Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.3 boschi e foreste |
Data: | 04/05/1951 |
Numero: | 538 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. L'assegno ad personam di cui il personale attualmente gode in base al disposto dell'art. 28 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, sarà riassorbibile nei futuri aumenti della indennità [...] |
Art. 3. A decorrere dal 1° luglio 1951, l'indennità di cui all'art. 14 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, modificato dal precedente art. 1, decade per il personale di cui alla lettera c) [...] |
Art. 4. Alla maggiore spesa derivante dall'approvazione della tabella di cui all'art. 1, verrà fatto fronte per l'esercizio 1950-51 con i fondi stanziati nel capitolo 63 del bilancio del Ministero [...] |
§ 5.3.8 - L. 4 maggio 1951, n. 538.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato.
(G.U. 13 luglio 1951, n. 162).
L'assegno ad personam di cui il personale attualmente gode in base al disposto dell'art. 28 del
A decorrere dal 1° luglio 1951, l'indennità di cui all'art. 14 del
Per il mantenimento e la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, per le malattie, ricoveri in ospedali e luoghi di cura, licenze di convalescenza e relativo trattamento economico, nonché per i trasporti in ferrovia, dei sottufficiali, guardie scelte, guardie ed allievi guardie, valgono le stesse norme stabilite per i pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Qualsiasi altra disposizione del citato
Alla maggiore spesa derivante dall'approvazione della tabella di cui all'art. 1, verrà fatto fronte per l'esercizio 1950-51 con i fondi stanziati nel capitolo 63 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
[1] Modifica l'art. 14 del