§ 67.3.31 – D.P.R. 18 dicembre 1999, n. 545.
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/50/CE relativa all'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.3 navigazione sulle acque interne
Data:18/12/1999
Numero:545


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Certificato.
Art. 3.  Ambito di applicazione.
Art. 4.  Procedura e requisiti minimi per il conseguimento del certificato.
Art. 5.  Conduzione di navi a mezzo radar.
Art. 6.  Conduzione di navi da passeggeri.


§ 67.3.31 – D.P.R. 18 dicembre 1999, n. 545.

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/50/CE relativa all'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità, nel settore della navigazione interna.

(G.U. 22 febbraio 2000, n. 43).

 

     Art. 1. Definizioni.

     1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

     a) "autorità competente", i direttori degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano e di Venezia, individuati quali sedi di esame per il conseguimento dei titoli professionali dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 dell'11 giugno 1959, e successive modifiche e integrazioni, e incaricati del rilascio del certificato per la conduzione di navi nel settore della navigazione interna;

     b) "conduttore di navi", la persona che assume il comando per la conduzione della nave sulle idrovie degli Stati membri dell'Unione europea e che è responsabile della navigazione a bordo;

     c) "membro del personale di coperta", una persona che regolarmente partecipa alla conduzione ed alla tenuta del timone di una nave per la navigazione interna.

 

          Art. 2. Certificato.

     1. E' istituito il certificato per la conduzione di navi per il trasporto di merci di persone nel settore della navigazione interna, di seguito denominato "certificato".

     2. Il "certificato" è conforme al modello comunitario di cui all'allegato 1.

     3. Il "certificato" è rilasciato dall'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

     4. Il "certificato" può essere dei seguenti tipi:

     a) certificato A: valido per tutte le idrovie degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle idrovie per le quali è richiesta la patente di battelliere del Reno ai sensi della convenzione riveduta per la navigazione del Reno, firmata a Mannheim il 17 ottobre 1868;

     b) certificato B: valido per tutte le idrovie degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle idrovie a carattere marittimo previste nell'allegato 2 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991 e delle idrovie per le quali è richiesta la patente di battelliere del Reno, ai sensi della convenzione di cui alla lettera a).

     5. I certificati di conduzione soggetti a riconoscimento reciproco ai sensi dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 24, di attuazione della direttiva 91/672/CEE, restano validi senza obbligo di sostituzione se rilasciati entro il 6 aprile 1998.

 

          Art. 3. Ambito di applicazione.

     1. Il presente regolamento si applica ai conduttori delle seguenti navi per la navigazione interna: automotori, rimorchiatori, spintori, chiatte rimorchiate, convogli spinti o in formazione accoppiata, adibite al trasporto di merci o di persone, ad eccezione:

     a) dei conduttori di navi per il trasporto di merci di lunghezza inferiore a venti metri;

     b) dei conduttori di navi adibite al trasporto di passeggeri che non trasportano più di dodici persone oltre l'equipaggio;

     c) dei conduttori di navi che intendono operare esclusivamente sulle idrovie nazionali italiane in quanto non collegate alla rete navigabile degli altri Stati membri.

     2. Ai conduttori di cui al comma 1, lettera c), continuano ad essere rilasciati i titoli professionali nazionali secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 4. Procedura e requisiti minimi per il conseguimento del certificato.

     1. Per conseguire il "certificato" sia del tipo A che del tipo B, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

     a) aver compiuto ventuno anni di età. Il "certificato" rilasciato dagli altri Stati membri dell'Unione europea ai conduttori di navi aventi età inferiore è valido in Italia al compimento degli anni ventuno;

     b) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado;

     c) essere fisicamente e mentalmente idoneo; avere adeguata motricità degli arti superiori ed inferiori; non presentare menomazioni tali da diminuire notevolmente la capacità lavorativa o da costituire pericolo per sé e per gli altri, né sintomi manifesti di malattie psichiatriche e vascolari; avere, per quanto riguarda la vista, l'udito e il senso cromatico, i requisiti minimi previsti dalla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332;

     d) aver maturato un'esperienza professionale di almeno quattro anni in qualità di membro di personale di coperta a bordo di una nave per la navigazione interna;

     e) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame sulle conoscenze professionali e sulle materie generali indicate nel capitolo A dell'allegato II.

     2. I requisiti di cui al comma 1, lettera c), sono accertati mediante visita medica effettuata dall'azienda sanitaria locale o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, ovvero da un medico appartenente al ruolo del medico del Ministero della sanità o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo, che rilasciano all'interessato apposita certificazione di idoneità.

