Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 63. Mezzogiorno e aree depresse |
Capitolo: | 63.2 cassa per il Mezzogiorno |
Data: | 22/01/1980 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 72 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è [...] |
Art. 2. La presente legge si applica alle iniziative per le quali, alla data di entrata in vigore della stessa, non sia intervenuto da parte della Cassa l'accertamento di cui al [...] |
§ 63.2.12 - Legge 22 gennaio 1980, n. 10.
Snellimento delle procedure della Cassa per il Mezzogiorno per la concessione delle agevolazioni alle iniziative industriali con investimenti fino a due miliardi di lire.
(G.U. 1 febbraio 1980, n. 31)
Il primo comma dell'art. 72 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
"L'ammissione al credito agevolato e/o al contributo in conto capitale e la relativa concessione delle agevolazioni, per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a due miliardi di lire, sono subordinati all'accertamento, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, della rispondenza delle singole iniziative alle direttive all'uopo emanate dal CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno".
La presente legge si applica alle iniziative per le quali, alla data di entrata in vigore della stessa, non sia intervenuto da parte della Cassa l'accertamento di cui al precedente art. 1.