Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 66. Monopoli di Stato |
Capitolo: | 66.5 tabacchi |
Data: | 13/12/1956 |
Numero: | 1409 |
Sommario |
Art. 1. I capitani di navi nazionali di stazza netta non superiore alle 200 tonnellate che trasportino tabacchi devono essere muniti del manifesto del carico prescritto dalla [...] |
Art. 2. Sotto la denominazione di nave e capitani s'intendono quelli precisati dalla legge doganale |
Art. 3. Il capitano che, nell'ipotesi del precedente articolo 1, trasporti tabacchi senza essere in possesso del manifesto di carico è punito con le pene stabilite per il [...] |
Art. 4. Per il controllo sull'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 1 sono attribuite ai militari della Guardia di finanza le stesse facoltà loro conferite dalla legge [...] |
Art. 5. Il capitano della nave nazionale il quale non obbedisce alla intimazione di fermo di una unità del naviglio della Guardia di finanza è punito con le pene stabilite [...] |
Art. 6. Il capitano della nave nazionale che commette atti di resistenza o di violenza contro una unità di naviglio della Guardia di finanza è punito con le pene stabilite [...] |
Art. 7. In alto mare e nei confronti delle navi nazionali di stazza netta non superiore alle 200 tonnellate, l'uso delle armi da parte dei militari della Guardia di finanza è [...] |
§ 66.5.4 – L. 13 dicembre 1956, n. 1409.
Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi.
(G.U. 29 dicembre 1956, n. 326).
I capitani di navi nazionali di stazza netta non superiore alle 200 tonnellate che trasportino tabacchi devono essere muniti del manifesto del carico prescritto dalla legge doganale, anche fuori della zona di vigilanza doganale marittima stabilita dalla stessa legge.
Sotto la denominazione di nave e capitani s'intendono quelli precisati dalla legge doganale.
Il capitano che, nell'ipotesi del precedente articolo 1, trasporti tabacchi senza essere in possesso del manifesto di carico è punito con le pene stabilite per il contrabbando dei tabacchi esteri dalla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi.
Per il controllo sull'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 1 sono attribuite ai militari della Guardia di finanza le stesse facoltà loro conferite dalla legge doganale, nell'ambito della zona di vigilanza doganale marittima, per l'accesso a bordo.
Il capitano della nave nazionale il quale non obbedisce alla intimazione di fermo di una unità del naviglio della Guardia di finanza è punito con le pene stabilite dall'articolo 1099 del Codice della navigazione.
Il capitano della nave nazionale che commette atti di resistenza o di violenza contro una unità di naviglio della Guardia di finanza è punito con le pene stabilite dall'art. 1100 del Codice della navigazione.
In alto mare e nei confronti delle navi nazionali di stazza netta non superiore alle 200 tonnellate, l'uso delle armi da parte dei militari della Guardia di finanza è disciplinato dalle stesse norme stabilite per la zona di vigilanza doganale marittima.