Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 64. Miniere cave e torbiere |
Capitolo: | 64.1 miniere cave e torbiere |
Data: | 04/03/1958 |
Numero: | 198 |
Sommario |
Art. 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme in materia di polizia delle miniere e delle cave, uniformandosi ai principi e [...] |
Art. 2. Per la violazione delle norme che saranno emanate in forza della presente legge in materia di polizia mineraria, potrà essere comminata la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda non [...] |
Art. 3. Il testo della lettera d) dell'art. 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, è sostituito dal [...] |
Art. 4. Le norme delegate, di cui all'art. 1, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per l'interno [...] |
§ 64.1.17 - L. 4 marzo 1958, n. 198.
Delega al Potere esecutivo ad emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere
(G.U. 27 marzo 1958, n. 75).
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme in materia di polizia delle miniere e delle cave, uniformandosi ai principi e criteri direttivi appresso indicati:
a) aggiornare ed integrare le norme vigenti in relazione all'impiego di nuovi e più progrediti sistemi e mezzi di lavorazione nelle attività di ricerca, di coltivazione, di trattamento e negli impianti connessi, allo scopo di provvedere nel modo più efficace alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori;
b) provvedere al regolare svolgimento delle lavorazioni delle miniere e delle cave nel rispetto della sicurezza dei terzi, e delle attività di preminente interesse generale;
c) assicurare il buon governo dei giacimenti appartenenti comunque al patrimonio o al Demanio dello Stato, ferma l'applicazione del
d) rendere più efficienti i mezzi di controllo degli organi dell'Amministrazione sullo svolgimento delle lavorazioni minerarie.
Per gli impianti di cui alla precedente lettera a) trovano applicazione, ove non diversamente disposto, le norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, emanate in esecuzione della delega conferita al Governo con
Per la violazione delle norme che saranno emanate in forza della presente legge in materia di polizia mineraria, potrà essere comminata la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda non superiore a lire 15.000.000, alternativamente o congiuntamente, qualora il fatto non costituisca reato più grave [1].
Il testo della lettera d) dell'art. 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Le norme delegate, di cui all'art. 1, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore delle miniere.
[1] L'importo di cui al presente comma è stato così elevato dall'art. 113 della