Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 59. Libere professioni |
Capitolo: | 59.8 disciplina generale |
Data: | 12/07/2011 |
Numero: | 133 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è sostituito dal seguente |
§ 59.8.20 - L. 12 luglio 2011, n. 133.
Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi.
(G.U. 9 agosto 2011, n. 184)
1. Il comma 3 dell'articolo 8 del
« 3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura. La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non può essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al