§ 61.2.21 - D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 447.
Disposizioni in materia di marchi d'impresa per l'applicazione del protocollo relativo all'intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi


Settore:Normativa nazionale
Materia:61. Marchi e brevetti
Capitolo:61.2 marchi registrati e di qualità
Data:08/10/1999
Numero:447


Sommario
Art. 1.      1. Nell'articolo 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
Art. 2.      1. Dopo l'articolo 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, è aggiunto il seguente:
Art. 3.      1. Dopo l'articolo 8-bis del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, è aggiunto il seguente:
Art. 4.      1. Dopo l'articolo 8-ter del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, è aggiunto il seguente:
Art. 5.      1. Dopo l'articolo 8-quater del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, è aggiunto il seguente:
Art. 6.      1. Nel comma 1 dell'articolo 17 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, alle lettere d), e) e g), le parole: "o, se comunitario, di una valida rivendicazione di [...]
Art. 7.      1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:
Art. 8.      1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:
Art. 9.      1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 32-bis è aggiunto il seguente:
Art. 10.      1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 32-ter è aggiunto il seguente:
Art. 11.      1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 32-quater, è aggiunto il seguente:
Art. 12.      1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
Art. 13.      1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:
Art. 14.      1. L'articolo 59 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
Art. 15.      1. All'articolo 80 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
Art. 16.      1. Dopo l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e successive modifiche, è inserito il seguente:
Art. 17.      1. All'articolo 69, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e successive modifiche, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: (omissis).
Art. 18.      1. All'articolo 71 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti per invenzione, da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, il primo comma è [...]
Art. 19.      1. L'articolo 80 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, contenente disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzione, è sostituito dal seguente:
Art. 20.      1. Le opposizioni di cui all'articolo 32-bis del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, sono decise da un collegio operante presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, [...]
Art. 21.      1. La tassa individuale di designazione dell'Italia nella domanda di registrazione internazionale, nella designazione posteriore o nell'istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali [...]
Art. 22.      1. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto sono coperti dagli introiti di cui all'articolo 21.


§ 61.2.21 - D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 447. [1]

Disposizioni in materia di marchi d'impresa per l'applicazione del protocollo relativo all'intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi

(G.U. 1 dicembre 1999, n. 282).

 

Capo I

Modifiche al regio decreto

21 giugno 1942, n. 929, in materia di marchi d'impresa,

da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198

 

Art. 1.

     1. Nell'articolo 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

     2. Il secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, è abrogato.

 

     Art. 2.

     1. Dopo l'articolo 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Dopo l'articolo 8-bis del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Dopo l'articolo 8-ter del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. Dopo l'articolo 8-quater del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. Nel comma 1 dell'articolo 17 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, alle lettere d), e) e g), le parole: "o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorità" sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

 

     Art. 7.

     1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 32-bis è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 32-ter è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 32-quater, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13.

     1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 14.

     1. L'articolo 59 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 15.

     1. All'articolo 80 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

Capo II

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795,

contenente disposizioni regolamentari in materia di marchi d'impresa,

modificato da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993.

 

     Art. 16.

     1. Dopo l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e successive modifiche, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 17.

     1. All'articolo 69, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e successive modifiche, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: (omissis).

 

Capo III

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 18.

     1. All'articolo 71 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti per invenzione, da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, il primo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 19.

     1. L'articolo 80 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, contenente disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzione, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 20.

     1. Le opposizioni di cui all'articolo 32-bis del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, sono decise da un collegio operante presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, composto da tre funzionari, di cui uno con qualifica dirigenziale che lo presiede e almeno due con formazione giuridica. Almeno due dei componenti non devono aver partecipato alla procedura di esame della domanda oggetto di opposizione.

     2. Le norme sul procedimento di opposizione di cui al capo I entrano in vigore con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le classi di prodotti e servizi per i quali possono essere registrati i marchi di impresa secondo l'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, ratificato con legge 24 dicembre 1959, n. 1178, salvo che con lo stesso decreto non si disponga, per esigenze organizzative, la graduazione temporale, per classi di registrazione, dell'inizio del funzionamento del procedimento di opposizione.

 

     Art. 21.

     1. La tassa individuale di designazione dell'Italia nella domanda di registrazione internazionale, nella designazione posteriore o nell'istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio italiano tramite l'OMPI di Ginevra, ai sensi del protocollo relativo all'accordo di Madrid, è fissata nella misura del 90% delle tasse previste per il deposito e la concessione di un marchio nazionale ovvero della rinnovazione.

 

     Art. 22.

     1. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto sono coperti dagli introiti di cui all'articolo 21.


[1] Abrogato dall’art. 246 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.