Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 59. Libere professioni |
Capitolo: | 59.4 avvocati |
Data: | 07/12/1951 |
Numero: | 1333 |
Sommario |
Art. unico. Dopo il quarto comma dell'art. 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, è aggiunto il [...] |
§ 59.4.2a - Legge 7 dicembre 1951, n. 1333.
Modificazione di una disposizione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.
(G.U. 15 dicembre 1951, n. 288).
Dopo il quarto comma dell'art. 33 del regio
"Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei due albi, l'avvocato ha facoltà di rimanere iscritto nel solo albo speciale".