Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 66. Monopoli di Stato |
Capitolo: | 66.3 personale |
Data: | 08/08/1977 |
Numero: | 557 |
Sommario |
Art. 1. Sono ammessi all'inquadramento nei ruoli organici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermo restando il limite massimo di 580 unità stabilito dall'art. [...] |
Art. 2. Ultimati gli inquadramenti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, numero 727, e dalla presente legge, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in deroga a [...] |
Art. 3. Nella tabella annessa alla legge 22 dicembre 1975, n. 727, è inserito dopo il n. 13 il seguente |
Art. 4. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 1 e 3, valutato in lire 650 milioni per l'anno finanziario 1977, sarà provveduto mediante corrispondente [...] |
§ 66.3.35 – L. 8 agosto 1977, n. 557.
Assunzione da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei dipendenti di ditte appaltatrici non inclusi nella legge 22 dicembre 1975, n. 727.
(G.U. 23 agosto 1977, n. 228).
Sono ammessi all'inquadramento nei ruoli organici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermo restando il limite massimo di 580 unità stabilito dall'art. 1 della
Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico di attività e di quiescenza al personale inquadrato ai sensi della presente legge, si farà luogo ad una ricostruzione economica di carriera per ciascuno degli interessati, attribuendo, nella qualifica di inquadramento, gli aumenti biennali occorrenti al raggiungimento dello stipendio che avrebbero conseguito qualora avessero svolto presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il servizio reso, nelle varie qualifiche, presso le imprese o cooperative appaltatrici.
Tale trattamento è esteso, a domanda, al personale già inquadrato in base alla
Al personale inquadrato ai sensi del primo comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della
Ultimati gli inquadramenti previsti dalla
Nella tabella annessa alla
(Omissis).
Il personale attualmente adibito ai lavori di cui al precedente comma viene ammesso all'inquadramento nei ruoli organici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con le condizioni e modalità previste dall'art. 1 della presente legge, anche oltre il limite massimo di 580 unità indicato nello stesso articolo.
All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 1 e 3, valutato in lire 650 milioni per l'anno finanziario 1977, sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.