§ 59.4.2a - Legge 7 dicembre 1951, n. 1333.
Modificazione di una disposizione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.4 avvocati
Data:07/12/1951
Numero:1333


Sommario
Art. unico.      Dopo il quarto comma dell'art. 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, è aggiunto il [...]


§ 59.4.2a - Legge 7 dicembre 1951, n. 1333.

Modificazione di una disposizione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

(G.U. 15 dicembre 1951, n. 288).

 

 

     Art. unico.

     Dopo il quarto comma dell'art. 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, è aggiunto il seguente comma:

     "Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei due albi, l'avvocato ha facoltà di rimanere iscritto nel solo albo speciale".