Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 61. Marchi e brevetti |
Capitolo: | 61.2 marchi registrati e di qualità |
Data: | 01/12/1993 |
Numero: | 595 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nel comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "La domanda di brevetto per marchio" sono sostituite dalle parole [...] |
Art. 2. 1. Nel comma 1 dell'art. 3, nel comma 2 dell'art. 18, nell'art. 31, nell'art. 39, nell'art. 48, nel comma 1 dell'art. 52, nel comma 3 dell'art. 65, nel comma 2 dell'art. [...] |
Art. 3. 1. Nel comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, ai numeri 3) e 4) la parola "merci" è sostituita con la parola "servizi" |
Art. 4. 1. Nel comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, la parola "brevettazioni" è sostituita con la parola "registrazioni" e la [...] |
Art. 5. 1. Nell'art. 8, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, la parola "brevetto" è sostituita con le parole "attestato di [...] |
Art. 6. 1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente |
Art. 7. 1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente |
Art. 8. 1. Il comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui si vogliono apportare al [...] |
Art. 9. 1. Nell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, la parola "brevetto" è sostituita dalla parola "registrazione" |
Art. 10. 1. Nel comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "o merci" sono sostituite dalle parole "o su materiali inerenti [...] |
Art. 11. 1. Nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, l'espressione "il brevetto" è sostituita dall'espressione "la registrazione" |
Art. 12. 1. L'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente |
Art. 13. 1. Nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "concessione del brevetto" sono sostituite dalla parola "registrazione" |
Art. 14. 1. Nell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "concessione del brevetto" sono sostituite dalla parola "registrazione" |
Art. 15. 1. L'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente |
Art. 16. 1. L'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente |
Art. 17. 1. L'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente |
Art. 18. 1. L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente |
Art. 19. 1. Il comma 2 dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è abrogato |
Art. 20. 1. L'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente |
Art. 21. 1. L'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è abrogato |
Art. 22. 1. Nel comma 2 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "di brevetto" sono sostituite con quelle "di registrazione" |
Art. 23. 1. Il n. 2) del comma 2 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente |
Art. 24. 1. Nell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "sul registro dei brevetti" sono sostituite dalle seguenti "sugli attestati [...] |
Art. 25. 1. L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente |
Art. 26. 1. L'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente |
Art. 27. 1. Il comma 2 dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente: "I componenti la segreteria anzidetta devono [...] |
Art. 28. 1. Nel comma 3 dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, l'espressione "Bollettino dei brevetti" è sostituita con l'espressione [...] |
Art. 29. 1. Nel comma 1 dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, la parola "brevetti" è sostituita con la parola "registrazioni" |
Art. 30. 1. L'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente |
Art. 31. 1. Nell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, al comma 1, le parole "allegata al brevetto" sono soppresse, e le parole "nonchè gli [...] |
Art. 32. 1. L'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituito dal seguente |
Art. 33. 1. Nell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "oltre alla tassa stabilita nella tabella A annessa a tale decreto ed alle [...] |
Art. 34. 1. Nell'art. 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "i brevetti concessi distinti" sono sostituite dalle parole "le [...] |
Art. 35. 1. Nel comma 1 dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, l'espressione "Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi" è [...] |
Art. 36. 1. Nel comma 1 dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, le parole "dei brevetti" sono sostituite con le parole "delle [...] |
Art. 37. 1. Nel comma 2 dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, l'espressione "Bollettino dei brevetti" è sostituita con l'espressione [...] |
Art. 38. 1. La intestazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, è sostituita dalla seguente "Testo delle disposizioni regolamentari in materia di [...] |
Art. 39. 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 61.2.e - D.P.R. 1 dicembre 1993, n. 595. [1]
Regolamento recante modificazioni al testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per marchi d'impresa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795.
(G.U. 26 febbraio 1994, n. 47, S.O.)
1. Nel comma 1 dell'art. 1 del
1. Nel comma 1 dell'art. 3, nel comma 2 dell'art. 18, nell'art. 31, nell'art. 39, nell'art. 48, nel comma 1 dell'art. 52, nel comma 3 dell'art. 65, nel comma 2 dell'art. 68 del
2. Al punto 3) del comma 1 dell'art. 3 del
3. Il comma 2 dell'art. 3 del
1. Nel comma 2 dell'art. 4 del
1. Nel comma 2 dell'art. 6 del
1. Nell'art. 8, comma 1, n. 2), del
1. L'art. 9 del
"9. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo deve unirsi, oltre ai documenti indicati negli articoli 4 e 8, anche copia dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 2, del
1. L'art. 11 del
"11. La domanda di rinnovazione di marchio d'impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa.
La domanda deve contenere il numero distintivo e la decorrenza dell'attestato di primo deposito, nonchè i numeri degli eventuali attestati di rinnovazione.
La domanda, accompagnata dal versamento delle tasse dovute, deve essere depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso.
Trascorso tale periodo, la domanda di rinnovazione può essere presentata nei sei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa".
1. Il comma 1 dell'art. 12 del
2. Nel comma 2 dell'art. 12 del
3. Nell'art. 13 del
1. Nell'art. 15 del
1. Nel comma 1 dell'art. 21 del
2. Nel n. 2) del comma 2 del medesimo art. 21, le parole "o merce" sono sostituite con le parole "o il materiale".
1. Nell'art. 23 del
1. L'art. 24 del
"24. La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di registrazione.
