Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 61. Marchi e brevetti |
Capitolo: | 61.3 modelli e disegni industriali |
Data: | 23/05/1977 |
Numero: | 265 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 9 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. Il primo comma dell'art. 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 , è sostituito dal seguente: |
Art. 3. Il secondo comma dell'art. 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente: |
Art. 4. Il secondo comma dell'art. 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente: |
§ 61.3.8 - Legge 23 maggio 1977, n. 265.
Modifica agli articoli 9, 12 e 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, relativamente alla durata del brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali.
(G.U. 7 giugno 1977, n. 153)
L'art. 9 del
"Il brevetto per modelli di utilità e il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano, rispettivamente, dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda.
In materia di modelli di utilità e di modelli e disegni ornamentali non si concedono brevetti completivi".
Il primo comma dell'art. 12 del
"La tassa di concessione può essere pagata o in un'unica soluzione, o in rate quinquennali".
Il secondo comma dell'art. 12 del
"Alle anzidette rate della tassa di concessione si applicano gli articoli 46 e seguenti, e connesse disposizioni, del
Il secondo comma dell'art. 13 del
"In caso di mancato pagamento delle rate della tassa di concessione si applicano gli articoli 55, n. 1, e seguenti, e connesse disposizioni, del