§ 5.1.15 - D.L. 9 ottobre 1993, n. 408.
Disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.1 ambiente marittimo
Data:09/10/1993
Numero:408


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1.
Art. 3.      1. I titolari delle centrali termoelettriche esistenti alimentate con combustibili convenzionali i cui scarichi idrici recapitano in mare che, al fine di assicurare il rispetto dei valori di [...]
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 5.1.15 - D.L. 9 ottobre 1993, n. 408. [1]

Disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare.

(G.U. 9 ottobre 1993, n. 238).

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2.

     1. [3].

     2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentito il parere del comitato scientifico di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, stabilisce, con proprio decreto, i criteri di misurazione dell'incremento termico di cui al comma 1, sulla base delle metodologie definite dall'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA).

 

     Art. 3.

     1. I titolari delle centrali termoelettriche esistenti alimentate con combustibili convenzionali i cui scarichi idrici recapitano in mare che, al fine di assicurare il rispetto dei valori di incremento del parametro temperatura" del corpo recipiente previsti dalla normativa vigente, intendono effettuare interventi di adeguamento degli impianti basati sulla caratterizzazione ambientale del sito e sull'impiego delle migliori tecnologie disponibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, possono presentare alle autorità competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di autorizzazione allo scarico termico corredata dal programma degli interventi di adeguamento [4].

     2. L'autorità competente, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, in caso di valutazione positiva del programma, rilascia, ove occorra, l'autorizzazione provvisoria allo scarico, con le eventuali prescrizioni; in conformità alle tabelle allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni richiede, se necessario, integrazioni del programma e definisce le modalità di attuazione dell'attività di monitoraggio, a spese del titolare dello scarico, necessaria per individuare tempestivamente le possibili alterazioni permanenti dell'ambiente marino e consentire all'autorità competente ad autorizzare la costruzione e l'esercizio dell'impianto di adottare le conseguenti iniziative, anche limitative dell'utilizzazione dell'impianto termoelettrico stesso [5].

     3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono, alle autorità competenti all'approvazione, il progetto esecutivo degli interventi di adeguamento delle centrali termoelettriche, con indicazione dei relativi tempi di attuazione [6].

     4. L'autorità amministrativa procedente deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del progetto. Ai fini dell'acquisizione di intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, l'autorità amministrativa procedente può indire una apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     5. Gli interventi di adeguamento delle centrali termoelettriche devono essere ultimati entro e non oltre ventiquattro mesi dall'approvazione degli stessi da parte di tutte le competenti autorità. Tale approvazione deve comunque intervenire entro sei mesi dalla data della trasmissione del progetto esecutivo di cui al comma 3. Nella fase di adeguamento non potranno in alcun modo essere determinati incrementi di temperatura ai sensi dell'articolo 25, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e si applicano, comunque, le disposizioni di cui all'articolo 24 della medesima legge [7].

     6. Dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 e fino al completamento delle opere di adeguamento, il valore di incremento termico sarà misurato con metodiche statistiche riferite alla sezione di separazione del volume del corpo di acqua recipiente, in corrispondenza di un arco distante mille metri dallo scarico, determinate dall'IRSA e pubblicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il valore di incremento termico non potrà comunque superare i 3 5C. Scaduto il termine di cui al comma 5 si applicano i criteri di misurazione definiti ai sensi dell'articolo 2.

     6 bis. Qualora l'ubicazione dell'impianto e le caratteristiche del corpo ricettore comportino scarichi con conseguenti alterazioni dell'ambiente marino, in deroga al quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, al solo fine dell'abbassamento della temperatura con esclusione della diluizione di altri scarichi inquinanti, le acque di raffreddamento delle centrali termoelettriche alimentate con combustibili convenzionali, con scarichi a mare, possono essere integrate, prima dello scarico, con acque prelevate allo scopo dal mare [8].

     7. Le autorizzazioni allo scarico delle acque di raffreddamento delle centrali termoelettriche sono revocate in caso di inosservanza del programma e/o di non conformità allo stesso degli interventi previsti dal progetto di adeguamento delle centrali termoelettriche, nonché delle prescrizioni impartite [9].

     8. L'autorizzazione è rilasciata in forma definitiva ai sensi dell'articolo 15, ottavo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, all'esito della verifica dell'avvenuta attuazione del progetto.

 

     Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 6 dicembre 1993, n. 502.

[2] Articolo abrogato dalla L. di conversione 6 dicembre 1993, n. 502.

[3] Comma abrogato dall'art. 63 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e dall'art. 175 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

[4] Comma così sostituito dalla L. di conversione 6 dicembre 1993, n. 502.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione 6 dicembre 1993, n. 502.

[6] Comma così modificato dalla L. di conversione 6 dicembre 1993, n. 502.

[7] Comma così sostituito dalla L. di conversione 6 dicembre 1993, n. 502.

[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione 6 dicembre 1993, n. 502.

[9] Comma così modificato dalla L. di conversione 6 dicembre 1993, n. 502.