Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 63. Mezzogiorno e aree depresse |
Capitolo: | 63.2 cassa per il Mezzogiorno |
Data: | 05/08/1978 |
Numero: | 480 |
Sommario |
Art. unico. Il decreto-legge 21 luglio 1978, n. 383, recante modificazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della [...] |
§ 63.2.e - Legge 5 agosto 1978, n. 480.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 luglio 1978, n. 383, recante modificazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
(G.U. 25 agosto 1978, n. 237)
Il
All'art. 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
L'art. 8 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
"Il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali è composto dai presidenti delle giunte delle suddette regioni e da tre consiglieri di ciascuna di esse, eletti dai rispettivi consigli regionali con voto limitato a due e in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. Ferme restando le competenze di cui all'art. 9 del presente testo unico il comitato esprime, entro trenta giorni, il proprio parere sui programmi annuali della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati, da sottoporre all'approvazione del Ministro".
Le regioni provvederanno alla nomina dei rappresentanti di cui all'art. 8 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, come modificato dal precedente comma, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla nomina del nuovo comitato resta in carica quello esistente.
Il punto 4) dell'art. 7 e l'art. 146 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
Dopo l'art. 1, è aggiunto il seguente:
Art. 1-bis. - Alle riunioni del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno è invitato a partecipare, di volta in volta, un rappresentante della singola regione direttamente interessata a provvedimenti di particolare rilevanza riguardanti la regione medesima.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.