quantità sufficiente di pane, di vino, di carne fredda e di formaggio secondo le prescrizioni della tabella regolamentare per quel giorno.

 

          Art. 65.

     Ultimato l'imbarco dei passeggieri e praticate le prescritte verificazioni, la commissione completerà il processo verbale in doppio esemplare, che sarà firmato dai componenti la commissione stessa, dal capitano e dal medico di bordo. Uno degli esemplari sarà conservato nell'ufficio di porto e l'altro sarà consegnato al capitano perchè lo tenga fra le carte di bordo.

     Nel caso che dalle dette verificazioni venisse a risultare imbarcato un numero di passeggieri superiore a quello di cui il piroscafo è capace, i passeggieri imbarcati in più saranno fatti sbarcare e l'armatore del piroscafo sarà responsabile delle spese occorrenti pel mantenimento dei medesimi fino al loro imbarco, e pel loro rimpatrio se l'imbarco non potesse più aver luogo. Di tutto ciò sarà fatta menzione nel processo verbale.

     Questo verbale dovrà essere compilato in tutte le sue parti in modo così chiaro e completo che dall'esame di esso si possano conoscere esattamente le condizioni nelle quali il piroscafo è partito.

 

          Art. 66.

     Non sarà permessa la partenza del piroscafo senza l'assenso unanime della commissione, che deve risultare dall'apposito verbale.

     Qualora la commissione deliberi di sospendere la partenza, deve specificarne le ragioni nel processo verbale stesso.

 

          Art. 67.

     In caso di contestazioni per ragioni sanitarie, i singoli membri della commissione dovranno motivare sul verbale per iscritto il loro voto e ne sarà riferito al prefetto, il quale deciderà, senza ritardo, udito il parere del medico provinciale e del capo dell'ufficio di porto.

     Se la contestazione avesse luogo per altre ragioni diverse dalle sanitarie, la decisione della controversia spetterà al capitano di porto.

 

§ 5

Cauzione imposta a capitani di bastimenti esteri

che trasportano passeggieri per viaggi di lunga navigazione

 

          Art. 68.

     La cauzione che secondo l'art. 91 del codice per la marina mercantile devono dare i capitani de' bastimenti esteri che imbarcano passeggieri nello Stato per viaggi di lunga navigazione, a fine di guarentire lo adempimento delle prescrizioni tutte di questo regolamento relative al trasporto dei passeggieri, e la esecuzione degli obblighi assunti dai capitani od armatori dei suddetti bastimenti esteri verso gli stessi passeggieri, potrà consistere in una malleveria da prestarsi nelle forme di legge nanti all'autorità marittima del luogo, e che sia sotto ogni aspetto idonea, a giudizio della suddetta autorità, per una somma uguale al montare de'noli riscossi dal capitano da tutti i passeggieri imbarcati, salvo il rimborso di ogni altro danno ed interesse quando ne sia il caso.

     La cauzione come sopra prestata resta sciolta di pien diritto quando, trascorsi quattro mesi dal giorno dell'arrivo al porto di destinazione, e se deve toccare porti intermedi, dall'arrivo all'ultimo porto di destinazione, non vi siano stati reclami dei passeggieri.

 

          Art. 69.

     Allorchè un bastimento nazionale od estero che imbarchi passeggieri nello Stato dichiari all'autorità marittima di partire per un viaggio di breve navigazione, come è definito all'art. 2 del presente regolamento, e consti invece all'autorità stessa che i passeggieri furono imbarcati per un viaggio di lunga navigazione, il bastimento nazionale od estero, salvo le pene disciplinari o contravvenzionali, a seconda dei casi, sarà assoggettato a tutte le condizioni per il trasporto dei passeggieri per viaggi di lunga navigazione, ed il bastimento estero dovrà prestare la cauzione in conformità del precedente art. 68.

 

§ 6

Disposizioni per la tutela degli emigranti

 

          Art. 70.

     Sui piroscafi addetti a viaggi di lunga navigazione che trasportino più di 300 emigranti potrà essere imbarcato, coll'ufficio di commissario governativo, un funzionario scelto fra gli impiegati delle capitanerie di porto o fra gli ufficiali dei corpi della regia marina in attività di servizio od in posizione ausiliaria.

     Il commissario governativo veglierà che non siano apportate abusive modificazioni nell'assetto interno del bastimento e ne siano eliminati gli inconvenienti che si manifestassero; curerà d'impedire che negli scali intermedi siano imbarcati passeggieri in numero maggiore delle piazze disponibili; e vigilerà sulla scrupolosa osservanza, da parte del capitano, dei medici e dell'equipaggio, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari.