     3. Il titolare del "certificato" che abbia compiuto sessantacinque anni di età, nei tre mesi seguenti e, successivamente, ogni anno, deve sottoporsi alla visita medica prevista nel comma 2; l'autorità competente che rilascia il "certificato" annota sullo stesso che il conduttore è risultato idoneo all'esito della visita medica.

     4. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve essere attestato mediante annotazione sul libretto personale di navigazione, apposta dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, qualora tale esperienza è stata acquisita sulle idrovie nazionali.

     5. L'esperienza professionale di cui al comma 1, lettera d), può essere acquisita sulle idrovie degli altri Stati membri anche qualora il corso di dette idrovie valichi il territorio comunitario. In tal caso l'esperienza professionale è attestata mediante annotazione sul libretto personale di servizio da parte dell'autorità competente dello Stato membro.

     6. La durata minima dell'esperienza professionale di cui al comma 1, lettera d), è ridotta di tre anni qualora il richiedente sia in possesso del titolo professionale di capitano o di capo timoniere della navigazione interna ovvero abbia maturato un'esperienza di almeno quattro anni in qualità di membro del personale di coperta su navi adibite alla navigazione marittima.

     7. Gli esami di cui al comma 1, lettera e), sono sostenuti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 dell'11 giugno 1959, e successive modifiche ed integrazioni, davanti alle commissioni istituite presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano e di Venezia.

     8. Le spese relative alle visite mediche di cui ai commi 2 e 3 sono a carico dei richiedenti.

 

          Art. 5. Conduzione di navi a mezzo radar.

     1. Per poter condurre una nave a mezzo radar il conduttore della nave deve aver superato l'esame di cui all'articolo 4, comma 7, anche sulle materie complementari obbligatorie di cui al capitolo B dell'allegato II.

     2. L'idoneità alla conduzione di navi a mezzo radar è attestata dall'autorità competente mediante annotazione sul "certificato".

     3. Ai fini di cui al comma 1 è valido in Italia anche il diploma conseguito secondo il regolamento sul rilascio dei diplomi per la conduzione di navi a mezzo radar sul Reno.

 

          Art. 6. Conduzione di navi da passeggeri.

     1. Può condurre una nave che trasporta passeggeri chi ha superato l'esame di cui all'articolo 4, comma 7, vertente anche sulle materie complementari obbligatorie di cui al capitolo C dell'allegato II.

     2. L'idoneità alla conduzione di una nave da passeggeri è attestata dall'autorità competente mediante annotazione sul "certificato".

 

 

Allegato I (previsto dall'art. 2, comma 2)

(Omissis)

 

 

Allegato II (previsto dall'art. 4, comma 1, lettera e)

Conoscenze professionali richieste per il conseguimento del certificato di conduzione di navi per la navigazione interna.

 

     Capitolo A - Materie per il trasporto di merci e di persone

     Parte 1: Certificato di gruppo A 1.

     Navigazione.

     a) Conoscenza esatta delle norme di navigazione sulle idrovie interne e sulle vie navigabili marittime, in particolare del CEVNI (codice europeo delle vie di navigazione interna) e del regolamento internazionale per la prevenzione delle collisioni in mare, compresi la segnalazione e il sistema di sepalazione delle vie navigabili.

     b) Conoscenza delle caratteristiche generali delle principali idrovie interne e delle vie navigabili marittime dal punto di vista geografico, idrologico, meteorologico e morfologico.

     c) Navigazione terrestre, ivi compresi: la determinazione della rotta, le rette di posizione e il punto-nave, stampati e pubblicazioni nautiche, utilizzo delle carte nautiche, aiuti per la navigazione e sistemi di segnalazione, procedure di controllo della bussola, basi delle condizioni delle maree.

     2. Manovra e conduzione della nave.

     a) Comando della nave tenuto conto dell'effetto del vento, della corrente, del risucchio e dell'immersione ai fini di una galleggiabilità e di una stabilità sufficienti.

     b) Compiti del timone e dell'elica e loro funzionamento.

     c) Manovra di ancoraggio e di ormeggio in ogni condizione.

     d) Manovre nella chiusa e nei porti e in caso di incrocio o sorpasso di un'altra nave.

     3. Costruzione e stabilità della nave.

     a) Conoscenza dei principi fondamentali della costruzione delle navi soprattutto in rapporto con la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio e della nave.

     b) Conoscenza elementare della direttiva 82/714/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1982 che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (1).

     c) Conoscenza elementare degli elementi principali della struttura della nave.

     d) Conoscenza teorica della galleggiabilità e delle regole di stabilità; e loro applicazione pratica in particolare la navigabilità.

     e) requisiti supplementari, in particolare attrezzature supplementari, sulle vie navigabili marittime.

     4. Macchine.

     a) Conoscenza elementare della costruzione e del funzionamento delle macchine allo scopo di garantire il loro corretto funzionamento.

     h) Comando e controllo del funzionamento delle macchine principali e ausiliarie e condotta da seguire in caso di avaria.

