§ 59.8.b - Legge 11 marzo 1951, n. 134.
Ratifica del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 384, concernente: Sospensione per l'anno 1947 della sessione degli esami di Stato per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.8 disciplina generale
Data:11/03/1951
Numero:134


Sommario
Art. 1.      Il decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 384, è ratificato
Art. 2.      Il decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1683, è ratificato con la seguente modificazione
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 59.8.b - Legge 11 marzo 1951, n. 134.

Ratifica del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 384, concernente: Sospensione per l'anno 1947 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale; e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1683, concernente: Sospensione per l'anno 1948 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

(G.U. 15 marzo 1951, n. 62).

 

 

     Art. 1.

     Il decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 384, è ratificato.

 

          Art. 2.

     Il decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1683, è ratificato con la seguente modificazione:

     Articolo unico. "Sono estese ai laureati negli anni accademici 1947 - 48, 1948 - 49 e 1949 - 50, le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 384, riguardante la sospensione per l'anno 1947 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, delle professioni in materia di economia e commercio e degli esami di abilitazione alle discipline statistiche, e il rilascio dei certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale.

     "Entro il 30 aprile 1953, sarà predisposto, dal Ministro per la pubblica istruzione, l'esame di Stato per il conseguimento della abilitazione definitiva".

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.