§ 59.6.13 - Legge 17 febbraio 1992, n. 206.
Tirocinio professionale per i dottori commercialisti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.6 commercialisti
Data:17/02/1992
Numero:206


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 2 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, sono aggiunti, in fine, i seguenti [...]


§ 59.6.13 - Legge 17 febbraio 1992, n. 206.

Tirocinio professionale per i dottori commercialisti.

(G.U. 5 marzo 1992, n. 54)

 

     Art. 1.

     1. All'art. 2 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "Possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione coloro che, dopo il conseguimento di uno dei titoli di cui al n. 4) del primo comma dell'art. 31, hanno compiuto un periodo di almeno tre anni di tirocinio professionale presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all'albo.

     Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che sia revisore dei conti, è valido anche agli effetti di quanto disposto dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, integrato con le materie di cui all'art. 6 della suddetta direttiva, è sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima.

     Le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai commi terzo e quarto sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti".

     2. Il decreto di cui al quinto comma dell'art. 2 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.