Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.1 navigazione aerea |
Data: | 11/01/1979 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. In deroga all'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, integrato dall'art. 10 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo [...] |
Art. 2. Nel caso che la prestazione del servizio antincendi venga effettuata in favore di terzi, coloro che espletano il servizio in conformità all'art. 1 potranno richiedere un [...] |
Art. 3. Nelle more dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 1 e per la durata massima di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il [...] |
§ 67.1.50 - Legge 11 gennaio 1979, n. 14. [1]
Servizio antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile.
(G.U. 22 gennaio 1979, n. 21)
In deroga all'art. 1 della
Nel caso di affidamento, il servizio antincendi è espletato a cura e spese dei soggetti di cui al precedente comma, con personale in possesso di apposita abilitazione rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco, previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di idoneità e di capacità tecnica. Le modalità per il conseguimento dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
Le spese per l'addestramento del personale, ai fini dell'abilitazione, sono a carico dei soggetti ai quali è affidato il servizio antincendi.
Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dei trasporti, determina la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di cui al primo comma.
La responsabilità della regolarità e della efficienza dei servizi nell'ambito dell'aeroporto compete ai soggetti di cui al primo comma. L'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco controlla l'esatto adempimento delle determinazioni adottate dal Ministero dell'interno ai sensi del secondo comma e, ove riscontri inadempienze, propone la sospensione dell'attività di volo, fino a quando non risultino adottate le misure prescritte. Il relativo provvedimento è adottato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.
Nel caso che la prestazione del servizio antincendi venga effettuata in favore di terzi, coloro che espletano il servizio in conformità all'art. 1 potranno richiedere un corrispettivo la cui tariffa é sottoposta all'approvazione del Ministero dei trasporti.
Le prestazioni in favore degli aeromobili di Stato sono effettuate gratuitamente.
Nelle more dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 1 e per la durata massima di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio antincendi negli aeroporti civili o in quelli sui quali comunque si effettua traffico aereo civile sarà espletato secondo le modalità in essere, purché l'impiego di personale e di mezzi sia tale da garantire i limiti di sicurezza a giudizio del Ministero dei trasporti - Direzione generale della aviazione civile, sentiti i Ministeri interessati.
Allegato.
Alghero |
Napoli |
Bari |
Olbia |
Bergamo-Orio al Serio |
Palermo-Punta Raisi |
Bologna |
Pantelleria |
Brindisi |
Pescara |
Cagliari |
Pisa |
Catania-Fontanarossa |
Reggio Calabria |
Crotone |
Rimini |
Falconara |
Roma-Ciampino |
Firenze |
Roma-Fiumicino |
Forlì |
Ronchi dei Legionari |
Genova |
Torino |
Lamezia Terme |
Trapani |
Lampedusa |
Treviso |
Milano-Linate |
Venezia-Tessera |
Milano-Malpensa |
Verona-Villafranca |
[1] Abrogata dall'art. 35 del