§ 61.1.24 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 360.
Regolamento recante semplificazione del procedimento di concessione di licenza obbligatoria per uso non esclusivo del brevetto di invenzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:61. Marchi e brevetti
Capitolo:61.1 brevetti
Data:18/04/1994
Numero:360


Sommario
Art. 1.  Oggetto del regolamento.
Art. 2.  Presentazione dell'istanza.
Art. 3.  Presentazione di opposizione.
Art. 4.  Tentativo di conciliazione.
Art. 5.  Termine per la conclusione del procedimento.
Art. 6.  Abrogazioni.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 61.1.24 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 360. [1]

Regolamento recante semplificazione del procedimento di concessione di licenza obbligatoria per uso non esclusivo del brevetto di invenzione.

(G.U. 13 giugno 1994, n. 136, S.O.).

 

Art. 1. Oggetto del regolamento.

     1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di concessione di licenza obbligatoria per uso non esclusivo di invenzione industriale.

 

     Art. 2. Presentazione dell'istanza.

     1. Chiunque voglia ottenere la licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo di invenzione industriale deve presentare istanza motivata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, indicando la misura e le modalità di pagamento del compenso offerto. L'Ufficio italiano brevetti e marchi dà pronta notizia dell'istanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del brevetto e a coloro che abbiano acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o annotati.

 

     Art. 3. Presentazione di opposizione.

     1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata, il titolare del brevetto e tutti coloro che ne hanno diritto in base ad atti trascritti o annotati possono opporsi all'accoglimento della istanza ovvero dichiarare di non accettare la misura e le modalità di pagamento del compenso. L'opposizione deve essere motivata.

 

     Art. 4. Tentativo di conciliazione.

     1. In caso di opposizioni, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse, l'Ufficio italiano brevetti e marchi convoca per un tentativo di conciliazione l'istante, il titolare del brevetto e tutti coloro che hanno diritti in base ad atti trascritti o annotati.

     2. L'atto di convocazione è inviato ai soggetti di cui al comma precedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite altri mezzi, anche informatici, purché siffatte modalità garantiscano una sufficiente certezza dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.

     3. Nell'atto di convocazione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi deve comunicare e trasmettere all'istante copia delle opposizioni presentate.

     4. L'istante può presentare controdeduzioni scritte all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il quinto giorno antecedente allo svolgimento della riunione.

     5. Nei quarantacinque giorni successivi alla riunione per il tentativo di conciliazione, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede la licenza o respinge l'istanza.

 

     Art. 5. Termine per la conclusione del procedimento.

     1. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

 

     Art. 6. Abrogazioni.

     1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 54-quater e 54-quinquies del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogato dall’art. 246 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.