Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 59. Libere professioni |
Capitolo: | 59.6 commercialisti |
Data: | 17/02/1992 |
Numero: | 206 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'art. 2 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, sono aggiunti, in fine, i seguenti [...] |
§ 59.6.13 - Legge 17 febbraio 1992, n. 206.
Tirocinio professionale per i dottori commercialisti.
(G.U. 5 marzo 1992, n. 54)
1. All'art. 2 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con
"Possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione coloro che, dopo il conseguimento di uno dei titoli di cui al n. 4) del primo comma dell'art. 31, hanno compiuto un periodo di almeno tre anni di tirocinio professionale presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all'albo.
Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che sia revisore dei conti, è valido anche agli effetti di quanto disposto dalla
Le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai commi terzo e quarto sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti".
2. Il decreto di cui al quinto comma dell'art. 2 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con