Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 59. Libere professioni |
Capitolo: | 59.4 avvocati |
Data: | 20/02/1958 |
Numero: | 96 |
Sommario |
Art. unico. Il numero 2) del quarto comma dell'art. 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente |
§ 59.4.2c - Legge 20 febbraio 1958, n. 96.
Modificazione dell'art. 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori.
(G.U. 7 marzo 1958, n. 58).
Il numero 2) del quarto comma dell'art. 56 della
"2) che l'iscritto non goda di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici per i quali sia previsto un trattamento di quiescenza, fatta eccezione per le pensioni di guerra e per gli assegni di natura mutualistico-previdenziale".