§ 59.13.a - Legge 7 marzo 1967, n. 118.
Modifiche alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.13 periti
Data:07/03/1967
Numero:118


Sommario
Art. 1.      La tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali, approvata con legge 12 marzo 1957, n. 146, è aumentata del 40 per cento
Art. 2.      Gli onorari per le prestazioni a vacazione stabilite per il professionista incaricato, di cui all'art. 39 della legge 12 marzo 1957, n. 146, sono aumentati a lire 2.000 [...]
Art. 3.      Ulteriori variazioni delle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali ed a vacazione, spettanti ai periti industriali - con i criteri approvati dalla legge [...]


§ 59.13.a - Legge 7 marzo 1967, n. 118.

Modifiche alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali.

(G.U. 25 marzo 1967, n. 76).

 

 

     Art. 1.

     La tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali, approvata con legge 12 marzo 1957, n. 146, è aumentata del 40 per cento.

 

          Art. 2.

     Gli onorari per le prestazioni a vacazione stabilite per il professionista incaricato, di cui all'art. 39 della legge 12 marzo 1957, n. 146, sono aumentati a lire 2.000 per ogni ora o frazione di ora, oltre lire 1.250 all'ora quando è necessaria l'opera di un collaboratore di concetto.

 

          Art. 3.

     Ulteriori variazioni delle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali ed a vacazione, spettanti ai periti industriali - con i criteri approvati dalla legge 12 marzo 1957, n. 146 - sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per l'industria e commercio, su proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali.

(Omissis)