§ 66.3.35 – L. 8 agosto 1977, n. 557.
Assunzione da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei dipendenti di ditte appaltatrici non inclusi nella legge 22 dicembre 1975, n. 727.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.3 personale
Data:08/08/1977
Numero:557


Sommario
Art. 1.      Sono ammessi all'inquadramento nei ruoli organici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermo restando il limite massimo di 580 unità stabilito dall'art. [...]
Art. 2.      Ultimati gli inquadramenti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, numero 727, e dalla presente legge, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in deroga a [...]
Art. 3.      Nella tabella annessa alla legge 22 dicembre 1975, n. 727, è inserito dopo il n. 13 il seguente
Art. 4.      All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 1 e 3, valutato in lire 650 milioni per l'anno finanziario 1977, sarà provveduto mediante corrispondente [...]


§ 66.3.35 – L. 8 agosto 1977, n. 557.

Assunzione da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei dipendenti di ditte appaltatrici non inclusi nella legge 22 dicembre 1975, n. 727.

(G.U. 23 agosto 1977, n. 228).

 

     Art. 1.

     Sono ammessi all'inquadramento nei ruoli organici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermo restando il limite massimo di 580 unità stabilito dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 727, i dipendenti delle imprese e cooperative appaltatrici dei servizi indicati nella tabella annessa alla predetta legge che abbiano superato i limiti di età previsti all'art. 2 della legge stessa, nonchè i dipendenti che siano risultati occupati, in uno dei servizi suindicati, alla data del 31 dicembre 1975 ed abbiano continuato ad intrattenere il rapporto di lavoro con le relative imprese e cooperative appaltatrici fino al 31 marzo 1977. S'intendono, per altro, ammessi all'inquadramento anche tutti quei dipendenti i quali, pur avendo i requisiti sopra esposti, abbiano omesso di presentare domanda di inquadramento o i documenti relativi, ovvero abbiano presentato la domanda o i documenti sotto condizione.

     Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico di attività e di quiescenza al personale inquadrato ai sensi della presente legge, si farà luogo ad una ricostruzione economica di carriera per ciascuno degli interessati, attribuendo, nella qualifica di inquadramento, gli aumenti biennali occorrenti al raggiungimento dello stipendio che avrebbero conseguito qualora avessero svolto presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il servizio reso, nelle varie qualifiche, presso le imprese o cooperative appaltatrici.

     Tale trattamento è esteso, a domanda, al personale già inquadrato in base alla legge 22 dicembre 1975, n. 727, ancorchè abbia optato per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della stessa legge e purchè rinunci al trattamento pensionistico dell'INPS.

     Al personale inquadrato ai sensi del primo comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 727.

 

          Art. 2.

     Ultimati gli inquadramenti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, numero 727, e dalla presente legge, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in deroga a quanto stabilito all'art. 1, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 727, ha facoltà di affidare in caso di inderogabile e temporanea necessità, ai sensi della legge 3 maggio 1955, n. 407, l'esecuzione dei lavori di facchinaggio connessi ai servizi di trasporti esterni da e per gli stabilimenti indicati nella tabella annessa alla legge 22 dicembre 1975, n. 727.

 

          Art. 3.

     Nella tabella annessa alla legge 22 dicembre 1975, n. 727, è inserito dopo il n. 13 il seguente:

     (Omissis).

     Il personale attualmente adibito ai lavori di cui al precedente comma viene ammesso all'inquadramento nei ruoli organici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con le condizioni e modalità previste dall'art. 1 della presente legge, anche oltre il limite massimo di 580 unità indicato nello stesso articolo.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 1 e 3, valutato in lire 650 milioni per l'anno finanziario 1977, sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il medesimo anno finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.