§ 5.3.16 - D.L. 15 giugno 1984, n. 233.
Norme sull'impiego di lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.3 boschi e foreste
Data:15/06/1984
Numero:233


Sommario
Art. 1.      1. In attesa della disciplina organica a sostegno dello sviluppo economico della regione Calabria è vietata l'assunzione, da parte della regione medesima, dei consorzi e degli enti regionali [...]
Art. 1 bis. 
Art. 1 ter. 
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 5.3.16 - D.L. 15 giugno 1984, n. 233. [1]

Norme sull'impiego di lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria.

(G.U. 19 giugno 1984, n. 167).

 

Art. 1.

     1. In attesa della disciplina organica a sostegno dello sviluppo economico della regione Calabria è vietata l'assunzione, da parte della regione medesima, dei consorzi e degli enti regionali interessati, di lavoratori idraulico-forestali.

     2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma primo, nel caso in cui ricorrano temporanee esigenze di intensificazione delle attività relative alla silvicoltura, alla prevenzione e agli interventi antincendi e di protezione civile, alla tutela del patrimonio forestale, alla difesa del suolo, alla sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, la regione Calabria, i consorzi e gli altri enti regionali operanti nei predetti settori possono assumere esclusivamente lavoratori che nell'anno precedente abbiano prestato alle loro dipendenze attività lavorativa per almeno cinquantuno giornate. Si considerano utili ai fini del raggiungimento di tale requisito le giornate di assenza dal lavoro per infortunio o malattia indennizzata nonché per servizio militare. Per il lavoratore che nel corso dell'anno non abbia potuto essere assunto a causa del servizio militare la verifica della sussistenza del requisito viene operata con riferimento all'anno ancora precedente [2].

     3. Il contratto di lavoro di cui al precedente comma secondo non può avere durata superiore al numero di giornate prestate nell'anno precedente.

     4. Gli enti interessati debbono trasmettere agli uffici di collocamento l'elenco dei lavoratori occupati nell'anno precedente, specificando per ciascuno di essi il numero delle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori inclusi nel predetto elenco l'avviamento al lavoro avviene mediante richiesta nominativa.

     5. L'assunzione prevista dal precedente comma 2 è esclusa per i lavoratori titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità [3].

     6. I lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del precedente commi 2 non sono computabili ai fini dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482 [3].

 

     Art. 1 bis. [4]

     1. Le esigenze di manodopera che si verifichino in determinati cantieri sono soddisfatte esclusivamente con assunzioni, da effettuare alle condizioni previste nel precedente art. 1, di lavoratori che siano esuberanti rispetto al fabbisogno funzionale di altri cantieri e siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo.

     2. Per l'attuazione delle compensazioni di manodopera gli enti di cui al precedente art. 1, quando abbiano necessità di un numero di giornate di lavoro inferiore a quello delle giornate svolte nell'anno precedente, sono tenuti a darne comunicazione alla regione. La regione accerta la congruità del numero dei lavoratori utilizzati dai singoli enti rispetto ai lavori da effettuare.

 

     Art. 1 ter. [4]

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto per i primi due quadrimestri dell'anno 1984, valutato in lire 173 miliardi 300 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento "Concessione alla regione Calabria di un contributo speciale per favorirne lo sviluppo socio-economico".

 

     Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 4 agosto 1984, n. 442.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 4 agosto 1984, n. 442.

[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione 4 agosto 1984, n. 442.

[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione 4 agosto 1984, n. 442.

[4] Articolo inserito dalla L. di conversione 4 agosto 1984, n. 442.

[4] Articolo inserito dalla L. di conversione 4 agosto 1984, n. 442.