Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 60. Locazione e Affitto |
Capitolo: | 60.1 locazioni abitative |
Data: | 09/08/1948 |
Numero: | 1078 |
Sommario |
Art. 1. Nei Comuni che per qualsiasi motivo presentano forte penuria di abitazioni e che saranno indicati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per i [...] |
Art. 2. Qualora la proroga dello sfratto riguardi occupazioni di alloggio, senza titolo valido di locazione, l'avente diritto può richiedere alle Commissioni previste dall'art. [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" |
§ 60.1.6 – L. 9 agosto 1948, n. 1078. [1]
Disposizioni eccezionali sulla proroga degli sfratti nei Comuni che si trovano in particolari condizioni.
(G.U. 17 agosto 1948, n. 190).
Nei Comuni che per qualsiasi motivo presentano forte penuria di abitazioni e che saranno indicati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, o siano stati già indicati in applicazione di precedenti disposizioni legislative, il pretore ha facoltà di prorogare l'esecuzione degli sfratti da immobili adibiti ad uso di abitazione, per un periodo non superiore a sei mesi, oltre ed indipendentemente da ogni altra proroga concessa anche a termini dell'art. 12 del
Il pretore provvede con decreto su richiesta dell'interessato e sentite le parti, tenendo conto delle particolari circostanze di fatto e specialmente di quelle indicate nell'art. 11 del
Anche nel caso d'inadempienza il pretore, valutate le circostanze, non è vincolato al termine di dieci giorni richiamato dal detto art. 11.
Qualora la proroga dello sfratto riguardi occupazioni di alloggio, senza titolo valido di locazione, l'avente diritto può richiedere alle Commissioni previste dall'art. 12 del
Se l'occupante non provvede al pagamento del corrispettivo fissato, il pretore, su istanza dell'avente diritto, ordina l'esecuzione dello sfratto.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".
[1] Abrogata dall'art. 1 del