Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 59. Libere professioni |
Capitolo: | 59.13 periti |
Data: | 07/03/1967 |
Numero: | 118 |
Sommario |
Art. 1. La tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali, approvata con legge 12 marzo 1957, n. 146, è aumentata del 40 per cento |
Art. 2. Gli onorari per le prestazioni a vacazione stabilite per il professionista incaricato, di cui all'art. 39 della legge 12 marzo 1957, n. 146, sono aumentati a lire 2.000 [...] |
Art. 3. Ulteriori variazioni delle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali ed a vacazione, spettanti ai periti industriali - con i criteri approvati dalla legge [...] |
§ 59.13.a - Legge 7 marzo 1967, n. 118.
Modifiche alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali.
(G.U. 25 marzo 1967, n. 76).
La tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali, approvata con
Gli onorari per le prestazioni a vacazione stabilite per il professionista incaricato, di cui all'art. 39 della
Ulteriori variazioni delle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali ed a vacazione, spettanti ai periti industriali - con i criteri approvati dalla
(Omissis)