Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 61. Marchi e brevetti |
Capitolo: | 61.1 brevetti |
Data: | 26/02/1968 |
Numero: | 849 |
Sommario |
Art. 1. L'art. |
Art. 2. Dopo l'art. 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono aggiunti i seguenti articoli: |
Art. 3. La licenza obbligatoria è soggetta alle seguenti tasse: |
Art. 4. Alla tabella A, allegata al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e modificata dalla tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, sono aggiunte le [...] |
§ 61.1.12 - D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849.
Applicazione delle norme della convenzione per la protezione della proprietà industriale, firmata a Lisbona il 31 ottobre 1958, e ratificata con la legge 4 luglio 1967, n. 676.
(G.U. 31 luglio 1968, n. 193).
L'art. 54 del
(Omissis).
Dopo l'art. 54 del
(Omissis).
La licenza obbligatoria è soggetta alle seguenti tasse:
1) tassa di domanda;
2) tassa di concessione.
La tassa di domanda deve essere pagata prima della presentazione della domanda di concessione della licenza.
La tassa di concessione della licenza deve essere pagata, dietro avviso dell'ufficio centrale brevetti, prima della emanazione del decreto di concessione.
Alla tabella A, allegata al
(Omissis).