     Egli terrà un giornale nel quale annoterà le disposizioni date, gl'inconvenienti rilevati, le contravvenzioni accertate, i reclami ricevuti e le proposte di miglioramenti che l'esperienza gli suggerisse.

     All'arrivo nel porto estero di destinazione e durante la sua permanenza in esso, il commissario coadiuverà il regio agente consolare in tutto quanto può concernere il servizio d'imbarco e sbarco degli emigranti.

     Al commissario governativo competeranno, a carico dell'armatore, il trattamento di prima classe ed una indennità giornaliera di lire cinque, tanto pel viaggio di andata per quello di ritorno. Nel caso che il piroscafo non ritornasse in Italia, l'armatore dovrà pure provvedere al suo mantenimento durante il soggiorno a terra in attesa d'imbarco ed al suo rimpatrio mediante passaggio in 1ª classe sopra un piroscafo postale.

 

          Art. 71.

     All'arrivo nel porto estero di destinazione di un piroscafo che trasporti emigranti senza che vi sia imbarcato un commissario governativo, ed all'arrivo in un porto del Regno di navi con immigranti, l'autorità consolare e l'autorità marittima rispettivamente, tenendo presente il disposto degli art. 87, 88, 89, 90, 91 e 92 del regolamento approvato col regio decreto 27 dicembre 1896, n. 584, manderanno a bordo un loro delegato, prima dello sbarco dei passeggieri, per verificare, mediante rigorosa inchiesta, se durante il viaggio siano state eseguite tutte le prescrizioni stabilite e constatare se gli armatori, capitano, equipaggi ed agenti d'emigrazione abbiano contravvenuto alle prescrizioni legislative e regolamentari ora vigenti ed a quelle che fossero in seguito stabilite a garanzia dell'igiene, della sicurezza e della bontà dei trasporti medesimi.

     Di questa inchiesta verrà redatto processo verbale per gli effetti legali.

 

          Art. 72.

     Se gli emigranti, all'arrivo in uno scalo d'America, venissero trasbordati per essere condotti in più lontana località, le spese pel mantenimento dei medesimi in attesa dell'imbarco sul secondo piroscafo saranno a carico dell'armatore del primo piroscafo che li ha imbarcati in un porto dello Stato.

 

Sezione III

DEL TRASPORTO DEI PASSEGGIERI PER VIAGGI DI BREVE NAVIGAZIONE

 

          Art. 73.

     I bastimenti a vela e a vapore che trasportano passeggieri per breve navigazione potranno imbarcare nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre un passeggiere per ogni metro quadrato di superficie libera del ponte scoverto, dei casseri, e delle tughe, aumentati della superficie libera dei corridoi e di tutti gli altri locali coperti esistenti, le cui altezze misurate dal disopra del tavolato del ponte al disopra dei bagli risultino di metri 1.80 (uno e ottanta centimetri) o più.

     Negli altri cinque mesi dell'anno un passeggiere soltanto per ogni metro quadrato di superficie libera dei corridoi e di tutti gli altri locali coperti, la cui altezza misurata come sopra, risulti di metri 1.80 (uno e ottanta centimetri) o più.

 

          Art. 74.

     Spetta direttamente all'ufficio del porto da cui parte il bastimento con passeggieri per breve navigazione di vigilare affinchè venga osservata la regola stabilita dal precedente articolo.

     Il numero dei passeggieri che ciascun bastimento potrà trasportare a seconda delle stagioni risulterà da verbale redatto dall'autorità marittima, nel quale saranno indicate le dimensioni dei singoli spazi determinanti il numero stesso.

 

Sezione IV

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

 

          Art. 75.

     Il capitano farà osservare a bordo l'ordine e la decenza da tutte le persone imbarcate e curerà d'impedire i giuochi di denaro fra passeggieri, valendosi all'occorrenza del potere disciplinare concessogli dagli art. 450 e seguenti del codice per la marina mercantile e da altre leggi.

 

          Art. 76.

     Non sono soggetti alle disposizioni di questo regolamento sul trasporto dei passeggieri i trasporti di truppe effettuati per qualsivoglia destinazione con regie navi o con bastimenti mercantili noleggiati dal Governo a suo esclusivo uso.

 

          Art. 77.

     Il bastimento nazionale che imbarchi passeggieri in un porto estero sarà soggetto alle leggi e regolamenti dell'autorità locale sul trasporto dei passeggieri.

