Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 59. Libere professioni |
Capitolo: | 59.4 avvocati |
Data: | 15/11/1973 |
Numero: | 738 |
Sommario |
Art. unico. Il quarto comma dell'art. 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dai seguenti: |
§ 59.4.2F - Legge 15 novembre 1973, n. 738.
Modificazione del quarto comma dell'art. 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore.
(G.U. 26 novembre 1973, n. 304)
Il quarto comma dell'art. 56, titolo V, del regio
"Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, su istanza del ricorrente.
Il ricorso deve essere deciso nel termine di 90 giorni".