§ 5.3.8 - L. 4 maggio 1951, n. 538.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.3 boschi e foreste
Data:04/05/1951
Numero:538


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      L'assegno ad personam di cui il personale attualmente gode in base al disposto dell'art. 28 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, sarà riassorbibile nei futuri aumenti della indennità [...]
Art. 3.      A decorrere dal 1° luglio 1951, l'indennità di cui all'art. 14 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, modificato dal precedente art. 1, decade per il personale di cui alla lettera c) [...]
Art. 4.      Alla maggiore spesa derivante dall'approvazione della tabella di cui all'art. 1, verrà fatto fronte per l'esercizio 1950-51 con i fondi stanziati nel capitolo 63 del bilancio del Ministero [...]


§ 5.3.8 - L. 4 maggio 1951, n. 538.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato.

(G.U. 13 luglio 1951, n. 162).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     L'assegno ad personam di cui il personale attualmente gode in base al disposto dell'art. 28 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, sarà riassorbibile nei futuri aumenti della indennità di cui al precedente art. 1, solo per effetto di promozione al grado superiore.

 

     Art. 3.

     A decorrere dal 1° luglio 1951, l'indennità di cui all'art. 14 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, modificato dal precedente art. 1, decade per il personale di cui alla lettera c) dell'art. 8 del citato decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ed allo stesso personale sono dovuti in ogni tempo e luogo gli assegni, le competenze ordinarie ed eventuali ed il trattamento di quiescenza nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione stabilite per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

     Per il mantenimento e la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, per le malattie, ricoveri in ospedali e luoghi di cura, licenze di convalescenza e relativo trattamento economico, nonché per i trasporti in ferrovia, dei sottufficiali, guardie scelte, guardie ed allievi guardie, valgono le stesse norme stabilite per i pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

     Qualsiasi altra disposizione del citato decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, in contrasto con le presenti norme, è abrogata.

 

     Art. 4.

     Alla maggiore spesa derivante dall'approvazione della tabella di cui all'art. 1, verrà fatto fronte per l'esercizio 1950-51 con i fondi stanziati nel capitolo 63 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

 


[1] Modifica l'art. 14 del D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804.