Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 61. Marchi e brevetti |
Capitolo: | 61.1 brevetti |
Data: | 03/05/1985 |
Numero: | 194 |
Sommario |
Art. 1. Il terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. Il quarto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, è sostituito dal seguente: |
Art. 3. Si considerano validamente prodotte le traduzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state depositate entro il termine di cui al quarto comma dell'art. 4 del decreto [...] |
§ 61.1.21 - L. 3 maggio 1985, n. 194. [1]
Revisione di norme del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, di applicazione della legge 26 maggio 1978, n. 260, concernente ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti.
(G.U. 20 maggio 1985, n. 117).
Il terzo comma dell'art. 1 del
(Omissis).
Il quinto comma dell'art. 1 del
Il quarto comma dell'art. 4 del
(Omissis).
Si considerano validamente prodotte le traduzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state depositate entro il termine di cui al quarto comma dell'art. 4 del
Sono fatti salvi i diritti dei terzi di cui all'art. 90-bis del sopracitato decreto n. 1127 del 1939.
[1] Abrogata dall’art. 246 del