     5. Carico e scarico.

     a) Utilizzazione delle scale di immersione.

     b) Determinazione della capacità di carico con l'aiuto del certificato di stazzatura.

     c) Operazioni di carico e scarico, stivaggio del carico (piano di stivaggio).

     6. Condotta in circostanze particolari.

     a) Principi fondamentali della prevenzione degli incidenti.

     b) Misure da adottare in caso di avaria, di collisione o di arenamento, ivi compresa la chiusura di falle.

     c) Utilizzazione di attrezzature e di materiale di salvataggio.

     d) Primi soccorsi in caso di incidente.

     e) Prevenzione di incendi e utilizzazione degli impianti e dei dispositivi antincendio.

     f) Prevenzione dell'inquinamento delle idrovie.

     g) Condizioni specifiche per il salvataggio di persone, navi e carico sulle vie navigabili marittime, sopravvivenza in mare.

     Parte 2: Certificato di gruppo B 1.

     Navigazione.

     a) Conoscenza esatta delle norme di navigazione sulle idrovie interne in particolare del CEVNI (codice europeo delle vie di navigazione interna), compresi la segnalazione e il sistema di segnalazione delle vie navigabili.

     b) Conoscenza delle caratteristiche generali delle principali idrovie interne dal punto di vista geografico, idrologico, meteorologico e morfologico.

     c) Determinazione della rotta, stampati e pubblicazioni nautiche, sistemi di segnalazione.

     2. Manovra e conduzione della nave.

     a) Comando della nave tenuto conto dell'effetto del vento, della corrente, del risucchio e dell'immersione ai fini di una galleggiabilità e di una stabilità sufficienti.

     b) Compiti del timone e dell'elica e loro funzionamento.

     c) Manovra di ancoraggio e di ormeggio in qualsiasi condizione (1).

     d) Manovre nella chiusa e nei porti e in caso di incrocio o sorpasso di un'altra nave.

     3. Costruzione e stabilità della nave.

     a) Conoscenza dei principi fondamentali della costruzione delle navi soprattutto in rapporto con la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio e della nave.

     b) Conoscenza elementare della direttiva 82/714/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1982 che tissa requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

     c) Conoscenza elementare degli elementi principali della struttura della nave.

     d) Conoscenza teorica della galleggiabilità e delle regole di stabilità e loro applicazione pratica.

     4. Macchine.

     a) Conoscenza elementare della costruzione e del funzionamento delle macchine allo scopo di garantire il loro corretto funzionamento.

     b) Comando e controllo del funzionamento delle macchine principali e ausiliarie e condotta da seguire in caso di guasto.

     5. Carico e scarico.

     a) Utilizzazione delle scale di immersione.

     b) Determinazione della capacità di carico con l'aiuto del certificato di stazzatura.

     c) Operazioni di carico e scarico, stivaggio del carico (piano di stivaggio).

     6. Condotta in circostanze particolari.

     a) Principi fondamentali della prevenzione degli incidenti.

     b) Misure da adottare in caso di avaria, di collisione o di arenamento, ivi compresa la chiusura di falle.

     c) Utilizzazione di attrezzature e di materiale di salvataggio.

     d) Primi soccorsi in caso di incidente.

     e) Prevenzione di incendi e utilizzazione degli impianti e dei dispositivi antincendio.

     f) Prevenzione dell'inquinamento delle idrovie.

     Capitolo B - Materie complementari obbligatorie per la conduzione di una nave a mezzo radar

     a) Conoscenza della teoria del radar: generalità sulle onde radioelettriche e principi di funzionamento del radar.

     b) Attitudine ad utilizzare un impianto radar, interpretazione dell'immagine radar, analisi delle informazioni fornite dall'impianto e conoscenza dei limiti delle informazioni fornite dal radar.

     c) Utilizzazione dell'indicatore di velocità di virata.

     d) Conoscenza delle norme CEVNI in materia di navigazione a mezzo radar.

     Capitolo C - Materie complementari obbligatorie per il trasporto di passeggeri

     1. Conoscenze sommarie delle prescrizioni tecniche riguardanti la stabilità delle navi passeggeri in caso di avaria, la compartimentazione stagna, il galleggiamento massimo.

     2. Primi soccorsi in caso di incidente.

     3. Prevenzione degli incendi e dispositivi antincendio.

     4. Impiego dei mezzi e del materiale di salvataggio.

     5. Misure per la protezione dei passeggeri in generale e in particolare in caso di evacuazione, avaria, collisione, arenamento, incendio, esplosione e altre situazioni di panico.

     6. Conoscenza delle consegne di sicurezza (uscite d'emergenza, passerella, uso del timone d'emergenza).