Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 63. Mezzogiorno e aree depresse |
Capitolo: | 63.1 agevolazioni e contributi |
Data: | 07/03/2006 |
Numero: | 814 |
§ 63.1.280 - Circolare 7 marzo 2006, n. 814.
Legge 19 dicembre 1992, n. 488. Ulteriori modifiche ed integrazioni alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000.
(G.U. 14 marzo 2006, n. 61)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Alle Confederazioni artigiane
Com'è noto, la
Sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione della norma agevolativa, si ravvisa l'esigenza di apportare alla predetta circolare alcune nuove modifiche ed integrazioni allo scopo di aumentare l'efficacia e la tempestività dei controlli finali che correntemente si effettuano sui programmi di investimento agevolati, consentendo alle imprese interessate di predisporre per tempo la documentazione generalmente occorrente senza così pregiudicare la celerità dei procedimenti agevolativi.
Alla
Con riferimento al punto 3.10.
Il penultimo periodo («La dichiarazione di cui ... l'elenco di cui sopra») è sostituito dai seguenti: «La dichiarazione di cui si tratta deve essere esibita dall'impresa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, nonchè allegata alla documentazione finale di spesa di cui al successivo punto 8, accludendo alla stessa dichiarazione l'elenco di cui sopra. All'atto della presentazione della documentazione finale, l'elenco dovrà essere integrato con l'indicazione del costo di ciascun bene in esso indicato.».
L'ultimo periodo («La mancata ... delle agevolazioni») è sostituito dal seguente: «La mancata o incompleta tenuta di dette scritture dà luogo a contestazione all'impresa e, nel caso di ripetuta inadempienza, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni».
Dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «L'impresa deve inoltre acquisire e conservare la documentazione utile a comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari, impianti e attrezzature oggetto delle richieste di erogazione di cui al successivo punto 7 e della rendicontazione di spesa di cui al successivo punto 8 (ad esempio, certificati di origine dei macchinari, documenti di trasporto, certificati di assicurazione, documenti di immatricolazione, dichiarazioni di conformità di cui alla
Con riferimento al punto 7.5.
Dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «Nei casi di cui al successivo punto 7.6, la banca concessionaria, prima di procedere all'erogazione parziale dell'ultima quota del contributo, effettua accertamenti, secondo le modalità ed i criteri indicati dall'art. 71 del
Con riferimento al punto 8.2.
Dopo le parole «e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese» sono aggiunte le seguenti: «nonchè aver avviato l'attività agevolata con l'utilizzo dei beni oggetto della documentazione finale di spesa,».
Dopo le parole «comprovante l'effettuazione delle spese stesse» sono aggiunte le seguenti: «corredata della documentazione di cui al precedente punto 3.10 e delle dichiarazioni di cui al successivo punto 8.4».
Con riferimento al punto 8.3.
Dopo le parole «nelle commesse interne di lavorazione.» Sono aggiunte le seguenti: «Per tutti i titoli di spesa di importo imponibile pari almeno a Euro 50.000 dovrà essere trasmessa la documentazione bancaria che ne comprovi l'avvenuto pagamento, fermo restando l'obbligo a carico dell'impresa di produrre la medesima documentazione anche per gli altri titoli di spesa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni.».
Con riferimento al punto 8.4.
Dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Alla documentazione di spesa devono essere inoltre allegati la dichiarazione con l'apposito elenco previsti al precedente punto 3.10, nonchè copia della documentazione attestante il requisito di nuovo di fabbrica di cui al medesimo punto 3.10.».
Con riferimento al punto 8.5.
Dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per i programmi la cui spesa ammessa risulta almeno pari a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro dovranno essere trasmessi al Ministero anche l'elenco e la dichiarazione previsti al precedente punto 3.10, nonchè copia della documentazione attestante il requisito di nuovo di fabbrica di cui al medesimo punto 3.10.».
Con riferimento al punto 8.6.
Dopo le parole «apposite commissioni» sono aggiunte le seguenti: «allo scopo di accertare l'ultimazione dei lavori, la presenza, pur a campione, dei beni riportati nell'elenco di cui al precedente punto 3.10, la tipologia dell'iniziativa realizzata, lo stato di attività dell'unità produttiva, gli obiettivi conseguiti con il programma agevolato, con particolare riferimento a quelli produttivi, occupazionali e di impatto ambientale, il rispetto delle norme urbanistiche e di quelle per la tutela dell'ambiente mediante l'acquisizione di idonea documentazione, nonchè le condizioni di ammissibilità dei singoli titoli di spesa, così come proposta dalla banca concessionaria, in relazione alla natura degli investimenti ed ai divieti, limitazioni e condizioni di cui all'art. 4 del regolamento, al precedente punto 3.9 e ad altre direttive all'uopo emanate dal Ministero.».
Con riferimento all'allegato n. 8a.
Dopo le parole «beni maggiormente rilevanti» sono aggiunte le parole «, e comunque tutti quelli il cui costo unitario esposto sia almeno pari a Euro 10.000,00,».
Con riferimento agli allegati numeri 28, 29, 30 e 31.
Dopo le parole «allo stato nuovi di fabbrica» sono aggiunte le seguenti: «così come peraltro documentato, e che quelli maggiormente rilevanti, e comunque tutti quelli il cui costo unitario esposto sia almeno pari a Euro 10.000,00, sono singolarmente identificabili attraverso l'elenco e la dichiarazione di cui al punto 3.10 della circolare esplicativa».
Con riferimento agli allegati numeri 30 e 31.
A conclusione della dichiarazione, prima della data e della sottoscrizione, è aggiunta la seguente alinea «- che l'impianto è in perfetto stato di funzionamento.».
Le modifiche e le integrazioni anzidette hanno efficacia per tutte le iniziative che, alla data di entrata in vigore della presente circolare, risultino già agevolate in via provvisoria e per le quali le imprese non abbiano ancora prodotto alle banche concessionarie la documentazione finale di spesa di cui all'art. 9 del