§ 66.4.1d - Legge 6 ottobre 1978, n. 636.
Modifiche alle disposizioni relative alla commercializzazione dei sali prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.4 sale
Data:06/10/1978
Numero:636


Sommario
Art. 1.      L'art. 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, quale risulta dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre [...]
Art. 2.      L'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quale risulta dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641, integrato dall'art. 1 del decreto del Presidente [...]
Art. 3.      L'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quale risulta dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Sono abrogati: l'art. 27 della legge 17 luglio 1942, n. 907; il n. 5 dell'art. 99 della predetta legge nel testo risultante dal decreto legislativo luogotenenziale 24 [...]


§ 66.4.1d - Legge 6 ottobre 1978, n. 636.

Modifiche alle disposizioni relative alla commercializzazione dei sali prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(G.U. 23 ottobre 1978, n. 297)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, quale risulta dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1176, è sostituito dal seguente:

     "Art. 19. -Prezzo dei sali per uso alimentare. -Il prezzo di vendita al pubblico di ciascun tipo di sale per uso alimentare prodotto dall'Amministrazione dei monopoli è stabilito con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato".

 

          Art. 2.

     L'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quale risulta dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641, integrato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006, è sostituito dal seguente:

     "Art. 20. Prezzo dei sali per usi industriali. I limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per usi industriali, prodotto dall'Amministrazione dei monopoli, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

     Entro i suddetti limiti, i prezzi possono essere differenziati in rapporto al quantitativo totale di sale prelevato da ogni acquirente presso i vari organi della medesima Amministrazione nel periodo di un anno a partire dal primo prelevamento.

     La determinazione in concreto dei prezzi di vendita dei sali per usi industriali, compresi entro i limiti di cui al primo comma, è effettuata, in relazione all'andamento del mercato, dalla Direzione generale dei monopoli di Stato".

 

          Art. 3.

     L'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quale risulta dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641, è sostituito dal seguente:

     "Art. 21. -Disposizioni inerenti alla commercializzazione dei sali per usi industriali. -I sali per usi industriali possono essere venduti dall'Amministrazione dei monopoli anche a grossisti, i quali sono autorizzati a cederli alle industrie. La stessa Amministrazione può adottare cautele atte, a garantire l'effettiva destinazione dei sali agli usi per i quali sono stati venduti.

     E' in facoltà dell'Amministrazione dei monopoli, sentito il proprio consiglio di amministrazione, consentire dilazioni nel pagamento dei sali venduti per usi industriali".

 

          Art. 4.

     Sono abrogati: l'art. 27 della legge 17 luglio 1942, n. 907; il n. 5 dell'art. 99 della predetta legge nel testo risultante dal decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401; la legge 1° luglio 1966, n. 519; la legge 23 dicembre 1970, n. 1143, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

     E' soppressa la tabella allegato "F" annessa alla legge 13 luglio 1965, numero 825, nel testo risultante dalle successive modificazioni.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.