§ 59.12.7C - Legge 10 maggio 1976, n. 333.
Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.12 notariato
Data:10/05/1976
Numero:333


Sommario
Art. 1.      L'art. 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il numero 4 dell'art. 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:


§ 59.12.7C - Legge 10 maggio 1976, n. 333.

Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

(G.U. 1 giugno 1976, n. 143)

 

     Art. 1.

     L'art. 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

     "Art. 49.

     Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento.

     In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni".

 

          Art. 2.

     Il numero 4 dell'art. 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

     "4) la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o la dichiarazione dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti".