| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 59. Libere professioni |
| Capitolo: | 59.8 disciplina generale |
| Data: | 28/03/1949 |
| Numero: | 131 |
| Sommario |
| Art. unico. A coloro che abbiano conseguito nelle sessioni di esami riferentisi all'anno accademico 1947-48 la laurea o il diploma necessari per essere ammessi ai singoli esami di Stato di abilitazione [...] |
§ 59.8.5 - Legge 28 marzo 1949, n. 131.
Esami di Stato di abilitazione professionale.
(G.U. 14 aprile 1949, n. 86)
A coloro che abbiano conseguito nelle sessioni di esami riferentisi all'anno accademico 1947-48 la laurea o il diploma necessari per essere ammessi ai singoli esami di Stato di abilitazione professionale in medicina e chirurgia, chimica, farmacia, ingegneria, architettura, veterinaria, agronomia o di perito forestale e in materia di economia e commercio, nonchè nelle discipline statistiche, sono estese le disposizioni emanate con