Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.1 ambiente marittimo |
Data: | 11/07/2007 |
Numero: | 94 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e campo di applicazione |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 5.1.49 - D.Lgs. 11 luglio 2007, n. 94.
Attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto.
(G.U. 16 luglio 2007, n. 163)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Considerato che le evidenze scientifiche relativamente al parametro dell'ossigeno disciolto, di per sè considerato, non hanno mai rilevato pericoli per la tutela della salute pubblica e che, conseguentemente, il
Considerato che la citata
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere al recepimento anticipato e parziale della citata
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Finalità e campo di applicazione
1. Il presente decreto reca disposizioni in materia di gestione della qualità delle acque di balneazione.
2. Ai fini del giudizio di idoneità per l'individuazione delle zone di balneazione delle acque, in sede di svolgimento delle indagini per determinare i potenziali rischi per la salute umana non rileva la valutazione del parametro dell'ossigeno disciolto di cui al
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.