Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 59. Libere professioni |
Capitolo: | 59.4 avvocati |
Data: | 17/02/1971 |
Numero: | 91 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 40 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, è [...] |
Art. 2. L'art. 41 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente: |
Art. 3. L'art. 42 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente: |
Art. 4. L'art. 43 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente: |
§ 59.4.2E - Legge 17 febbraio 1971, n. 91.
Modifica alla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.
(G.U. 27 marzo 1971, n. 77)
L'art. 40 del regio
"Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:
1) l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del Presidente del Consiglio dell'ordine;
2) la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del bilancio incorso;
3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nell'art. 43;
4) la cancellazione dall'albo;
5) la radiazione dell'albo".
L'art. 41 del regio
"La radiazione è pronunciata contro l'avvocato o il procuratore che abbia comunque, con la sua condotta, compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense".
L'art. 42 del regio
"Importano di diritto la radiazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori:
a) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato o di procuratore;
b) la condanna per uno dei reati preveduti negli articoli 372, 373, 374, 377, 380 e 381 del codice penale.
Importano di diritto la cancellazione dagli albi:
a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato o di procuratore;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, comma secondo, del codice penale;
c) l'assegnazione ad una colonia agricola od a una casa di lavoro.
I provvedimenti preveduti nel presente articolo sono adottati dal Consiglio dell'ordine, sentito il professionista".
L'art. 43 del regio
"Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione preveduti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:
a) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura o di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive prevedute nell'art. 215 del codice penale, comma terzo, numeri 1), 2) e 3);
b) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza, ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale;
La sospensione è dichiarata dal Consiglio dell'ordine, sentito il professionista.
Il Consiglio può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione dell'avvocato o del procuratore sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni.
Nei casi preveduti nel presente articolo la durata della sospensione non è assoggettata al limite stabilito nell'art. 40, n. 3".