     In difetto di queste leggi e regolamenti provvederà il regio console, accertando che il numero dei passeggieri imbarcati non sia superiore a quello accordato dal presente regolamento, anche ordinando una particolare ispezione tecnica e sanitaria se il bastimento abbia a compiere un viaggio di lunga navigazione e siangli fatti reclami per parte dei passeggieri.

 

          Art. 78.

     Dal giorno in cui andrà in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati:

     a) gli art. 8 e 9 del regolamento che stabilisce gli attrezzi e corredi di cui devono essere muniti i bastimenti mercantili, approvato con regio decreto 23 ottobre 1895, n. 671;

     b) gli art. 546 e seguenti fino al 587 inclusivo del regolamento per l'esecuzione del codice per la marina mercantile, approvato con regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2);

     c) gli art. 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, numero 636;

     d) il regio decreto 15 gennaio 1891, n. 52 che stabilisce i medicinali, gli oggetti da medicatura, ecc., di cui debbono essere forniti i bastimenti addetti al trasporto di passeggieri in viaggi di lunga navigazione;

     e) il regio decreto 15 gennaio 1891, n. 53, relativo alla razione viveri per i passeggieri imbarcati su bastimenti di lunga navigazione.

 

          Art. 79. [21]

     Per i piroscafi nazionali che al 10 giugno 1897 erano già addetti al trasporto di passeggieri, le disposizioni contenute nell'art. 4 entreranno in vigore soltanto l'11 dicembre 1899.

     Per i piroscafi già noleggiati da armatori nazionali al 10 giugno 1897 è concessa eguale dilazione per la durata del relativo contratto, ma non oltre il detto termine.

 

          Art. 80. [22]

     Le disposizioni contenute nell'art. 3°, § A, n. 2, e nell'ultimo capoverso dell'art. 9 entreranno in vigore soltanto al 1° marzo 1899.

 

          Art. 81.

     Agli effetti degli art. 7, 8, 9, 16, 17, 20, 25, 35, 40, 61, 70, 71, 73, e 79 di questo regolamento s'intende per passeggiere una persona che abbia compiuto i dieci anni di età, oppure due ragazzi fra uno e dieci anni d'età, giusta il disposto del precedente art. 15.

 

          Art. 82.

     Se nei piroscafi attualmente addetti al trasporto dei passeggieri le trombe a vento esistenti in qualche locale avessero una sezione minore di 7 decimetri quadrati ciascuna, sarà tollerato che si supplisca alla deficienza con l'aumento di altre trombe per modo che la somma delle sezioni di tutte le suddette aperture corrisponda alla somma delle sezioni delle trombe prescritte dal precedente articolo 9.

 

          Art. 83.

     Salva l'applicazione delle pene maggiori che fossero riportate dal codice penale e da altre leggi, le infrazioni alle disposizioni d'ordine sanitario del presente regolamento sono punite, a norma dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, con pene pecuniarie da lire 1.000 a lire 100.000, e le altre infrazioni colle pene stabilite dall'art. 1073 del regolamento 20 novembre 1879, n. 5166, per l'esecuzione del codice per la marina mercantile [23].

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 19 ottobre 1898, n. 454.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 19 ottobre 1898, n. 454.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 19 ottobre 1898, n. 454.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 19 ottobre 1898, n. 454.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 19 ottobre 1898, n. 454.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 19 ottobre 1898, n. 454.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 19 ottobre 1898, n. 454.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 19 ottobre 1898, n. 454.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 19 ottobre 1898, n. 454.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 19 ottobre 1898, n. 454.

[11] Comma così sostituito dall'art. 1 del R.D. 19 ottobre 1898, n. 454.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 19 ottobre 1898, n. 454.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 19 ottobre 1898, n. 454.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 19 ottobre 1898, n. 454.

[15] Comma così sostituito dall'art. 1 del R.D. 19 ottobre 1898, n. 454.

[16] Comma aggiunto dall'art. 1 del R.D. 19 ottobre 1898, n. 454.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 19 ottobre 1898, n. 454.

[18] Alinea così sostituito dall'art. 1 del R.D. 19 ottobre 1898, n. 454.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 19 ottobre 1898, n. 454.

[20] Comma così sostituito dall'art. 1 del R.D. 19 ottobre 1898, n. 454.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 19 ottobre 1898, n. 454.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D. 19 ottobre 1898, n. 454.

[23] Gli importi delle pene pecuniarie di cui al presente comma sono stati da ultimo così elevati per effetto dell'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.