§ 5.1.5 - L. 5 agosto 1975, n. 404.
Norme per l'indizione del bando dell'appalto-concorso internazionale per la conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia e per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.1 ambiente marittimo
Data:05/08/1975
Numero:404


Sommario
Art. 1.      Per la esecuzione delle opere necessarie ai fini della conservazione dell'equilibrio idro-geologico della laguna di Venezia e dell'abbattimento delle acque alte nei centri storici, secondo le [...]
Art. 2.      Il Ministro per i lavori pubblici nominerà un'apposita commissione giudicatrice, della quale potranno far parte esperti anche stranieri di chiara fama sui cui lavori esprimeranno parere, ai fini [...]
Art. 3.      Le spese di funzionamento della commissione graveranno sui fondi di cui all'articolo 19 della legge 16 aprile 1973, n. 171.


§ 5.1.5 - L. 5 agosto 1975, n. 404.

Norme per l'indizione del bando dell'appalto-concorso internazionale per la conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia e per l'abbattimento delle acque alte nei centri storici.

(G.U. 26 agosto 1975, n. 226).

 

Art. 1.

     Per la esecuzione delle opere necessarie ai fini della conservazione dell'equilibrio idro-geologico della laguna di Venezia e dell'abbattimento delle acque alte nei centri storici, secondo le indicazioni contenute negli indirizzi approvati dal Governo con deliberazione in data 27 marzo 1975, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a bandire un appalto-concorso, con la partecipazione anche di imprese o ditte straniere nonché consorzi o associazioni di imprese nazionali o straniere, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato anche per quanto concerne la definizione dell'oggetto, le modalità, gli obblighi e le procedure di espletamento.

 

     Art. 2.

     Il Ministro per i lavori pubblici nominerà un'apposita commissione giudicatrice, della quale potranno far parte esperti anche stranieri di chiara fama sui cui lavori esprimeranno parere, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8 della legge 16 aprile 1973, n. 171, ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale.

 

     Art. 3.

     Le spese di funzionamento della commissione graveranno sui fondi di cui all'articolo 19 della legge 16 aprile 1973, n. 171.