La registrazione viene effettuata in ogni caso senza menzione della priorità, qualora, entro sei mesi dal deposito della domanda, non vengano prodotti, nella forma dovuta, i prescritti documenti".
1. Nell'art. 29 del
1. Nell'art. 30 del
1. L'art. 32 del
"32. Il richiedente la rinnovazione, quando sia l'avente causa del titolare della registrazione precedente, è tenuto a giustificare il suo titolo".
1. L'art. 35 del
"35. L'attestato originale di registrazione dei marchi deve essere firmato dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un funzionario da lui delegato.
L'attestato di registrazione di primo deposito deve contenere le indicazioni seguenti:
a) il numero d'ordine della registrazione;
b) ufficio e giorno di deposito e numero d'ordine della domanda;
c) cognome, nome, residenza e domicilio del richiedente, ovvero denominazione e sede, se trattasi di società, di associazione o di ente morale;
d) un esemplare della riproduzione del marchio;
e) l'indicazione dei prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere;
f) estremi della precedente registrazione del marchio avvenuta nello Stato di origine, o dal precedente deposito fatto all'estero;
g) le indicazioni prescritte dall'art. 7, ultimo comma, del
h) data della registrazione del marchio.
Sull'attestato originale di registrazione deve essere presa nota degli atti elencati all'art. 49 e dei mutamenti di cui all'art. 76 del
1. L'art. 36 del
"36. Gli attestati originali di rinnovazione devono contenere, oltre le indicazioni previste dalle lettere a), b), c) e h) di cui al comma 2 dell'art. 35, anche gli estremi della prima registrazione nonchè il numero d'ordine della rinnovazione".
1. L'art. 37 del
"37. Sull'attestato originale di primo deposito sono riportate le indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 35.
Agli attestati di primo deposito, o di rinnovazione, nel caso in cui al marchio sono apportate le modifiche di cui all'art. 5 della
1. Il comma 2 dell'art. 38 del
1. L'art. 40 del
"40. Sul tagliando del modulo per versamento in conto corrente di cui all'art. 38 devono essere chiaramente indicati la causale del versamento stesso, il nome ed il domicilio del versante.
In caso di versamento mediante vaglia postale ordinario o mediante vaglia telegrafico, le indicazioni anzidette debbono risultare dall'apposito tagliando e dal contesto del telegramma".
1. L'art. 42 del
1. Nel comma 2 dell'art. 43 del
2. Nel comma 3 del citato art. 43 le parole "nel registro dei brevetti" sono sostituite dalle seguenti "negli attestati originali di registrazione", e le parole "nel registro delle domande" sono sostituite dalle seguenti "nelle domande stesse".
1. Il n. 2) del comma 2 dell'art. 44 del
"2) il cognome e nome del titolare del marchio e l'indicazione del numero e della data della registrazione".
1. Nell'art. 46 del
1. L'art. 47 del
"47. Gli atti e le sentenze, di cui all'art. 49 del
1. L'art. 49 del
"49. Le sentenze pervenute all'Ufficio in conformità dell'art. 60, comma 3, del
1. Il comma 2 dell'art. 51 del
1. Nel comma 3 dell'art. 61 del
1. Nel comma 1 dell'art. 62 del
1. L'art. 63 del
"63. Il pubblico può prendere visione degli attestati di registrazione in seguito a domanda su carta bollata prescritta, e previo pagamento all'Ufficio stesso dei diritti di visione. Il pubblico può anche prendere visione, nello stesso modo e previo pagamento dei diritti anzidetti, della domanda di registrazione e dei relativi fascicoli".
1. Nell'art. 64 del
1. L'art. 66 del
"66. Le copie autentiche e gli estratti della raccolta degli attestati di registrazione e i certificati relativi a notizie da estrarsi da altre raccolte, nonchè i duplicati degli originali degli attestati, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a istanza, redatta su carta bollata prescritta, nella quale sia indicato il numero dell'attestato del quale si chiede la copia o l'estratto, e previo pagamento all'Ufficio stesso dei diritti di segreteria. Si devono osservare, per tali copie ed estratti, o per i certificati e i duplicati degli attestati, le disposizioni della legge sul bollo".
1. Nell'art. 67 del
1. Nell'art. 69, comma 1, del
2. Nel comma 2 le parole "nei brevetti" sono sostituite dalle parole "negli attestati di registrazione".
3. Nel comma 3 le parole "progetti da brevetto" sono sostituite dalle parole "protetti da registrazione" e le parole "dei brevetti concessi" sono sostituite dalle parole "delle registrazioni effettuate".
4. Nel comma 4 l'espressione "dell'Ufficio internazionale di Berna" è sostituita dalla seguente "dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra".
1. Nel comma 1 dell'art. 70 del
2. Nel comma 3 l'espressione "dell'Ufficio internazionale di Berna" è sostituita dalla seguente "dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra".
1. Nel comma 1 dell'art. 72 del
1. Nel comma 2 dell'art. 73 del
2. Nel comma 3 la parola "merci" è sostituita con la parola "servizi".
1. La intestazione del
2. La rubrica del titolo I del
3. La rubrica del titolo II del
4. La rubrica del capo II del titolo II del
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogato dall’art. 246 del